0.946.292.271•Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun
0.946.292.271Bilateral International Treaty6 apr 1964
Conchiuso il 28 gennaio 1963
Approvato dall’Assemblea federale il 11 dic. 19632
Entrato in vigore il 6 aprile 1964
(Stato 6 aprile 1964)
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale del Camerun,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,
hanno convenuto:
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale del Camerun si obbligano a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in tutti i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita.
Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà: – ai paesi limitrofi, nel traffico di confine; – ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili; – ai paesi che fanno parte della stessa zona monetaria.
Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare all’importazione in Svizzera di prodotti d’origine e provenienza camerunese, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco C, qui allegato, il presente ordinamento liberale.
Il Governo della Repubblica federale del Camerun autorizza l’importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e in particolare di quelli menzionati nell’elenco S, qui allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.
I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego di contingenti indicati nell’accordo. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun, compresi quelli attenenti allo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in divise convertibili.
Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, che non possano essere risolte in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato.
Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti.
Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura.
Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti e le decisioni rivestono carattere obbligatorio.
Ciascuna Parte contraente assume le spese relative all’attività dell’arbitro che ha designato e metà di quelle del Presidente.
A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, sarà adunata una commissione mista. Essa veglia sull’applicazione del presente accordo e s’intende circa ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.3
Il presente accordo avrà effetto fino al 31 dicembre 1964. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza.
Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal 1° gennaio 1963 e entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali.
In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per dodici anni agli investimenti attuati prima della stessa.Fatto a Jaundé, in due esemplari, il 28 gennaio 1963.(Seguono le firme)
Banane
Caffè
Piante e frutta delle specie utilizzate nella profumeria, nella medicina, ecc. (es. Strophantus)
Cacao in grani
Tabacco greggio
Legno tropicale greggio o segato
Bauxite
Cotone in massa
Arachidi non da foraggio
Olio di palmisti greggio
Caucciù silvestre e di piantagione
| Numero d’ordine | Designazione della merce | Contingenti annuali in 1000 fr. |
|---|---|---|
| 1 | Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, ecc. | 400 |
| 2 | Formaggio | 100 |
| 3 | Prodotti chimici diversi, di cui prodotti farmaceutici e sostanze coloranti | 250 + s. b. |
| 4 | Prodotti tessili diversi, di cui tessuti di cotone stampati e fazzoletti di naso | 700 |
| 5 | Calzature | 200 |
| 6 | Materiale meccanico ed elettrico diverso, comprese le macchine per scrivere, macchine calcolatrici, registratori di cassa | 700 + s. b. |
| 7 | Macchine da cucire per uso domestico | 200 |
| 8 | Apparecchi fotografici e accessori, fonografi, lettori di suono, motori, giradischi, cambiadischi, ecc. di cui almeno il 50% per apparecchi cinematografici (proiettori e camere) | 100 |
| 9 | Orologi, movimenti finiti, forniture per riparazioni | 350 |
| 10 | Diversi, compresi i pezzi di ricambio | 900 |
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