0.946.291.561•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Armenia
0.946.291.561Bilateral International Treaty1 gen 2000
Concluso il 19 novembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19991
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2000
(Stato 13 marzo 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Armenia,
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare lo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti a esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio2(GATT) e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio3(OMC);
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto membro dell’OMC e di quello di osservatore della Repubblica d’Armenia;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta di mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra Parte la propria legislazione, le decisioni giudiziarie e amministrative concernenti le attività commerciali in generale e la tiene al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica, nonché di tutti i cambiamenti della sua legislazione interna che potrebbero avere una ripercussione sull’attuazione del presente Accordo.
Inoltre, le Parti contraenti che non sono parti ad almeno una di queste convenzioni si sforzeranno di aderirvi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo. 6. Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
Le Parti contraenti che non sono parti ad almeno uno dei seguenti accordi si sforzeranno di aderirvi al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo: (1) Accordo di Madrid del 14 aprile 18919per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967); (2) Protocollo del 27 giugno 198910relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi; (3) Accordo dell’Aia del 6 novembre 192511concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Stoccolma, 1967). 7. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali previste nell’articolo 3 dell’Accordo sugli ADPIC. 8. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi altro Stato.
Conformemente all’articolo 4 (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo sono esenti da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Una Parte contraente membro dell’OMC è esente dall’obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS. 9. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire le o di rimediare alle distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione) possono vertere sulle disposizioni del presente articolo. 10. Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e le procedure di cui all’articolo 13 («Comitato misto») del presente Accordo. Al più tardi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte della Parte contraente interessata, il Comitato adotta rapidamente le necessarie disposizioni per esaminare la questione. Il Comitato misto può sottoporre alle Parti contraenti le raccomandazioni che ritiene appropriate e decidere la procedura da seguire. Se entro 60 giorni dalla data della notifica non si trova una soluzione soddisfacente per ambedue le Parti, la Parte contraente lesa può adottare le misure necessarie per mettere fine al pregiudizio subìto.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 1994. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dall’articolo XXI del GATT 1994.
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192313tra la Confederazione Svizzera e il Principato.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale le due Parti contraenti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 19 novembre 1998, in due esemplari originali, in francese, in armeno e in inglese. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Couchepin | Per il Governo della Repubblica di Armenia: Vartan Oskanian |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.291.561",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11",
"documentDate": "1998-11-19",
"inForceSince": "2000-01-01"
},
"content": {
"number": "0.946.291.561",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.946.291.561",
"hash": "f847a87235f3c51d0b47f09c2fd3c3e2caeaf654750520e5f677def79f779c14",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.291.561",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:04.852Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-11-20260313-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11",
"documentDate": "1998-11-19",
"inForceSince": "2000-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 19. November 1998 über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Armenien",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-11-20260313-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/de/xml"
},
{
"title": "Accord de commerce et de coopération économique du 19 novembre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-11-20260313-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo di commercio e di cooperazione economica del 19 novembre 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Armenia",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-11-20260313-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/11/20260313/it/xml"
}
}