Conchiuso ad Algeri il 5 luglio 1963
(Stato 1° luglio 1963)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,
desiderosi di rafforzare i legami d’amicizia esistenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare e preoccupati dello sviluppo degli scambi commerciali tra i loro Paesi,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
La Confederazione svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare si concederanno, nell’ambito della regolamentazione in vigore nell’uno e nell’altro Paese, un trattamento quanto più favorevole possibile nel rilascio delle autorizzazioni d’importazione e d’esportazione.
Art. 2
Il regime della liberazione degli scambi all’importazione in Svizzera è esteso ai prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli compresi nell’elenco A allegato.
Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di un controllo o di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo svizzero autorizza l’importazione in Svizzera di prodotti d’origine e di provenienza algerina fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco A.
Art. 3
Il regime della liberazione degli scambi nell’importazione in Algeria è esteso ai prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco B allegato.
Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare autorizza l’importazione in Algeria di merci di origine e di provenienza svizzera fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco B o nell’ambito di contingenti globali.
Art. 4
I servizi competenti dei due Governi si comunicano reciprocamente entro i migliori termini tutte le informazioni utili concernenti gli scambi commerciali segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e gli stati d’utilizzazione dei contingenti iscritti nell’accordo. Qualsiasi esame del traffico merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi si fonda, da una parte e dall’altra, sulle statistiche d’importazione.
Art. 5
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare, compresi quelli delle merci scambiate nell’ambito del presente accordo, si effettuano in divise convertibili.
Art. 6
Una commissione mista si riunisce su richiesta dell’una o dell’altra delle due Parti Contraenti. Essa sorveglia l’applicazione del presente accordo e concerta tutte le disposizioni atte a migliorare le relazioni economiche tra i due Paesi.
Art. 7
Il presente accordo estende i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Confederazione da un trattato di Unione doganale.2
Art. 8
Il presente accordo estende i suoi effetti dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964. Esso è rinnovabile di anno in anno, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, fintantoché l’una o l’altra parte Contraente non l’avrà denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi prima della sua scadenza.
Fatto ad Algeri, in due esemplari originali, il 5 luglio 1963.
Importazione in Svizzera di prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa
Importazione in Algeria di prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa