Concluso il 27 gennaio 2005
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20052
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 maggio 2005
Entrato in vigore il 10 maggio 2005
(Stato 10 maggio 2005)
Art. 1 Oggetto dell’accordo
- KUKE SA si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine polacca.
- La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla KUKE SA a esportatori polacchi (in particolare banche che li finanziano), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
- La decisione finale di riassicurare è presa di caso in caso dal KUKE SA o dalla GRE.
Art. 2 Campo d’applicazione
- Il presente Accordo è applicabile nei seguenti casi:
- l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori, per adempiere il contratto, si avvale (tra altri) di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore; fermo restando che solo l’esportatore è solo ad essere vincolato e a poter far valere diritti e doveri nei confronti dell’acquirente estero;
- gli esportatori che risiedono in Svizzera o in Polonia hanno concluso contratti d’esportazione inerenti al medesimo oggetto con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Polonia o dalla Svizzera, e
l’assicuratore dei crediti del Paese di uno degli esportatori è disposto a concludere una polizza di assicurazione del credito.
- Il presente Accordo non si applica se l’assicuratore accorda una copertura assicurativa per un contratto di esportazione, per il quale il mandatario principale ha stabilito con il suo (i suoi) subfornitore(i) nel Paese del riassicuratore una convenzione «if and when» riguardo al rischio da assicurare.
Art. 3 Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo, si intende per:
giorno lavorativo un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti,
assicuratore(i) dei crediti la GRE e la KUKE SA o uno dei suoi due enti,
esportazioni le merci e/o i servizi forniti o consegnati, secondo il caso, conformemente al contratto d’esportazione,
assicuratore l’assicuratore dei crediti che emette la polizza,
mandatario principale l’esportatore che è parte al contratto con l’acquirente estero,
polizza una polizza d’assicurazione o una garanzia emessa dall’assicuratore,
quota di riassicurazione il valore delle esportazioni coperte dal riassicuratore, espresso in percentuale,
riassicuratore l’assicuratore dei crediti che riassicura l’altro per una determinata transazione.
Art. 4 Origine delle esportazioni
Gli assicuratori dei crediti considerano di massima che le esportazioni provenienti dal Paese del riassicuratore sono originarie di questo Paese. Se, nell’ambito di una determinata transazione, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, ne informa immediatamente l’altro assicuratore dei crediti e gli comunica i risultati dei suoi accertamenti.
Art. 5 Forme di garanzia alle quali si applica il presente Accordo
Le assicurazioni e le forme di garanzia accordate dalla GRE e dal KUKE SA ai quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto delle modifiche apportate alle sue assicurazioni e forme di garanzia.
Art. 6 Designazione dell’assicuratore
Di regola, è considerato assicuratore principale l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la quota più importante, in termini di valore, delle esportazioni da garantire. Gli assicuratori dei crediti possono derogare a questa regola di mutuo accordo in considerazione delle circostanze specifiche del caso.
Art. 7 Quota di riassicurazione
- La quota di riassicurazione è calcolata al pro rata delle quote di origine svizzera e polacca delle esportazioni da riassicurare in base alle informazioni del richiedente. Costituisce il criterio determinante il rapporto tra le esportazioni di origine svizzera e quelle di origine polacca.
- Se la transazione da assicurare comprende esportazioni provenienti da uno o più Paesi terzi (il Paese dell’acquirente straniero è considerato Paese terzo), l’assicuratore dei crediti che copre il rischio è quello dell’esportatore sotto la cui responsabilità è eseguita tale quota. Gli assicuratori dei crediti possono convenire di un altro metodo di calcolo per determinare la quota di riassicurazione.
Se la quota proveniente dal Paese terzo non può essere determinata in modo inequivocabile, l’assicuratore accorda la sua garanzia alla quota proveniente dal Paese terzo senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, non è in grado di assumere l’integralità dei rischi per le forniture provenienti dal Paese terzo, l’assicuratore può convenire con il riassicuratore una ripartizione dei rischi fondata sul rapporto esistente tra la quota di origine svizzera e la quota di origine polacca delle esportazioni.
3. L’Allegato A propone esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.
Art. 8 Obblighi del riassicuratore
- Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare indennità in virtù della polizza.
- Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli incombe al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato ad accordare una riassicurazione che superi il suo tasso di copertura massima.
- Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla quota, in percentuale, dell’indennità versata dall’assicuratore conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi da quando il riassicuratore è stato informato dall’assicuratore del versamento di un’indennità.
- In caso di danno prima della fornitura, il riassicuratore deve ugualmente versare un’indennità proporzionale alla quota di riassicurazione, se tale rischio è coperto dalla polizza. In tal caso, l’importo del pagamento non si calcola in funzione del prezzo di costo delle quote delle esportazioni in questione, ma secondo la quota di riassicurazione riferita al danno totale calcolato sulla base del prezzo di costo.
