0.946.111.63•Accordo
0.946.111.63Bilateral International Treaty21 mag 2002
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"title": "Vertrag vom 23. November 2001 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie (nachfolgend «ERG» genannt) handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft und der Österreichischen Kontrollbank AG (nachfolgend «OeKB» genannt) als Bevollmächtigte der Republik Österreich gemäss AFG 1981 in der jeweils gültigen Fassung (mit Anlagen und Anhängen)",
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"title": "Accord du 23 novembre 2001 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, (nommé ci-après «GRE») agissant pour la Confédération suisse et l'Oesterreichische Kontrollbank AG, (nommée ci-après «OeKB») agent plénipotentiaire de la République d'Autriche selon AFG 1981 dans la version en vigueur (avec annexes et appendices)",
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"title": "Accordo del 23 novembre 2001 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Oesterreichischen Kontrollbank AG (di seguito «OeKB»), agente plenipotenziario della Repubblica d'Austria secondo AFG 1981 nella versione in vigore (con appendici e allegati)",
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}di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi
delle esportazioni (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione
Svizzera, e la Oesterreichischen Kontrollbank AG (di seguito «OeKB»),
agente plenipotenziario della Repubblica d’Austria secondo AFG 1981
nella versione in vigore
Concluso il 23 novembre 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20022
Entrato in vigore il 21 maggio 2002
(Stato 21 maggio 2002)
L’OeKB si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine austriaca.
La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dall’OeKB a esportatori austriaci e/o a banche che finanziano esportazioni austriache, per quanto queste garanzie si riferiscano alla copertura dei rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
L’impegno concreto di riassicurare si fonda ogni volta su una decisione dell’OeKB o della GRE concernente casi singoli.
Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per:
Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti;
Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione;
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero;
Assicuratore(i) dei crediti: la GRE e l’OeKB, rispettivamente una delle due istituzioni;
Polizza: una polizza assicurativa stabilita dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata;
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore;
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare;
Assicuratore: l’assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l’origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione dalla GRE e dall’OeKB alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure convenire di derogare a questa norma.
Il riassicuratore deve effettuare questo pagamento entro 30 giorni lavorativi a contare dal giorno in cui l’assicuratore l’ha informato dell’indennità da versare. Il riassicuratore non è tenuto a pagare prima che l’assicuratore abbia versato un’indennità. 5. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative. 2. Il premio di riassicurazione deve essere versato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’appendice 3.
Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per lo svolgimento dell’attività.
Il luogo dell’arbitrato è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per l’OeKB, si tratta della sede della società (Vienna) e per la GRE, del domicilio d’affari della sede operativa (Zurigo). Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua tedesca, uno per ogni Parte.
| 23 novembre 2001 GRE Peter W. Silberschmidt | 19 novembre 2001 OeKB Dr. B. Peraus Dr. P. Probst |
|---|
| Agevolazione: | Garanzie all’esportazione per la copertura delle operazioni di esportazione |
|---|---|
| Assicurato: | Esportatore |
| Franchigia: | 5 %–30 % per il rischio economico 0 %–5 % per il rischio politico |
| Tasso di copertura: | Rischio economico: 70 %–95 % rischio politico: 95 %–100 % |
| Rischi coperti: | Normalmente, i rischi economico e politico (quest’ultimo contempla anche il mancato pagamento da parte di contraenti pubblici) |
| Responsabilità (presentazione succinta): | L’OeKB paga all’atto del verificarsi di una fattispecie economica, ossia o all’atto del verificarsi di una fattispecie politica, ossia |
| Termine d’attesa: | – 3 mesi (ad eccezione del caso di insolvibilità) [gli interessi per questo periodo sono indennizzati] – 6 mesi nel caso di responsabilità di fabbricazione |
| Agevolazione: | Garanzie all’esportazione per la copertura delle operazioni di finanziamento |
|---|---|
| Assicurato: | Istituto di credito |
| Franchigia: | Come per I |
| Tasso di copertura: | Come per I |
| Rischi coperti: | Come per I |
| Responsabilità: | Come per I (senza il caso della responsabilità di fabbricazione) |
| Termine d’attesa: | 3 mesi (ad eccezione del caso di insolvibilità) [gli interessi per questo periodo sono indennizzati] |
| Agevolazione: | Garanzie all’esportazione per la copertura delle prestazioni anticipate |
|---|---|
| Assicurato: | L’esportatore o l’istituto di credito |
| Franchigia: | Rischio politico: dallo 0 % al 5 % (rischio economico: dal 5 % al 30 %) |
| Tasso di copertura: | Rischio politico: dal 95 % al 100 % (rischio economico: dal 70 % al 95 %) |
| Rischi coperti: | Il rischio politico nonché, in singoli casi, il rischio economico |
| Responsabilità: | L’OeKB paga oppure |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale3e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni4 |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischio economico – connesso con i debitori pubblici – connesso con i debitori privati – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici. d) Eventuale rischio monetario gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e, per principio, anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno. |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo. |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione |
| Rischi coperti: | – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento. |
(art. 13)
La presente appendice disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra l’OeKB e la GRE.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennizzo pagato dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità (assicuratore)
Fornitura – Paese B: 40 unità (riassicuratore)
Fornitura – Paese C: 20 unità
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo da riassicurare corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 110 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità (assicuratore)
Fornitura – Paese B: 40 unità (riassicuratore)
Costi locali: 10 unità
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 110 unità. L’importo da riassicurare corrisponderebbe dunque a 44 unità.
Da:
A:
Riferendoci all’accordo che abbiamo concluso con voi il
Vi domandiamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio: – fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Rischio coperto/percentuale
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
A:
Da:
Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente: – tasso del premio – pagabile il *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.
Osservazioni:
Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
| * | Cancellare p. f. quanto non fa al caso |
|---|
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla nostra domanda provvisoria del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Rischio coperto/percentuale
Importo totale coperto:
– valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
– quota della copertura assunta dall’assicuratore
– quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Condizioni particolari:
Importo del premio da pagare:
– all’assicuratore:
– al riassicuratore:
(presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile alla domanda definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Riferimento bancario:
Istituto:
Codice bancario:
N° di conto:
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
| ***** | Cancellare p. f. quanto non fa al caso |
|---|
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi ile
alla vostra risposta definitiva del.
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il. L’ammontare
della copertura è di
La quota di riassicurazione ammonta a
A Il premio totale da pagare ammonta a
B L’importo da pagare all’assicuratore è di
C L’importo da pagare al riassicuratore è di
Il premio dev’essere pagato come segue:
Data di scadenzaImportoQuota del premio
Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data: