0.946.291.232•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania
0.946.291.232Bilateral International Treaty1 ago 1996
Concluso il 31 ottobre 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962
Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1996
(Stato 1° agosto 1996)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Albania,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza del commercio estero e delle diverse forme di cooperazione economica ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
presa in considerazione la Dichiarazione firmata dai Paesi dell’AELS, segnatamente dalla Svizzera, e dall’Albania nel dicembre 1992 a Ginevra;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli, da un lato, ad uno sviluppo reale ed armonioso degli scambi commerciali bilaterali nonché alla diversificazione di questi ultimi e, d’altro lato, alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
consapevoli del ruolo fondamentale nel commercio internazionale dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3, al quale la Svizzera partecipa come Parte contraente e l’Albania quale osservatore;
decisi a sviluppare le loro relazioni in ambito commerciale in conformità dei principi fondamentali del GATT e degli accordi multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Le Parti contraenti si adoperano per istituire condizioni trasparenti e concorrenziali per quanto concerne l’aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e servizi, segnatamente mediante pubblica gara. S’impegnano a tal fine a collaborare in seno al Comitato misto.
Le Parti contraenti mettono a disposizione l’una dell’altra la legislazione, la regolamentazione, le decisioni giudiziarie e le disposizioni amministrative riguardanti le attività commerciali in generale e si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento della loro nomenclatura tariffaria o statistica.
Se constata che una Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT, l’altra Parte contraente può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi in conformità delle disposizioni del GATT.
Ogni Parte contraente s’impegna a non prelevare tasse di transito, diritti o altri tributi di uguale effetto, tranne se queste tasse sono proporzionali ai costi amministrativi effettivamente provocati dal transito o ai costi dei servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci dell’altra Parte contraente sul suo territorio.
possono essere esonerati da tale obbligo, purché tale esonero non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell’altra Parte contraente. 4. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende in buona fede negoziati a tale scopo. 5. Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 18 (Comitato misto) del presente Accordo. 6. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute ai livelli attuali. 7. Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguate d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Le Parti contraenti si adoperano per esaminare, in seno al Comitato misto, le possibilità di collaborare con più intensità nei settori relativi all’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Questa collaborazione è incentrata sui soggetti relativi alle regole tecniche, alla standardizzazione, ai test ed ai certificati.
Nell’ambito del presente Accordo, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente per quanto concerne l’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e l’applicazione delle procedure.
Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo di commercio del 28 ottobre 19745tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d’Albania cessa di essere in vigore.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui questo Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 19236.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo si applica finché una delle due Parti non lo denuncia mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data della notifica all’altra Parte.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Tirana, il 31 ottobre 1995, in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese e in lingua albanese, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Rudolf Ramsauer | Per il Governo della Repubblica d’Albania: Suzana Panariti |
|---|
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know‑how.
Le Parti contraenti assicurano nelle loro leggi nazionali almeno quanto segue: – una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini; – una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi di grande fama; – mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine per quanto concerne tutte le merci ed i servizi; – una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, prevedendo segnatamente un periodo di protezione di cinque anni a partire dalla data di deposito con possibilità di rinnovo per due periodi consecutivi di cinque anni ciascuno; – una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nella zona europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda; – una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati; – una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know‑how; – le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discriminatorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
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