- Il riassicuratore s’impegna a non opporsi al versamento di un’indennità se vi è tenuto ai termini della polizza, sempreché le informazioni contenute nelle Appendici 1 e 2, oppure le informazioni che l’assicuratore ha fornito al riassicuratore nell’ambito della procedura descritta all’articolo 13 corrispondono alle disposizioni di polizia.
- Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
Art. 9 Obblighi dell’assicuratore
- L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all’esportazione, o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto della polizza e consultarlo immediatamente.
- L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante sulle misure da adottare, o le indicazioni da fornire all’assicurato in caso di eventi che aumentano il rischio o nell’imminenza di un sinistro.
- L’assicuratore deve trasferire al riassicuratore entro 30 giorni lavorativi l’importo corrispondente alla quota di riassicurazione, che dopo il pagamento di un’indennità, riceve un rimborso o trattiene una parte del versamento.
- L’assicuratore che apprende che un debitore non ha effettuato un pagamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore.
- L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie di tutti i documenti in suo possesso relativi a una transazione.
- L’assicuratore si impegna a informare il riassicuratore non appena prendono fine i suoi obblighi derivanti dalla polizza.
Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
- Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che
- corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio; o
- è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.
L’assicuratore può trattenere il 10 per cento al massimo degli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.
2. Il premio di riassicurazione deve essere versato nei 30 giorni lavorativi che seguono il giorno in cui l’assicuratore ha ricevuto il premio.
3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio in base alla polizza, il riassicuratore deve di massima restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio che ha ricevuto, dopo deduzione dell’importo trattenuto per le spese amministrative.
Art. 11 Modifica dell’origine delle esportazioni
- Se, una volta stipulata definitivamente la riassicurazione, l’origine dei prodotti d’esportazione è modificata nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può allora esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione.
- Se è effettuato questo adeguamento, vengono adeguati di conseguenza gli importi che reciprocamente si devono l’assicuratore e il riassicuratore sotto forma di premi, di diritti e di partecipazione alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso
- L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell’importo scoperto.
Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese.
2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Art. 13 Norme procedurali
Le norme procedurali sull’esecuzione del presente Accordo sono enunciate nell’Appendice 3.
Art. 14 Consolidamento del debito
- Se il Paese dell’acquirente o il Paese del mutuatario presenta una domanda di consolidamento del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano per determinare come risolvere i problemi che ne potrebbero risultare. La decisione definitiva spetta tuttavia all’assicuratore.
- Se il credito coperto è compreso in un accordo di consolidamento del debito con il Paese dell’acquirente o con il Paese del mutuatario, l’assicuratore consulta il riassicuratore per determinare se intende alienare, scambiare o condonare tale debito.
- L’assicuratore ha diritto di versare l’indennità alla scadenza contrattuale senza osservare il termine di pagamento generalmente previsto per il versamento di un’indennità.
Art. 15 Valuta
Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti concernenti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta nella quale è stata stabilita la polizza.
Art. 16 Procedura d’arbitrato
- Le Parti contraenti si adoperano per risolvere amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.
- Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono decise da un tribunale arbitrale composto da tre persone. Ogni Parte contraente designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede.
Il tribunale arbitrale tiene le sue udienze nel Paese dell’assicuratore: a Varsavia, se si tratta della KUKE SA; a Zurigo se si tratta della GRE. La procedura si svolge in lingua inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilisce la procedura conformemente ai principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Entrata in vigore, denuncia e modifica dell’Accordo
- Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica alla KUKE SA che sono adempite le condizioni costituzionali previste dal diritto svizzero per la conclusione e l’entrata in vigore del presente Accordo (ratifica).
- Ciascuna delle due Parti contraenti può denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto e con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha effetto sugli obblighi contratti prima della scadenza dell’Accordo.
- Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in ogni momento. L’Appendice 3 e tutti gli Allegati possono essere modificati in ogni momento con il consenso scritto della GRE e del KUKE SA.
Art. 18 Lingue
- Il presente Accordo è redatto in sei esemplari originali, due in lingua polacca, due in lingua tedesca e due in lingua inglese, ogni Parte ha ricevuto un esemplare in ogni lingua.
- Le versioni polacca, tedesca e inglese fanno ugualmente fede. La versione inglese serve tuttavia da base per l’interpretazione. La lingua di lavoro è l’inglese.
Appendice 1
Dettaglio delle agevolazioni accordate da KUKE SA
Appendice 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE
I
II
III
Appendice 3
Norme procedurali (art. 13)
§ 1 Osservazione preliminare
La presente Appendice disciplina le questioni procedurali conformemente all’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra KUKE SA e la GRE.
§ 2 Domanda e risposta provvisorie
- Non appena riceve una domanda che può voler riassicurare presso l’altro, l’assicuratore dei crediti ne informa l’altro mediante un modulo di domanda provvisoria (Allegato B).
- L’assicuratore dei crediti che dovrebbe fungere da riassicuratore risponde nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione mediante il modulo di risposta provvisoria (Allegato C). Comunica le modifiche eventualmente auspicate
(p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio se diverge da quella calcolata dall’assicuratore.
