0.946.117.14•Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN – Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese
0.946.117.14Bilateral International Treaty25 mag 2004
Concluso il 18 novembre 2003
Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20042
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 maggio 2004
Entrato in vigore il 25 maggio 2004
(Stato 25 maggio 2004)
Art. 1 Scopo dell’Accordo
1. EKN si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svedese.
2. GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da EKN a favore di esportatori svedesi e/o di banche che finanziano esportazioni svedesi, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
3. L’impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di EKN o GRE.
Nell’ambito del presente Accordo, si intendono per:
Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.
Assicuratore(i) dei crediti: GRE e EKN o uno dei due enti.
Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione.
Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza.
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.
Polizza: una polizza assicurativa o una garanzia emessa dall’assicuratore.
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.
Gli assicuratori dei crediti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, nel caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, determina nella misura del possibile l’origine della merce dei prodotti d’esportazione e informa senza indugio l’altro assicuratore dei crediti in merito ai propri dubbi e al risultato dei propri accertamenti.
Le assicurazioni e forme di garanzia mese a disposizione da GRE e EKN alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma.
Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra la quota svizzera e quella svedese dei prodotti d’esportazione. 3. L’allegato A illustra esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute. 2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 2. L’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore.
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.
Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per l’operazione in questione.
Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per EKN è Stoccolma e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
La lingua di lavoro nell’ambito del presente Accordo di riassicurazione è l’inglese. Tutti i documenti relativi al presente Accordo di riassicurazione devono essere redatti in lingua inglese.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.
| Per conto della Confederazione Svizzera: Peter W. Silberschmidt | Per conto del Governo svedese: Olof Rydh |
|---|
| Prodotto | Rischi coperti | Tasso di copertura | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Agevolazioni per gli esportatori: | |||
| Garanzia per perdite su crediti | Copre il rischio dell’esportatore o di società di leasing da mancati pagamenti in caso di singole operazioni | Eventi politici 100 % Eventi economici | |
| Garanzia sui limiti di credito | Copre il rischio dell’esportatore da mora nei pagamenti | Eventi politici 100 % Eventi economici | La garanzia assicura all’esportatore una responsabilità massima (limite), fissata in precedenza da EKN per determinati clienti o Paesi e può essere accordata per forniture ricorrenti per un periodo di un anno con un termine di credito massimo di 12 mesi. |
| Garanzia per perdite nella fabbricazione e sui crediti | Copre il rischio dell’esportatore in singole operazioni d’esportazione | Eventi politici 100 % Eventi economici | Copertura dei costi risultanti da un annullamento totale o parziale o da un’interruzione dell’adempimento del contratto per almeno sei mesi consecutivi e per mora nei pagamenti di prestazioni contrattuali. Fino al totale adempimento contrattuale (parziale o totale) |
| Agevolazioni per le banche: | |||
| Garanzia in favore del mutuante | Copre il rischio delle banche per mora in caso di crediti ai clienti o alle loro banche in relazione con operazioni d’esportazione svedesi. | Eventi politici 100 % Eventi economici | Regresso nei confronti dell’esportatore se ha fornito indicazioni false sull’operazione. |
| Garanzia per accrediti confermati | Copre il rischio delle banche per mora in caso di accrediti confermati esplicitamente o tacitamente. Contempla sempre il rischio politico ed economico. | 50 % | La durata del credito non deve superare 360 giorni. |
| Agevolazioni per gli esportatori e le banche: | |||
| Garanzia combinata | Garanzia agli esportatori per i costi accumulati e mora di pagamenti non finanziati, combinata con una garanzia ai mutuanti per mora del rimborso di crediti acquirenti. | Eventi politici 100 % Eventi economici | Entrambe le garanzie per rischi nella medesima operazione d’esportazione. |
| Agevolazioni particolari: | |||
| Garanzia per perdite reali | Copre il rischio che oggetti che vengono utilizzati per adempiere il contratto vengano espropriati o danneggiati in seguito a eventi politici. Copertura unicamente per eventi politici. | 90 % | Di solito la garanzia è accordata unicamente in relazione con una garanzia per perdite nella fabbricazione e su crediti. |
| Garanzia per garanzie bancarie | Copre il rischio dell’esportatore in caso di richiesta abusiva di garanzie bancarie in relazione con un’operazione d’esportazione svedese. | Eventi politici 90 % Eventi economici | |
| Controgaranzia | Copre il rischio delle banche quali emittenti di garanzie bancarie in relazione con operazioni d’esportazione svedesi. | Eventi politici ed economici 50 %–75 % | Ripartizione dei rischi necessaria. Regresso nei confronti dell’esportatore in caso di una richiesta legittima della garanzia bancaria. |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico: rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata da GRE, o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici; d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II). |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione |
| Rischi coperti: | – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento. |
Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra EKN e GRE.
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice D), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Messa a disposizione Paese A: 70 unità
Messa a disposizione Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Messa a disposizione Paese A: 70 unità
Messa a disposizione Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Messa a disposizione Paese A: 60 unità
Messa a disposizione Paese B: 40 unità
Messa a disposizione Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 45,6 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 48 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A:
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A:
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B:
Osservazione:
Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
| Rischi politici: | 95 % |
|---|---|
| Rischi economici prima della spedizione: | 85 % |
| Rischi economici di perdite su crediti: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
Da:
A:
In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:
Nostro n. di riferimento:
Vostro n. di riferimento:
Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Relative relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– Produzione: – Credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Tasso d’interesse:
Mutuante:
Importo determinante totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti) – quota della copertura assunta dall’assicuratore – quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Condizioni particolari:
Condizioni di rimborso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore: – al riassicuratore: (presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il:
Osservazioni:
Data: Firma:
Da:
A:
In riferimento all’Accordo concluso con voi il
e alla vostra domanda del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Osservazioni:
Data: Firma:
* P.f. cancellare ciò che non fa al caso
Da:
A:
Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:
e alla vostra risposta definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . La copertura ammonta a:
La quota di riassicurazione ammonta a: A Il premio totale da pagare ammonta a: B L’importo da pagare all’assicuratore è di: C L’importo da pagare al riassicuratore è di:
Il premio deve essere pagato come segue:
| Data di scadenza: . | Importo: . | Quota del premio: . | Importo da pagare al riassicuratore: . |
|---|
Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
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"title": "Vertrag vom 18. November 2003 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, 8032 Zürich (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft, und der EKN - Exportkreditnämden, Postfach 3064, SE-103 61 Stockholm, (nachfolgend «EKN» genannt), handelnd für die schwedische Regierung (mit Anlagen und Anhängen)",
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