0.946.113.49•Accordo
0.946.113.49Bilateral International Treaty21 mag 2002
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"title": "Vertrag vom 3. Dezember 2001 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft und Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (nachfolgend «Coface» genannt), handelnd für den Französischen Staat (mit Anlagen und Anhängen)",
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"title": "Accord du 3 décembre 2001 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich, (désignée ci-après sous le nom de «GRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (désignée ci-dessous sous le nom de «Coface»), agissant pour le compte de l'État Français (avec annexes et appendices)",
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"title": "Accordo del 3 dicembre 2001 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (di seguito «GRE»), che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur,12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (di seguito «Coface»), che agisce per conto dello Stato Francese a (con appendici e allegati)",
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}di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (di seguito «GRE»), che agisce per conto della Confederazione Svizzera, e la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, 12, cours Michelet, 92065 Paris La Défense, (di seguito «Coface»), che agisce perconto dello Stato Francese
Concluso il 3 dicembre 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20022
Entrato in vigore il 21 maggio 2002
(Stato 13 maggio 2003)
La Coface conferma che potrà riassicurare la GRE nell’ambito delle garanzie accordate da quest’ultima a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto concerne la parte di prodotti di origine francese inclusa nelle esportazioni garantite.
La GRE conferma che potrà riassicurare la Coface nell’ambito delle garanzie accordate da quest’ultima a esportatori francesi o a terzi (in particolare banche), per quanto concerne la parte di prodotti di origine svizzera inclusa nelle esportazioni garantite.
La decisione definitiva sull’applicazione della riassicurazione a titolo di un contratto particolare sarà presa per ogni singolo caso dalla Coface o dalla GRE.
Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti;
Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione;
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero;
Assicuratore(i) dei crediti: la GRE e la Coface, rispettivamente una delle due istituzioni;
Polizza: una polizza assicurativa stabilita dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata;
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore;
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare;
Assicuratore*:* l’assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l’origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
I generi di polizze emesse dalla Coface e dalla GRE ai quali si applica il presente Accordo sono indicati nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se uno dei suoi generi di polizze subisce una modifica.
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure convenire di derogare a questa norma.
Se non è possibile attribuire in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per le forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. In casi particolari l’assicuratore e il riassicuratore possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e francesi.
3. Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare in virtù della sua polizza. Questo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare da quello in cui il riassicuratore è stato informato dall’assicuratore del fatto che un’indennità è stata versata. 4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbricazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì è determinato unicamente secondo la percentuale della quota di riassicurazione applicata all’ammontare dei costi sopportati dal mandatario principale, inclusi i costi inerenti alla quota riassicurata. 5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative. 2. L’assicuratore si impegna a pagare il riassicuratore entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui ha incassato il premio. 3. Se in seguito a una riduzione degli importi garantiti o della durata della copertura e purché il diritto alla copertura non sia ancora dato, l’assicuratore deve restituire all’assicurato tutto il premio o parte di esso, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per avviare un procedimento giudiziario conformemente alle disposizioni della sua polizza. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 2. Fatti salvi i crediti inclusi in un accordo del Club di Parigi e trattati conformemente all’articolo 14 del presente Accordo, l’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, soltanto con il consenso del riassicuratore.
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’appendice 3.
Tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione in applicazione del presente Accordo devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore. Le Parti contraenti possono tuttavia convenire un’altra valuta, segnatamente quella nella quale l’assicuratore stabilisce la polizza.
Il luogo dell’arbitrato è nel Paese dell’assicuratore; per la Coface il luogo dell’arbitrato è Parigi, per la GRE è il luogo in cui essa ha la sua sede (Zurigo). La causa è istruita in francese, tedesco e inglese e le parti possono presentare i mezzi di prova in queste lingue senza traduzione. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Zurigo, 3 dicembre 2001
| GRE: Peter W. Silberschmidt | Coface: François de Ricolfis |
|---|
| Agevolazione | Rischi coperti | Tasso di copertura | Regresso nei confronti dell’esportatore | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1) Copertura dei rischi | ||||
| a) Garanzia d’offerente | Rischi politico ed economico | 85 % per il rischio economico 90 % per il rischio politico e per acquirente pubblico | Polizza particolare con premio particolare | |
| b) Garanzia dei pagamenti anticipati | Rischi politico ed economico come quelli coperti per il rischio di fabbricazione e/o di credito | 95 % per il rischio di fabbricazione 90 % per il rischio di credito | Premio particolare applicabile all’importo della garanzia | |
| c) Garanzia d’esecuzione | Richiesta abusiva | 95 % per una copertura del rischio di fabbricazione | La richiesta della garanzia in seguito al verificarsi di un sinistro di fabbricazione è indennizzata a titolo di rischio di fabbricazione. È applicato un supplemento di premio. | |
| Rischi politico e talvolta economico | Se è accordata una copertura separata: 85 % per il rischio economico 90 % per altri rischi | La garanzia d’esecuzione può essere accordata separatamente senza garanzia del contratto d’esportazione. | ||
| 2) Polizze credito fornitore | Rischio di fabbricazione: interruzione dell’esecuzione del contratto durante sei mesi; il periodo di fabbricazione decorre dall’entrata in vigore del contratto (versamento del pagamento anticipato) fino al pieno adempimento degli impegni contrattuali dell’esportatore. Rischio di credito: mancato pagamento di un credito da parte del debitore alla data della sua scadenza. La polizza copre le fattispecie seguenti all’origine di sinistri, a titolo di rischio di fabbricazione e/o di credito: | Regresso effettivo nei confronti dell’esportatore: Coface non fornisce indennizzi in caso di controversie fra esportatore e acquirente. La controversia deve essere stata prima decisa dal tribunale competente a favore dell’assicurato. | Le polizze credito fornitore coprono i rischi economici dell’esportatore in caso di pagamento in contanti o di crediti dell’acquirente con debitori esteri. Queste polizze coprono il rischio di fabbricazione connesso ai prezzi di costo sopportati dall’assicurato durante il periodo di fabbricazione e/o i termini di pagamento dovuti dal debitore a titolo di rischio di credito. | |
| a) polizza credito fornitore per acquirenti pubblici | – rischio politico, inclusi guerra, rivoluzione, disordini – catastrofi naturali – misure o decisioni prese da autorità straniere che impediscono l’adempimento del contratto o ritardano il trasferimento dei fondi – prolungata mora del debitore pubblico | Rischio di fabbricazione: 95 % Rischio di credito: 90 % | Il termine costitutivo di sinistro è di 6 mesi per il rischio di fabbricazione e di 3 mesi per il rischio di credito. | |
| b) polizza credito fornitore per acquirenti privati | – rischio politico – prolungata mora del debitore privato – insolvenza del debitore privato | Rischio di fabbricazione: 95 %; rischio di credito: 85 % per rischi economici 90 % per rischi politici | La prolungata mora dell’acquirente privato non è in generale coperta durante il periodo di fabbricazione. | |
| 3) **** Polizza credito acquirente | Rischi di credito: quando il mutuatario non è in grado di pagare il debito derivante dall’accordo di credito. Il rischio di credito sorge per la banca francese ad ogni utilizzazione del credito accordato all’esportatore. | L’esportatore si impegna a rimborsare a Coface l’indennizzo pagato da quest’ultima alla banca, se è constatato in giudizio che il mancato rimborso del credito acquirente è dovuto alla cattiva esecuzione da parte dell’esportatore del contratto finanziato dalla banca. | Le polizze credito acquirente sono rilasciate alle banche o agli istituti finanziari che hanno concesso un credito a un mutuatario estero in vista del finanziamento di un contratto di esportazione di beni o servizi. La copertura comprende l’importo del credito e gli interessi. | |
| a) Polizza credito acquirente per mutuatari pubblici | – rischio politico e prolungata mora del debitore pubblico | 95 % | Il pagamento del credito è effettuato ratealmente. Procedura particolare: se il mutuatario è dichiarato insolvente, indennizzo globale dopo scadenza del pagamento. Questa procedura è applicabile nel caso di acquirenti privati e, in alcuni casi, di acquirenti pubblici. Termine costitutivo di sinistro: 3 mesi Scadenza per il versamento dell’indennizzo: 1 mese | |
| b) Polizza credito acquirente per mutuatari privati | – rischi politico ed economico | |||
| 4) **** Polizze particolari | ||||
| a) Contratto d’appalto | Rischio di fabbricazione: è coperto fino a un importo massimo calcolato dall’esportatore in base alla perdita massima cui sarebbe esposto in caso di interruzione della gara di appalto. | 95 % | Medesimo regresso effettivo nei confronti dell’esportatore come per le polizze credito fornitore. | Condizioni generali standard delle polizze credito fornitore con condizioni particolari. Copertura di una perdita massima. Questo importo massimo è stabilito e rimane invariabile. Quota particolare dei premi: la quota applicabile al rischio di fabbricazione è moltiplicata per 1,66. |
| Gli importi dovuti in seguito all’accettazione provvisoria e all’accettazione definitiva e ai reclami sono coperti fino a un massimo del 20 per cento dell’importo del credito contro il rischio di non pagamento a titolo di rischio di credito. | 85 % per i rischi economici 90 % per gli altri rischi | Per gli importi pagati in occasione dell’accettazione provvisoria o dopo di essa: premi standard applicabili ai rischi di credito. Per gli indennizzi: premi supplementari | ||
| b) garanzia limitata riservata a – affari finanziati dagli istituti finanziari internazionali – contratti che prevedono servizi pagabili in contanti | Rischio di fabbricazione: importo massimo di perdita come da proposta dell’esportatore. | 95 % | Condizioni generali standard delle polizze credito fornitore. Copertura accordata per l’importo massimo determinato secondo una percentuale del valore del contratto. Premio particolare: la quota applicabile al rischio di fabbricazione è moltiplicata per 2. | |
| Rischio di credito: per gli importi pagati dopo la conclusione degli impegni contrattuali dell’assicurato. | 85 % per i rischi economici 90 % per gli altri rischi | Premio: premio standard per il rischio di credito (in caso di pagamento in contanti). |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale3e ordinanza4concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. |
| b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale. | |
| c) Rischio economico – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici. | |
| d) Eventuale rischio monetario gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e, per principio, anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Franchigia dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione |
| Rischi coperti: | – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento. |
(art. 13)
La presente appendice disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra la Coface e la GRE.
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennizzo pagato dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse (di mora) in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse (di mora) è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
Esempio 1:
| Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
|---|---|
| Forniture – Paese A: | 70 unità |
| Forniture – Paese B: | 50 unità |
| Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
| Copertura da parte del riassicuratore (B): | 90 % |
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 2:
| Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
|---|---|
| Forniture – Paese A: | 70 unità |
| Forniture – Paese B: | 50 unità |
| Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
| Copertura da parte del riassicuratore (B): | 95 % |
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 3:
| Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
|---|---|
| Forniture – Paese A: | 60 unità |
| Forniture – Paese B: | 40 unità |
| Forniture – Paese C: | 20 unità |
| Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
| Copertura da parte del riassicuratore (B): | 90 % |
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,47 unità.
Esempio 4:
| Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
|---|---|
| Forniture – Paese A: | 60 unità |
| Forniture – Paese B: | 40 unità |
| Forniture – Paese C: | 20 unità |
| Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
| Copertura da parte del riassicuratore (B): | 95 % |
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Esempio 5:
| Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
|---|---|
| Forniture – Paese A: | 60 unità |
| Forniture – Paese B: | 40 unità |
| Forniture – Paese C: | 20 unità |
| Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
| Copertura da parte del riassicuratore (B): | 90 % |
Calcolo della quota di riassicurazione
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:
Esempio 6:
| Il prezzo contrattuale si riferisce a | 120 unità |
|---|---|
| Forniture - Paese A: | 40 unità |
| Forniture - Paese B: | 60 unità |
| Forniture - Paese C: | 20 unità |
| Copertura da parte dell’assicuratore (A): | 95 % |
| Copertura da parte del riassicuratore (B): | 95 % |
Calcolo della quota di riassicurazione
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A:
– Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B:
Osservazione:
Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
| Rischi politici: | 95 % |
|---|---|
| Rischi economici prima della spedizione: | 85 % |
| Rischi economici di perdite su crediti: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
Da:
A:
Riferendoci all’accordo che abbiamo concluso con voi il:
Vi domandiamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatoredel nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzionedella quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio: – fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Valuta della copertura di riassicurazione:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore)
Data:
A:
Da:
Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del:
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo il vostro parere e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente: – tasso del premio – pagabile il *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.
Osservazioni:
Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.
Firma:
(riassicuratore)
Data:
| * | Cancellare p. f. quanto non fa al caso |
|---|
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla nostra domanda provvisoria del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzionedella quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
– quota della copertura assunta dall’assicuratore
– quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Valuta della copertura di riassicurazione:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore:
– al riassicuratore:
(presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il:
Osservazioni:
Firma:
(assicuratore)
Data:
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla domanda definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Osservazioni:
Firma:
(riassicuratore)
Data:
| ***** | Cancellare p. f. quanto non fa al caso |
|---|
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla vostra rispostadefinitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . L’ammontare della copertura è di
La quota di riassicurazione ammonta a
A Il premio totale da pagare ammonta a
B L’importo da pagare all’assicuratore è di
C L’importo da pagare al riassicuratore è di
| La quota del premio rappresenta |
|---|
Il premio dev’essere pagato come segue:
Data di scadenza Importo Quota del premio
Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
Firma:
(assicuratore)
Data: