0.946.292.492.2•Accordo sulla cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie tra l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese
0.946.292.492.2Bilateral International Treaty1 lug 2014
Firmato a Pechino il 5 luglio 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2014
(Stato 1° luglio 2014)
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV)2 della Confederazione Svizzera
e
l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese,
qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»;
al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Cina;
riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione tecnica bilaterale riduce gli ostacoli al commercio e produce benefici reciproci per la Svizzera e la Cina;
riconoscendo l’importanza fondamentale dello sviluppo delle capacità per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e promuovere il commercio bilaterale di prodotti agricoli e alimentari;
riaffermando l’importanza delle norme internazionali per promuovere il commercio; e
intenzionati a facilitare l’accesso ai rispettivi mercati e ad agevolare l’attuazione del capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese3(di seguito denominato «Accordo di libero scambio»);
hanno raggiunto il seguente Accordo per di rafforzare la cooperazione tecnica in materia di misure sanitarie e fitosanitarie:
Attraverso il Sottocomitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie istituito conformemente all’articolo 7.9 dell’Accordo di libero scambio (di seguito denominato «Sottocomitato SPS»), le Parti convengono di: (a) condividere conoscenze ed esperienze ed eventualmente effettuare scambi di rappresentanti governativi; (b) coordinare le loro posizioni nell’ambito delle attività svolte da organizzazioni regionali o internazionali; (c) svolgere progetti di ricerca comuni e scambiarsi i relativi risultati in importanti settori quali: (i) la sorveglianza delle patologie animali e vegetali, (ii) la prevenzione e la lotta contro i parassiti e le patologie che colpiscono animali e vegetali, (iii) i metodi per rilevare i microorganismi patogeni nelle derrate alimentari; (iv) la sorveglianza e il controllo delle sostanze nocive e dei residui agrochimici e di medicamenti veterinari e altre questioni inerenti alla sicurezza alimentare, e (v) ogni altra questione di sicurezza alimentare, fitosanitaria o zoosanitaria di comune interesse; (d) cooperare per i certificati nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, in particolare per quanto riguarda: (i) lo sviluppo e l’uso di certificati elettronici, e (ii) l’introduzione e la revisione di certificati nel settore delle misure sanitarie; (e) scambiarsi informazioni: (i) sui sistemi normativi, e (ii) sulle pratiche e i programmi nazionali concernenti le attività in materia di sicurezza alimentare; e (f) realizzare altre forme di cooperazione.
Le Parti promuovono, entro i limiti delle loro risorse: (a) l’offerta di programmi di formazione e di stage per rappresentanti governativi; (b) l’offerta di programmi di formazione per il personale tecnico, compreso, ma non in via esclusiva, il personale tecnico addetto alle ispezioni, alle prove e alla normalizzazione; (c) lo scambio di informazioni, il trasferimento di sapere e la formazione; (d) l’attuazione di azioni congiunte quali seminari e workshop; (e) la cooperazione tecnica e amministrativa; (f) l’informazione delle cerchie interessate in merito alle regolamentazioni dell’altra Parte; e (g) ogni altra forma di cooperazione decisa dal Sottocomitato SPS.
Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse dall’altra Parte e che quest’ultima ha designato come confidenziali.
Fatto a Pechino il 5 luglio 2013 in due esemplari originali in lingua inglese, cinese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.
| Per l’UFV: Christian Etter | Per l’AQSIQ: Wei Chuanzhong |
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