0.946.117.43•Accordo
0.946.117.43Bilateral International Treaty25 mag 2004
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"title": "Vertrag vom 21. November 2003 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, 8032 Zürich (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft, und der Exportgarantie- und -versicherungsgesellschaft, Vodičkova 34/701, 111 21 Prag 1, Tschechische Republik (nachfolgend «EGAP» genannt), handelnd gestützt auf das Gesetz Nr. 58/1995 über die Versicherung und Finanzierung von Exporten mit staatlicher Unterstützung, in revidierter Fassung (mit Anlagen und Anhängen)",
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"title": "Accord du 21 novembre 2003 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich, Suisse (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et la Société de garantie et d'assurance contre les risques à l'exportation, Vodičkova 34/701, 111 21 Prague 1, République tchèque (ci-après nommée «EGAP»), agissant en vertu de la loi n° 58/1995 sur l'assurance et le financement d'exportations bénéficiant d'un soutien publique, dans sa forme révisée (avec appendices et annexes)",
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"title": "Accordo\tdel 21 novembre 2003 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Exportgarantie- und -versicherungsgesellschaft, Vodičkova 34/701, 111 21 Praga 1, Repubblica ceca (di seguito EGAP), che agisce ai sensi della legge n. 58/1995 concernente l'assicurazione e il finanziamento delle esportazioni mediante sussidi statali (versione riveduta) (versione riveduta) (con appendice e all.)",
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}di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi
delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE),
che agisce per la Confederazione Svizzera, e la Exportgarantie- und
-versicherungsgesellschaft, Vodičkova 34/701, 111 21 Praga 1,
Repubblica ceca (di seguito EGAP), che agisce ai sensi della legge
n. 58/1995 concernente l’assicurazione e il finanziamento delle
esportazioni mediante sussidi statali (versione riveduta)
Concluso il 21 novembre 2003
Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20042
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 25 maggio 2004
Entrato in vigore il 25 maggio 2004
(Stato 25 maggio 2004)
l’assicuratore dei crediti concede una garanzia di credito all’esportazione nel Paese dell’esportatore. 2. Il presente Accordo non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare.
Nell’ambito del presente Accordo, si intendono per:
Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.
Assicuratore(i) dei crediti: GRE o EGAP o uno dei due enti.
Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione.
Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza.
Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.
Polizza: una polizza assicurativa o una garanzia emessa dall’assicuratore.
Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.
Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.
Gli assicuratori dei crediti considerano per principio che i prodotti d’esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, nel caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, determina nella misura del possibile l’origine della merce dei prodotti d’esportazione e informa senza indugio l’altro assicuratore dei crediti in merito ai propri dubbi e al risultato dei propri accertamenti.
Le assicurazioni e forme di garanzia mese a disposizione da GRE e EGAP alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma.
Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra la quota svizzera e quella ceca dei prodotti d’esportazione. 3. L’allegato A illustra esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute. 2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese. 2. L’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore.
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.
Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore.
Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per EGAP è la sede registrata (Praga) e per GRE la sede dell’Ufficio (Zurigo). La procedura si svolge in inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.
| Per conto della Confederazione Svizzera: Peter W. Silberschmidt | Per conto della Repubblica Ceca: Pavol Parizek |
|---|
| Agevolazione | Tasso di copertura massimo | Rischi coperti | Assicurato | Termina di attesa | Osservazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio economico | Rischio politico | |||||
| Prodotto «C» Copertura del credito del fornitore | 90 % | 90 % | I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre il mancato rimborso, causato da rischi politici o economici, di un credito accordato dal fornitore a un acquirente estero. Rischi politici: guerre, guerre civili, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, catastrofi naturali ecc., impossibilità di trasferimento del pagamento a causa di misure prese dal Governo del Paese del debitore o di un Paese terzo. Rischi economici: insolvenza o mora nel pagamento da parte del debitore privato. | Esportatore | 180 giorni | Copertura in corone ceche; è disponibile un’assicurazione complementare contro i rischi legati al corso del cambio, così che l’indennizzo è calcolato al corso del giorno di pagamento. La copertura comprende l’importo del credito, gli interessi convenuti per contratto e l’interesse di mora durante il termine di attesa. |
| Prodotto «D» Copertura del credito dell’acquirente | 95 % | 95 % | I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre il mancato rimborso, causato da rischi politici o economici, di un credito accordato da una banca all’acquirente estero. Rischi politici: guerre, guerre civili, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, catastrofi naturali ecc., impossibilità di trasferimento del pagamento a causa di misure prese dal Governo del Paese del debitore o di un Paese terzo. Rischi economici: insolvenza o mora nel pagamento da parte del debitore privato. | Banca finanziatrice | 180 giorni | Copertura in corone ceche; è disponibile un’assicurazione complementare contro i rischi legati al corso del cambio, così che l’indennizzo è calcolato al corso del giorno di pagamento. La copertura comprende l’importo del credito, gli interessi convenuti per contratto e l’interesse di mora durante il termine di attesa. |
| Prodotto «V» Copertura del rischio di perdite in seguito all’impossibilità dell’esportatore di adempiere gli obblighi risultanti dal contratto d’esportazione (copertura del rischio di fabbricazione) | 85 % | 85 % | I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre la violazione del contratto d’esportazione da parte dell’importatore. Rischi politici: guerre, guerre civili, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, catastrofi naturali ecc., impossibilità di trasferimento del pagamento a causa di misure prese dal Governo del Paese del debitore o di un Paese terzo. Rischi economici: insolvenza o mora nel pagamento da parte del debitore privato. | Esportatore | 180 giorni | Copertura in corone ceche. |
| Prodotto «Z» Copertura di una garanzia dell’offerta o di garanzia di buona esecuzione (copertura di garanzie bancarie in relazione con contratti d’esportazione) se l’esportatore non adempie i suoi obblighi a causa dell’avverarsi di un rischio politico o di un rischio di trasferimento. Richiesta abusiva dei tre generi di garanzia. | fino al 95 % fino al 95 % | fino al 95 % fino al 95 % | I tassi di copertura per il rischio politico e il rischio economico sono uguali. Questo prodotto copre la richiesta, legittima e abusiva, di garanzie dell’offerta, garanzie sugli acconti e di garanzie di buona esecuzione emesse da banche. | Banche | 90 giorni | Copertura in corone ceche. |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico: rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata da GRE, o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici; d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 per cento almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 per cento al massimo |
| Base di calcolo: | Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione. |
| Rischi coperti: | – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa del verificarsi di un rischio politico o di trasferimento. |
Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra EGAP e GRE.
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Messa a disposizione Paese A: 70 unità
Messa a disposizione Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Messa a disposizione Paese A: 70 unità
Messa a disposizione Paese B: 50 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Messa a disposizione Paese A: 60 unità
Messa a disposizione Paese B: 40 unità
Messa a disposizione Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 45,6 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B : 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L’importo riassicurato ammonterebbe quindi a 48 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A:
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Forniture – Paese A: 60 unità
Forniture – Paese B: 40 unità
Forniture – Paese C: 20 unità
Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A:
– Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B:
Osservazione:
Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio:
| Rischi politici: | 95 % |
|---|---|
| Rischi economici prima della spedizione: | 85 % |
| Rischi economici di perdite su crediti: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
Da:
A:
In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il
vi chiediamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Relative relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– Produzione:
– Credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Tasso d’interesse:
Mutuante:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Condizioni di rimborso:
Osservazioni:
Data: Firma:
A:
Da:
Facciamo riferimento al vostro formulario di domanda provvisoria del:
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.: *(a) In base alle vostre indicazioni, possiamo concedervi una copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: ………………………………………………………………………………. Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, chiediamo il premio seguente: – tasso del premio: – pagabile il: *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.
Osservazioni:
Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.
Data: Firma:
* P.f. cancellare ciò che non fa al caso
Da:
A:
In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il:
e al formulario di domanda provvisoria del:
Nostro n. di riferimento:
Vostro n. di riferimento:
Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Relative relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore di merci/servizi in relazione alla quota del pertinente Paese/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio
– Produzione:
– Credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Tasso d’interesse:
Mutuante:
Importo totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti) – quota della copertura assunta dall’assicuratore
Condizioni particolari:
Condizioni di rimborso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore – al riassicuratore (presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il:
Osservazioni:
Data: Firma:
Da:
A:
Con riferimento al nostro Accordo del:
e alla vostra domanda definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Osservazioni: ………………………………………………………………………….
Data: Firma:
* P.f. cancellare ciò che non fa al caso
Da:
A:
Con riferimento al nostro Accordo del:
e alla vostra risposta definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . La copertura ammonta a:
La quota di riassicurazione ammonta a: A Il premio totale da pagare ammonta a: B L’importo da pagare all’assicuratore è di: C L’importo da pagare al riassicuratore è di:
Il premio deve essere pagato come segue:
| Data di scadenza: . | Importo: . | Quota del premio: . | Importo da pagare al riassicuratore: . |
|---|
Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.
Altre osservazioni: