0.946.114.54•Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata
0.946.114.54Bilateral International Treaty21 mag 2003
Concluso il 5 novembre 2002
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20032
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 maggio 2003
Entrato in vigore il 21 maggio 2003
(Stato 21 maggio 2003)
Preambolo
SACE è l’ente italiano di credito all’esportazione che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Italia e nell’Unione europea;
GRE è l’ente svizzero di credito all’esportazione, che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Svizzera;
le parti convengono quanto segue:
Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per:
Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.
Assicuratore(i) dei crediti: GRE e SACE o uno dei due enti.
Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione.
Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza.
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.
Polizza: una polizza assicurativa emessa dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata.
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni di dubitarne informa senza indugio l’altro assicuratore dei crediti; gli assicuratori dei crediti collaborano per stabilire l’origine delle esportazioni e si informano reciprocamente sui risultati delle loro ricerche.
Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione da GRE e SACE alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma, considerando le circostanze specifiche del singolo caso; essi possono segnatamente scegliere come assicuratore quello del Paese in cui risiede il mandatario principale, anche se i prodotti d’esportazione provenienti da questo Paese non sono i più importanti.
Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e italiane; la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell’allegato A.
Gli assicuratori dei crediti possono in ogni caso convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. 3. Se il contratto tra il mandatario principale e il subfornitore (contratto di subfornitura) e il contratto tra il mandatario principale e l’acquirente straniero (contratto principale) sono formulati in valute diverse, la valuta utilizzata nel contratto di subfornitura è convertita nella moneta del contratto principale per calcolare la quota di riassicurazione. La conversione viene effettuata al tasso del giorno della firma del contratto principale.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute. 2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione delle spese. 2. Ad eccezione dei crediti che sono oggetto di un accordo di conversione del debito conformemente all’articolo 14, l’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore. Se quest’ultimo nega il suo consenso, l’assicuratore è autorizzato a cedergli il credito.
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.
Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta del Paese dell’assicuratore.
Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per SACE è Roma e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese, ma le Parti possono presentare i mezzi di prova in inglese, in francese, in tedesco e in italiano senza traduzione. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.
| Per conto della Confederazione Svizzera: Peter W. Silberschmidt | Per conto dello Stato italiano: Giorgio Tellini |
|---|
| Agevolazione | Copertura massima in % | Rischi coperti/sinistri | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Assicurazione delle esportazioni per acquirenti privati | 95 % | Rischio del credito Eventi economici Eventi politici | Descrizione Copertura dei crediti derivanti da un solo contratto d’esportazione con un acquirente privato. La copertura si estende anche ai crediti esigibili, compresi gli interessi che, conformemente al contratto d’esportazione con il debitore straniero, sono dovuti entro la data di scadenza stabilita nel contratto. Termine d’attesa 90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d’attesa per insolvenza (a decorrere dalla data dell’accertamento giudiziario dell’insolvenza per i pagamenti già scaduti) o in caso di conversioni del debito. |
| Assicurazione delle esportazioni per acquirenti pubblici | 95 % | Rischio del credito Eventi economici Eventi politici | Descrizione Copertura dei crediti rimanenti derivante da un solo contratto d’esportazione con un acquirente pubblico. La copertura si estende anche ai crediti rimanenti, compresi gli interessi che, conformemente al contratto d’esportazione con il debitore straniero, sono dovuti entro la data di scadenza stabilita nel contratto. Le garanzie all’esportazione per gli acquirenti pubblici sono accordate qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia un Governo, una collettività pubblica o una personalità affine, contro la quale non è possibile procedere per insolvenza. Termine d’attesa 90 giorni per i rischi politici, nessun termine d’attesa in caso di accordi sulla conversione del debito. |
| Copertura per garanzie | 95 % | Rischio di richiesta abusiva di garanzie e/o rischio di mancato pagamento o rimborso parziale delle prestazioni di garanzia Rischio del credito Eventi economici Eventi politici | Descrizione La copertura per la richiesta abusiva di garanzie si estende unicamente alle garanzie di prima domanda. Termine d’attesa 90 giorni |
| Copertura del rischio di fabbricazione | 95 % | Rischio di fabbricazione Rischio del credito Eventi economici Eventi politici | Descrizione Copertura dei costi di produzione se l’esportatore non può adempiere il contratto di fornitura. Termine d’attesa 6 mesi in caso di rinvio o di rifiuto arbitrario; 4 mesi in tutti gli altri casi di sinistro |
| Assicurazione credito acquirente per acquirenti privati | 95 % | Rischio del credito Eventi economici Eventi politici Può essere chiesto da un esportatore soltanto mediante una domanda di credito venditore specifico (non è compreso nel rischio del credito) | Descrizione L’assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti bancari. La copertura comprende l’ammontare del credito conformemente al contratto di finanziamento, compresi gli interessi dovuti fino alla scadenza del pagamento. Termine d’attesa 90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d’attesa per insolvenza (a decorrere dalla data dell’accertamento giudiziario dell’insolvenza per i pagamenti già scaduti) o per accordi di conversione dei debiti. |
| Assicurazione crediti acquirenti per acquirenti pubblici | 95 % | Rischio del credito Eventi economici Eventi politici Può essere chiesto soltanto da un esportatore mediante una speciale domanda di credito venditore (non è compreso nel rischio del credito) | Descrizione L’assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti bancari per acquirenti pubblici. La copertura concerne l’ammontare del credito conformemente al contratto di finanziamento, compresi gli interessi dovuti fino alla scadenza del pagamento. L’assicurazione delle esportazioni per gli acquirenti pubblici è concessa qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia un Governo, una collettività pubblica o una personalità analoga, contro la quale non è possibile procedere per insolvenza. Termine d’attesa Rischio del credito 90 giorni per i rischi politici, nessun termine di pagamento in caso di conversioni dei debiti. |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione. |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico: rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che egli stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE, o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici; d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che potrebbero presentarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una transazione analoga, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di produzione (rischio prima della fornitura) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento, posteriore all’ordinazione, dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento al minimo |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione |
| Rischi coperti: | – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni perché si è verificato un rischio politico o di trasferimento. |
Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra SACE e GRE.
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale non ancora pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio avvenuto) – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve fornire al riassicuratore le seguenti indicazioni: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i tassi di cambio.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
L’importo determinante per l’assicurazione si riferisce a 102 unità
Messa a disposizione Paese A: 70 unità
Messa a disposizione Paese B: 50 unità
1.1
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
1.2
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
L’importo determinante per l’assicurazione si riferisce a 102 unità
Messa a disposizione Paese A: 60 unità
Messa a disposizione Paese B: 40 unità
Messa a disposizione Paese C: 20 unità (forniture di Paesi terzi)
2.1
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
2.2
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 93 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
L’importo determinante per l’assicurazione si riferisce a 102 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità (provenienti dai Paesi dell’UE)
3.1
Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A:
3.1.1
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
3.1.2
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 %
Calcolo della quota di riassicurazione
3.2
Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B:
3.2.1
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
3.2.2
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Osservazione:Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
| Rischi politici: | 95 % |
|---|---|
| Rischi economici prima della spedizione: | 85 % |
| Rischi economici di perdite su crediti: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
Da:
A:
In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il
vi chiediamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali: . (nome del mandatario principale) . in quanto mandatario principale con un contratto di subfornitura senza la clausola «if and when» con . (nome del subfornitore)
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Contratto di fornitura
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture:
Esportazioni d’origine svizzera:
Esportazioni d’origine italiana:
Esportazioni provenienti dall’UE:
Esportazioni provenienti dal Paese acquirente:
Esportazioni provenienti da altri Paesi terzi:
Le esportazioni provenenti da . (. % del valore contrattuale) devono essere funzionalmente attribuite al Paese dell’assicuratore / del riassicuratore.
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Contratto di finanziamento
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Coperture assicurative
Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:
Importo determinante per l’assicurazione:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Indennità massima (valutazione):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Durata del rischio: – produzione: – credito:
Condizioni particolari:
Condizioni di rimborso:
Osservazioni:
| Data: | Firma: |
|---|
A:
Da:
Facciamo riferimento al vostro formulario di domanda provvisoria del
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.: *(a) In base alle vostre indicazioni, possiamo concedervi una copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, chiediamo il premio seguente: – tasso del premio – pagabile il *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.
Osservazioni:Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.
Firma:
(assicuratore dei crediti)
Data:
| * | P.f. cancellare ciò che non fa al caso |
|---|
Da:
A:
In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il
e al formulario di domanda provvisoria del:
Nostro n. di riferimento:
Vostro n. di riferimento:
Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Relative relazioni contrattuali: . (nome del mandatario principale) . in quanto mandatario principale con un contratto di subfornitura senza la clausola «if and when» con . (nome del subfornitore)
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Contratto di fornitura
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture:
Esportazioni d’origine svizzera:
Esportazioni d’origine italiana:
Esportazioni provenienti dall’UE:
Esportazioni provenienti dal Paese acquirente:
Esportazioni provenienti da altri Paesi terzi:
Le esportazioni provenienti da . (. % del valore contrattuale) devono essere funzionalmente subordinate al Paese dell’assicuratore /del riassicuratore.
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Contratto di finanziamento
Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Coperture assicurative
Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:
Importo determinante totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti) – quota della copertura assunta dall’assicuratore – quota di riassicurazione (presentazione del calcolo) – indennità massima secondo stima
Durata del rischio: – Produzione: – Credito:
Condizioni particolari:
Condizioni di rimborso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore – al riassicuratore
(presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il:
Osservazioni:
| Data: | Firma: |
|---|
Da:
A:
Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il
e alla vostra domanda definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Osservazioni:L’impegno di riassicurazione è valido per 180 giorni a decorrere dalla firma del presente formulario, se entro tale termine non avrete emesso una garanzia. Se desiderate una proroga di questo termine, siete invitati a farci pervenire un altro formulario di domanda definitiva, indicando nella rubrica «Osservazioni» le motivazioni della stessa.
| Data: | Firma: |
|---|
| * | P.f. cancellare ciò che non fa al caso |
|---|
Da:
A:
Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:
e alla vostra risposta definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . La copertura ammonta a: .
La quota di riassicurazione ammonta a: A Il premio totale da pagare ammonta a: B L’importo da pagare all’assicuratore è di: C L’importo da pagare al riassicuratore è di:
Il premio deve essere pagato come segue:
| Data di scadenza | Importo | Quota del premio |
|---|
Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
| Data: | Firma: |
|---|
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