0.946.291.641•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian
0.946.291.641Bilateral International Treaty1 ago 2001
Concluso il 30 ottobre 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2001
(Stato 1° agosto 2001)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l’espansione degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4;
consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro dell’OMC e della futura partecipazione della Repubblica d’Azerbaigian nell’ambito dell’OMC in qualità di osservatore;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, le decisioni giudiziarie e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali e tiene l’altra Parte al corrente dei cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modificazioni della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.
Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità che risultano da accordi internazionali applicati da una Parte contraente in occasione dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono esonerati da quest’obbligo, a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente. 9. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, si possono eseguire esami nell’ambito del Comitato misto (art. 13). 10. Se ritiene che l’altra Parte contraente è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo, una Parte contraente può adottare misure adeguate rispettando le condizioni e procedure menzionate nell’articolo 13 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato prende rapidamente disposizioni per esaminare la questione, al più tardi nei 30 giorni che seguono la data di notifica della Parte contraente interessata. Il Comitato misto si adopera per trovare soluzioni appropriate allo scopo di porre fine al pregiudizio subito nell’ambito della proprietà intellettuale.
Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta di questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale; – degli interessi essenziali per la loro sicurezza (conformemente all’allegato 2 del presente accordo);
o qualsiasi misura di cui all’articolo XX del GATT 1994.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimane in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192310tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali richiesti per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni. Il suo rinnovo per cinque anni è automatico, sempre che una delle Parti contraenti non lo denunci mediante notifica scritta all’altra Parte contraente sei mesi prima della data di scadenza.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Baku, il 30 ottobre 2000, in due esemplari originali, ciascuno in francese, azerbaigiano e inglese. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Kaspar Villiger | Per il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian: Huseyngulu Bagirov |
|---|
È inteso che l’obbligo da parte della Repubblica dell’Azerbaigian di rispettare le disposizioni dell’Accordo TRIPS (art. 10 par. 5.1) diviene effettivo solo a partire dalla data della sua adesione all’OMC.
Per quanto concerne i provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela d’interessi essenziali di sicurezza, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata:1. nel senso di imporre a una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione sarebbe, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza; o2. come impedimento a una Parte contraente a prendere tutte le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sua sicurezza: – nell’ambito delle materie fissili o delle materie che servono alla loro fabbricazione, – nell’ambito del traffico d’armi, di munizioni e di materiale bellico e di qualsiasi commercio di altri articoli e materiale destinati direttamente o indirettamente ad assicurare l’approvvigionamento delle forze armate, – applicate in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; o3. come impedimento a una Parte contraente a prendere provvedimenti in applicazione dei suoi obblighi in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite11in vista del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
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