§ 3 Domanda e risposta definitive
- Se intende accordare un’assicurazione dei crediti all’esportazione, l’assicuratore potenziale segnala questo fatto al riassicuratore potenziale mediante il modulo di domanda definitiva (Allegato D).
- Il riassicuratore potenziale risponde alla domanda definitiva nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione di tale domanda con il modulo di risposta definitiva (Allegato E).
- Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il modulo di emissione della polizza (Allegato F).
§ 4 Premi
Al più tardi alla ricezione del modulo di emissione di polizza (Allegato F), il riassicuratore comunica all’assicuratore un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa trasferire il premio di riassicurazione come previsto nell’articolo 10 numeri 1 e 2.
§ 5 Sinistro
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve fornire a quest’ultimo le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento;
– l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza;
– l’importo totale che l’assicuratore deve pagare;
– la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore;
– il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato);
– la data del pagamento dell’indennizzo.
§ 6 Rimborsi
In caso di rimborso, l’assicuratore deve fornire al riassicuratore le indicazioni seguenti:
– il pertinente numero di riferimento;
– l’importo totale che ha riscosso;
– i costi di riscossione che ha pagato;
– la quota del riassicuratore nel rimborso netto;
– la data del rimborso;
– i tassi d’interesse in vigore;
– il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso;
– (se necessario) i corsi di cambio.
§ 7 Fine degli obblighi
L’assicuratore informa il riassicuratore quando i suoi obblighi in virtù della polizza giungono a scadenza.
Allegato A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 1
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 70 unità
Fornitura – Paese B: 50 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 2
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 70 unità
Fornitura – Paese B: 50 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 3
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
Esempio 4
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Esempio 5
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:
Esempio 6
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 40 unità
Fornitura – Paese B: 60 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:
Nota:
Se l’assicuratore e il riassicuratore propongono tassi di copertura diversi secondo il rischio, per il calcolo della quota di copertura si usa la media dei diversi tassi di copertura. Esempio:
Allegato B
Modulo di domanda provvisoria
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il
Vi proponiamo di riassicurare la seguente transazione:
Nostro riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Rispettive relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio:
– Produzione:
– Credito:
Condizioni del rimborso:
Ev. osservazioni particolari concernenti l’affare:
Tipo di copertura(e) richiesta(e):
Importo del credito:
Tasso d’interessi:
Mutuante:
Importo coperto valutato a:
Quota di riassicurazione valutata a (calcolo):
Quota di premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Data: Firma:
Allegato C
Modulo di risposta provvisoria
A:
Da:
Con riferimento al vostro modulo di domanda provvisoria del:
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) Sulla base dei dati forniti, riteniamo di potervi accordare una riassicurazione e aspettiamo il vostro modulo di domanda definitiva in tempo utile.
*(b) Riteniamo di poter accogliere la vostra domanda se siete disposti a effettuare le seguenti modifiche:
Aspettiamo la vostra risposta e/o un modulo di domanda provvisoria modificata.
*(c) In qualità di riassicuratore, chiediamo il seguente premio:
– quota di premio:
– pagabile il:
*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda per la presente transazione.
Osservazioni:
Il presente modulo di risposta provvisoria non è giuridicamente vincolante. Prima di decidere sulla concessione di una riassicurazione, dobbiamo effettuare un’analisi dei rischi più dettagliata; occorre peraltro il consenso del nostro organo di decisione o delle autorità di vigilanza.
Data: Firma:
* Per favore stralciare quanto non fa al caso.
Allegato D
Modulo di domanda definitiva
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il:
E al vostro modulo di domanda provvisoria del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi proponiamo di riassicurare la transazione alle seguenti condizioni:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/fornitura di Paese terzo):
Durata del rischio:
– Produzione:
– Credito:
Condizioni di rimborso:
Ev. osservazioni particolari concernenti la transazione:
Tipo di copertura(e) richiesta(e):
Importo del credito:
Tasso d’interesse:
Mutuatario:
Importo totale coperto:
– Valore delle merci e/o delle prestazioni provenienti dal Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o delle prestazioni fornite)
– Quota di copertura assunta dall’assicuratore:
– Quota di riassicurazione (calcolo):
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare:
– all’assicuratore:
– al riassicuratore:
(calcolo)
L’impegno del riassicuratore nei confronti del richiedente prende fine il
Osservazioni:
Data: Firma:
Allegato E
Modulo di risposta definitiva
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il:
E al vostro modulo di domanda definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
- Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto concluso il . e alle condizioni stabilite nel modulo di domanda definitiva del .
- Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni:
Data: Firma:
* Per favore stralciare quanto non fa al caso.
Allegato F
Modulo di emissione della polizza
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il
E alla vostra risposta definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una polizza è stata emessa il . L’importo della copertura ammonta a:
La quota di riassicurazione ammonta a:
A Il premio totale da pagare ammonta a:
B L’importo da pagare all’assicuratore ammonta a:
C L’importo da pagare al riassicuratore ammonta a:
Il premio deve esserci versato:
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di ricezione.
Altre osservazioni:
Data: Firma: