0.946.113.32•Accordo
0.946.113.32Bilateral International Treaty21 mag 2003
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"title": "Vertrag vom 12. November 2002 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, CH-8032 Zürich, Schweiz, (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft und der Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, Velázquez 74, E-28001 Madrid, Spanien, (nachfolgend «CESCE» genannt), handelnd für den spanischen Staat (mit Anlagen und Anhängen)",
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"title": "Accord du 12 novembre 2002 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurich, Suisse (ci-après nommé «GRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse et Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, Velázquez 74 E-28001 Madrid, Espagne (ci-après nommée «CESCE»), agissant pour le compte de l'État espagnol (avec appendices et annexes)",
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"title": "Accordo del 12 novembre 2002 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compañia Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, Velázques 74 E-28001 Madrid, Spagna (di seguito CESCE), che agisce per lo Stato spagnolo (con appendici e allegati)",
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}di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle
esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE),
che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros, Velázques 74 E-28001 Madrid, Spagna (di seguito CESCE), che agisce per lo Stato spagnolo
Concluso il 12 novembre 2002
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20032
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 maggio 2003
Entrato in vigore il 21 maggio 2003
(Stato 21 maggio 2003)
2. L’accordo del 10 novembre 1977 resta applicabile se le sue condizioni d’applicazione sono adempite.
3. L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare. L’accordo di riassicurazione è tuttavia applicabile se i prodotti d’esportazione sono pagati con un credito che un istituto finanziario concede all’acquirente.
Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per:
Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.
Assicuratore(i) dei crediti: GRE e CESCE o uno dei due enti.
Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione.
Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza.
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.
Polizza: una polizza assicurativa emessa dall’assicuratore.
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni di dubitarne informa senza indugio l’altro assicuratore dei crediti; gli assicuratori dei crediti collaborano per stabilire l’origine delle esportazioni e si informano reciprocamente sui risultati delle loro ricerche.
Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione da GRE e CESCE alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma, considerando le circostanze specifiche del singolo caso; essi possono segnatamente scegliere come assicuratore quello del Paese in cui risiede il mandatario principale, anche se i prodotti d’esportazione provenienti da questo Paese non sono i più importanti.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute. 2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 2. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.
Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per l’operazione.
Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per CESCE è Madrid e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.
| Per conto della Confederazione Svizzera: Peter W. Silberschmidt | Per conto dello Stato spagnolo: Javier Valero Artola |
|---|
| Agevolazione | Tasso di copertura (massimo) | Rischi coperti | Assicurato | Termine d’attesa | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio economico | Rischio politico | |||||
| Credito fornitore | 94 % | 99 % | Rischio di fabbricazione: Copre la perdita netta dell’esportatore dovuta a una rescissione di contratto a causa di rischi politici (guerra o situazione analoga, provvedimenti adottati dal Governo del Paese dell’acquirente/mutuatario o dal Governo spagnolo, mancato adempimento del contratto da parte di un acquirente pubblico) o di rischi economici (rescissione del contratto in seguito a violazione del contratto da parte di acquirenti privati). | Esportatore | Rischio di fabbricazione: 6 mesi | Rischio di fabbricazione: Copertura esclusivamente in euro. La copertura è concessa per un importo garantito, fissato di volta in volta in ogni polizza. |
| Rischio di credito: Distinzione tra rischio politico (rischi di trasferimento, guerre, impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa di provvedimenti presi da un Governo estero o dal Governo spagnolo, mora da parte dell’acquirente pubblico) e rischio economico (insolvenza dell’acquirente straniero, dichiarata in via giudiziale o extragiudiziale, mora prolungata) | Rischio di credito: Rischi economici: fissati di volta in volta in ogni polizza Rischio politico: 100 giorni | Rischio di credito: Copertura in divise straniere. La copertura comprende l’ammontare del credito e gli interessi, conformemente al contratto di credito. | ||||
| Credito acquirente | 94 % | 99 % | Rischio di credito: Copre il mancato rimborso di crediti che una banca ha concesso a un acquirente. Rischio politico (rischi di trasferimento, guerre, impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa di provvedimenti presi da un Governo estero o dal Governo spagnolo, mora da parte dell’acquirente pubblico) o rischio economico (insolvenza dell’acquirente straniero, dichiarata in via giudiziale o extragiudiziale, mora prolungata) | Banca | 100 giorni | Copertura in divise straniere. La copertura comprende l’ammontare del credito e gli interessi, conformemente al contratto di credito, nonché gli interessi di mora. |
| Richiesta abusiva di garanzie per gli esportatori | 99 % | 99 % | Questa polizza copre la richiesta abusiva di garanzie. Questa polizza copre i rischi politici ed economici. | Esportatore | 150 giorni in caso di rischi politici, eccetto se un beneficiario pubblico chiede abusivamente una garanzia 30 giorni per gli altri rischi | Copertura in divise straniere |
| Richiesta abusiva di garanzie per i garanti | 99 % | Questa polizza copre la richiesta abusiva di garanzie e il mancato rimborso dell’importo della garanzia da parte dell’esportatore, qualora la garanzia sia stata chiesta illecitamente. | Banche | 30 giorni | Copertura in divise straniere. | |
| Progetti di costruzione | 94 % | 99 % | Questa polizza copre i rischi politici ed economici. Essa copre l’impossibilità di realizzare il progetto, le interruzioni di cantieri e il mancato pagamento di cantieri approvati. Copre altresì la confisca di macchine e impianti, la richiesta abusiva o la trattenuta di garanzie nonché l’impossibilità del trasferimento di garanzie, se l’assicurato ha adempiuto i suoi obblighi contrattuali. | Società immobiliare o di assemblaggio | 6 mesi | |
| Assicurazione degli investimenti | 99 % | Questa polizza copre le perdite dell’investitore dovute a: – espropriazione – rischi di trasferimento e legati alla non convertibilità – guerre o a situazioni analoghe – inadempienza degli obblighi contrattuali da parte di autorità pubbliche | Investitore | Al massimo 12 mesi | La durata massima dell’assicurazione è di 20 anni, la durata minima di 5 anni. La copertura del capitale proprio avviene sempre nella moneta del Paese. La copertura di tutti gli altri investimenti può aver luogo in divise straniere. |
| Agevolazione: | Copertura del credito. |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca). |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni. |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione. |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico: rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata da GRE, o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici; d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura). |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia. |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca). |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni. |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II). |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca). |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni. |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione. |
| Rischi coperti: | – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento. |
Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra CESCE e GRE.
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione della polizza (appendice D), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato) – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 70 unità
Forniture – Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’importo riassicurato corrisponde quindi a 47,9 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’importo riassicurato corrisponde quindi a 46,1 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 99 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le merci provenienti dal Paese C devono essere fatturate unicamente al Paese A:
– Se le merci provenienti dal Paese C devono essere fatturate unicamente al Paese A:
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
Osservazione:Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
| Rischi politici: | 95 % |
|---|---|
| Rischi economici prima della spedizione: | 85 % |
| Rischi economici di perdite su crediti: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
Da:
A:
In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:
Nostro n. di riferimento:
Vostro n. di riferimento:
Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Relative relazioni contrattuali:
Progetto:
Contratto: firmato/in fase di negoziazione
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– Produzione: – Credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Composizione del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo determinante totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti) – quota della copertura assunta dall’assicuratore – quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Condizioni particolari:
Condizioni di rimborso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore: – al riassicuratore:
(presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il:
Osservazioni:
| Data: | Firma: |
|---|
Da:
A:
Facciamo riferimento al contratto concluso con voi il
e alla vostra domanda del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Osservazioni:Il presente accordo termina il ………. (data) se entro tale data non avrete emesso una garanzia. Se desiderate una proroga di questo termine, siete invitati a farci pervenire in tempo utile una domanda debitamente motivata.
| Data: | Firma: |
|---|
| * | P.f. cancellare ciò che non fa al caso |
|---|
Da:
A:
Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:
e alla vostra risposta definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . La copertura ammonta a:
La quota di riassicurazione ammonta a: A Il premio totale da pagare ammonta a: B L’importo da pagare all’assicuratore è di: C L’importo da pagare al riassicuratore è di:
Il premio deve essere pagato come segue:
| Data di scadenza | Importo | Quota del premio |
|---|
Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
| Data: | Firma: |
|---|