0.946.116.49•Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l’Agenzia di assicurazione dei crediti all’esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all’esportazione garantite dal Ministero delle finanze
0.946.116.49Bilateral International Treaty10 mag 2005
Concluso il 27 gennaio 2005
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20052
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 maggio 2005
Entrato in vigore il 10 maggio 2005
(Stato 10 maggio 2005)
Nell’ambito del presente Accordo, si intende per:
giorno lavorativo un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti,
assicuratore(i) dei crediti la GRE e la KUKE SA o uno dei suoi due enti,
esportazioni le merci e/o i servizi forniti o consegnati, secondo il caso, conformemente al contratto d’esportazione,
assicuratore l’assicuratore dei crediti che emette la polizza,
mandatario principale l’esportatore che è parte al contratto con l’acquirente estero,
polizza una polizza d’assicurazione o una garanzia emessa dall’assicuratore,
quota di riassicurazione il valore delle esportazioni coperte dal riassicuratore, espresso in percentuale,
riassicuratore l’assicuratore dei crediti che riassicura l’altro per una determinata transazione.
Gli assicuratori dei crediti considerano di massima che le esportazioni provenienti dal Paese del riassicuratore sono originarie di questo Paese. Se, nell’ambito di una determinata transazione, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, ne informa immediatamente l’altro assicuratore dei crediti e gli comunica i risultati dei suoi accertamenti.
Le assicurazioni e le forme di garanzia accordate dalla GRE e dal KUKE SA ai quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto delle modifiche apportate alle sue assicurazioni e forme di garanzia.
Di regola, è considerato assicuratore principale l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la quota più importante, in termini di valore, delle esportazioni da garantire. Gli assicuratori dei crediti possono derogare a questa regola di mutuo accordo in considerazione delle circostanze specifiche del caso.
Se la quota proveniente dal Paese terzo non può essere determinata in modo inequivocabile, l’assicuratore accorda la sua garanzia alla quota proveniente dal Paese terzo senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, non è in grado di assumere l’integralità dei rischi per le forniture provenienti dal Paese terzo, l’assicuratore può convenire con il riassicuratore una ripartizione dei rischi fondata sul rapporto esistente tra la quota di origine svizzera e la quota di origine polacca delle esportazioni. 3. L’Allegato A propone esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.
L’assicuratore può trattenere il 10 per cento al massimo degli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative. 2. Il premio di riassicurazione deve essere versato nei 30 giorni lavorativi che seguono il giorno in cui l’assicuratore ha ricevuto il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio in base alla polizza, il riassicuratore deve di massima restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio che ha ricevuto, dopo deduzione dell’importo trattenuto per le spese amministrative.
Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese. 2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Le norme procedurali sull’esecuzione del presente Accordo sono enunciate nell’Appendice 3.
Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti concernenti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta nella quale è stata stabilita la polizza.
Il tribunale arbitrale tiene le sue udienze nel Paese dell’assicuratore: a Varsavia, se si tratta della KUKE SA; a Zurigo se si tratta della GRE. La procedura si svolge in lingua inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilisce la procedura conformemente ai principi dello Stato di diritto.
| Per conto della Confederazione Svizzera: Peter W. Silberschmidt | Per conto della Repubblica di Polonia: Jaroslaw Biernacki |
|---|
| Agevolazioni | Tasso di copertura | Rischi coperti | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Credito fornitore debitore privato (rischio di credito) | Fino all’85 % per i rischi economici Fino al 90 % per i rischi politici e le catastrofi naturali | Rischi economici e politici: I rischi economici comprendono: 1) Insolvenza – Accertamento d’insolvenza di un debitore o, se del caso, di un garante che non è in misura di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell’assicurato a causa d’insolvenza giuridicamente accertata o di fatto. 2) Mora – Mora del debitore o, se del caso, del garante nell’adempimento dei suoi obblighi di pagamento. 3) Violazione del contratto – Decisione del debitore senza motivi giustificati di non adempiere il contratto, di porvi fine o di rifiutare di ricevere le merci o i servizi. I rischi politici comprendono: 1) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese dal Governo o da altre istanze statali del Paese del debitore o di un altro Paese coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 2) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 3) Impossibilità del trasferimento – Impossibilità o ritardo del trasferimento dei pagamenti dovuti, nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 5) Decisioni del Paese dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rende impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 6) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti. | La copertura vale per i pagamenti dovuti secondo i singoli contratti d’esportazione con un durata di credito di due anni o più. Comprende l’importo del credito compresi gli interessi e vale fino alla scadenza. Il termine di attesa è di tre mesi. Il termine di attesa non si applica se l’insolvenza è giuridicamente accertata, o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito, che comprende i beni assicurati, è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia. Gli interessi di mora non sono coperti. |
| Credito fornitore debitore pubblico (rischio di credito) | Fino a 90 % per tutti i rischi | I rischi politici comprendono: 1) Mora del debitore o, se del caso, del garante nell’adempimento degli obblighi di pagamento. 2) Violazione contrattuale – Decisione ingiustificata del debitore pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di rifiutare le merci e i servizi. 3) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o di un altro Paese coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 4) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 5) Impossibilità del trasferimento – Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti, nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 6) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 7) Decisioni del Paese dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rende impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 8) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti. | La copertura vale per gli obblighi di pagamento derivanti dai singoli contratti d’esportazione con una durata di credito di due anni o più. La copertura comprende l’importo del credito più gli interessi e vale fino alla scadenza. Il termine di pagamento è di 3 mesi. Se l’insolvenza è giuridicamente accertata o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito che comprende i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia, non sussiste termine di pagamento. La copertura è accordata per un debitore pubblico se l’acquirente o il garante rappresenta, in qualsivoglia forma, le autorità pubbliche che non possono essere dichiarate insolvibili né dal profilo giuridico né dal profilo amministrativo. Può trattarsi sia di un debitore sovrano, in altri termini di un ente che detiene la fiducia e il credito dello Stato o di ogni altro ente pubblico, regionale, comunale o parastatale, sia di un’altra istituzione pubblica. Gli interessi di mora non sono coperti. |
| Credito acquirente debitore privato | Fino al 100 % per tutti i rischi | I rischi politici comprendono: 1) Mora del debitore o, se del caso, del garante nell’adempimento degli obblighi di pagamento dovuti. 2) Insolvenza - Accertamento d’insolvenza di un debitore o, se del caso, di un garante che non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell’assicurato a causa d’insolvenza giuridicamente accertata o di fatto. I rischi politici comprendono in particolare: 1) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 2) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 3) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 5) Decisioni del Paese dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 6) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti. | La copertura del credito acquirente può essere accordata a istituzioni finanziarie che concedono crediti di una durata di due anni o più. La copertura vale per gli obblighi di rimborso in virtù di un contratto di credito e comprende l’importo del credito e i relativi interessi nonché le spese della banca. KUKE SA può inoltre coprire l’importo del credito per il finanziamento del premio d’assicurazione. Se non può proseguire nell’adempimento del contratto a causa di una decisione del Governo polacco o delle istruzioni di KUKE SA, l’assicurato ha diritto a un indennizzo pari all’importo della penale dovuta dal debitore a causa della violazione contrattuale. La copertura vale fino alla scadenza. Gli interessi di mora non sono coperti. Termine di pagamento: 3 mesi. Se l’insolvenza è accertata dal profilo giuridico o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito che comprenda i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia, non sussiste termine di pagamento. |
| Credito acquirente debitore pubblico | Fino al 100 % per tutti i rischi | I rischi politici comprendono: 1) Mora nell’adempimento degli obblighi di pagamento da parte di un debitore. 2) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 3) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 5) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 6) Decisioni dello Stato dell’assicurato - Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 7) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti. | La copertura del credito acquirente può essere concessa a istituzioni finanziarie che concedono crediti di una durata di due anni o più. La copertura vale per gli obblighi di rimborso in virtù di un contratto di credito e comprende l’importo del credito e i relativi interessi nonché le spese della banca. KUKE SA può inoltre coprire l’importo del credito per il finanziamento del premio d’assicurazione. Se non può proseguire nell’adempimento del contratto a causa di una decisione del governo polacco e delle istruzioni di KUKE SA, l’assicurato ha diritto a un indennizzo pari all’importo della penale dovuta dal debitore a causa della violazione contrattuale. La copertura vale fino alla scadenza. Gli interessi di mora non sono coperti. Termine di pagamento: 3 mesi. Se l’insolvenza è accertata dal profilo giuridico o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito che comprenda i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia, non sussiste termine di pagamento. |
| Rischio di fabbricazione debitore privato | Fino all’85 % per i rischi economici Fino al 90 % per i rischi politici | Impossibilita dell’assicurato di adempiere a un contratto di esportazione a causa di un rischio economico o politico. I rischi economici comprendono: 1) Insolvenza - Accertamento d’insolvenza di un debitore o, se del caso, di un garante che non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell’assicurato a causa d’insolvenza giuridicamente accertata o di fatto. 2) Violazione contrattuale – Decisione ingiustificata del debitore pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di rifiutare le merci e i servizi. I rischi politici comprendono: 1) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 2) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 3) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 5) Decisioni dello Stato dell’assicurato - Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 6) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti. | La copertura può essere accordata all’esportatore (come parte integrante di una copertura di credito fornitore o separatamente se è stata accordata una copertura di credito acquirente). La copertura si riferisce a un rischio di una durata di due anni o più e ha come oggetto le spese e i costi che incombono all’assicurato per adempire i suoi obblighi contrattuali. Il termine di pagamento è di 6 mesi. In caso d’insolvenza giuridicamente accertata non sussiste termine di pagamento. |
| Rischio di fabbricazione debitore pubblico | Fino al 90 % per tutti i rischi | I rischi politici comprendono: 1) Violazione contrattuale – Decisione ingiustificata del debitore pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di rifiutare le merci e i servizi. 2) Decisione di uno Stato terzo – Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l’adempimento del contratto. 3) Moratoria – Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell’esecuzione degli obblighi di pagamento o nell’adempimento del contratto assicurato. 4) Impossibilità di trasferimento – Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell’adempimento del contratto assicurato. 5) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore – Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati. 6) Decisioni dello Stato dell’assicurato – Adozione di prescrizioni giuridiche o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell’Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l’adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato. 7) Forza maggiore – Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti. | La copertura può essere accordata all’esportatore (come parte integrante di una copertura di credito fornitore o a separatamente se è stata concessa una copertura di credito acquirente). La copertura si riferisce a un rischio di una durata di due anni o più e ha come oggetto le spese e i costi che incombono all’assicurato nell’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. Il termine di pagamento è di 6 mesi. In caso d’insolvenza giuridicamente constatata non sussiste termine di pagamento. |
| Copertura di rischi di garanzia | Funzione dello statuto del debitore | Funzione dello statuto del debitore | La copertura può avere per oggetto una garanzia d’acconto o una garanzia di buona fine. La copertura di garanzia è generalmente accordata in aggiunta alla copertura del rischio di fabbricazione per debitori pubblici o privati. |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | il 5 % almeno |
| Tasso di copertura: | il 95 % al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo delle esportazioni secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero avvenimenti politici come guerre o disordini civili, che mettono il cliente nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura valutaria adottata dal suo Governo dopo che ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischi economici: – di debitori pubblici; – di debitori privati – che appartengono a una collettività o a un ente di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi di clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici. d) Eventuale rischio valutario: Rischi valutari che possono realizzarsi al momento del finanziamento di un credito in valuta estera, di una transazione a termine sulle valute o di una transazione analoga, dopo che si sia verificato un danno coperto secondo le lettere a) – c). Non sussiste alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della consegna) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e, di massima, anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | il 5 % almeno |
| Tasso di copertura: | il 95 % al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la consegna a causa di un aumento – dopo l’ordinazione – dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I, oppure per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura delle garanzie di offerente e delle garanzie di consegna (soltanto in complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II). |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione | Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore | il 5 % almeno |
| Tasso di copertura | il 95 % al massimo |
| Base di calcolo | Importo della garanzia d’offerente o della garanzia di consegna |
| Rischi coperti | – Richiesta abusiva – Richiesta legittima se l’esportatore non può adempiere ai suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento. |
La presente Appendice disciplina le questioni procedurali conformemente all’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra KUKE SA e la GRE.
Al più tardi alla ricezione del modulo di emissione di polizza (Allegato F), il riassicuratore comunica all’assicuratore un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa trasferire il premio di riassicurazione come previsto nell’articolo 10 numeri 1 e 2.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve fornire a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento; – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza; – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare; – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore; – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato); – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve fornire al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento; – l’importo totale che ha riscosso; – i costi di riscossione che ha pagato; – la quota del riassicuratore nel rimborso netto; – la data del rimborso; – i tassi d’interesse in vigore; – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso; – (se necessario) i corsi di cambio.
L’assicuratore informa il riassicuratore quando i suoi obblighi in virtù della polizza giungono a scadenza.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 70 unità
Fornitura – Paese B: 50 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 70 unità
Fornitura – Paese B: 50 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 40 unità
Fornitura – Paese B: 60 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:
Nota:
Se l’assicuratore e il riassicuratore propongono tassi di copertura diversi secondo il rischio, per il calcolo della quota di copertura si usa la media dei diversi tassi di copertura. Esempio:
| Rischi politici: | 95 % |
|---|---|
| Rischi economici prima della fornitura: | 85 % |
| Rischi economici di credito: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il
Vi proponiamo di riassicurare la seguente transazione:
Nostro riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Rispettive relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio: – Produzione: – Credito:
Condizioni del rimborso:
Ev. osservazioni particolari concernenti l’affare:
Tipo di copertura(e) richiesta(e):
Importo del credito:
Tasso d’interessi:
Mutuante:
Importo coperto valutato a:
Quota di riassicurazione valutata a (calcolo):
Quota di premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Data: Firma:
A:
Da:
Con riferimento al vostro modulo di domanda provvisoria del:
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.: *(a) Sulla base dei dati forniti, riteniamo di potervi accordare una riassicurazione e aspettiamo il vostro modulo di domanda definitiva in tempo utile. *(b) Riteniamo di poter accogliere la vostra domanda se siete disposti a effettuare le seguenti modifiche:
Aspettiamo la vostra risposta e/o un modulo di domanda provvisoria modificata. *(c) In qualità di riassicuratore, chiediamo il seguente premio: – quota di premio: – pagabile il: *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda per la presente transazione.
Osservazioni:
Il presente modulo di risposta provvisoria non è giuridicamente vincolante. Prima di decidere sulla concessione di una riassicurazione, dobbiamo effettuare un’analisi dei rischi più dettagliata; occorre peraltro il consenso del nostro organo di decisione o delle autorità di vigilanza.
Data: Firma:
* Per favore stralciare quanto non fa al caso.
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il:
E al vostro modulo di domanda provvisoria del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi proponiamo di riassicurare la transazione alle seguenti condizioni:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/fornitura di Paese terzo):
Durata del rischio: – Produzione: – Credito:
Condizioni di rimborso:
Ev. osservazioni particolari concernenti la transazione:
Tipo di copertura(e) richiesta(e):
Importo del credito:
Tasso d’interesse:
Mutuatario:
Importo totale coperto: – Valore delle merci e/o delle prestazioni provenienti dal Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o delle prestazioni fornite) – Quota di copertura assunta dall’assicuratore: – Quota di riassicurazione (calcolo):
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore: – al riassicuratore: (calcolo)
L’impegno del riassicuratore nei confronti del richiedente prende fine il
Osservazioni:
Data: Firma:
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il:
E al vostro modulo di domanda definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Osservazioni:
Data: Firma:
* Per favore stralciare quanto non fa al caso.
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il
E alla vostra risposta definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una polizza è stata emessa il . L’importo della copertura ammonta a:
La quota di riassicurazione ammonta a: A Il premio totale da pagare ammonta a: B L’importo da pagare all’assicuratore ammonta a: C L’importo da pagare al riassicuratore ammonta a:
Il premio deve esserci versato:
| Il: . | Importo: . | Quota del premio: . | Quota da pagare al riassicuratore: . |
|---|
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di ricezione.
Altre osservazioni:
Data: Firma:
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"title": "Vertrag vom 27. Januar 2005 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft, und der Exportkreditversicherungsgesellschaft AG, 39 Sienna Strasse, 00-121 Warschau, (nachfolgend «KUKE AG» genannt), handelnd auf der Grundlage des Gesetzes vom 7. Juli 1994 über vom Finanzministerium garantierte Exportversicherungen (mit Anlagen und Anhängen)",
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"title": "Accord du 27 janvier 2005 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et l'agence d'assurance-crédit à l'exportation, Sienna Street 39, 11-121 Varsovie (ci-après «KUKE SA»), agissant en vertu de la loi du 7 juillet 1994 concernant les assurances-crédit à l'exportation garanties par le Ministère des finances (avec appendices et annexes)",
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"title": "Accordo del 27 gennaio 2005 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti l'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all'esportazione garantite dal Ministero delle finanze (con appendici ed all.)",
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