0.946.292.492.6•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese sul reciproco riconoscimento del programma per operatori economici autorizzati in Svizzera e del programma «Enterprise Credit Management» in Cina
0.946.292.492.6Bilateral International Treaty1 set 2017
Concluso a Berna il 16 gennaio 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2017
(Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e il Governo della Repubblica popolare Cinese,
dall’altra,
di seguito denominati rispettivamente «Svizzera» e «Cina» e, insieme, «Parti contraenti»,
considerando l’Accordo di libero scambio del 6 luglio 20131tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese;
riaffermando l’impegno della Svizzera e della Cina ad agevolare il commercio nonché a semplificare i requisiti e le formalità per la rapida liberazione e imposizione delle merci;
considerando che le Parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza nel traffico delle merci che entrano nel loro territorio doganale o ne escono senza ostacolare la fluidità di tali scambi;
riaffermando che la sicurezza e l’agevolazione della catena di fornitura nel commercio internazionale possono essere notevolmente migliorate grazie al reciproco riconoscimento dei rispettivi programmi in materia di operatori economici autorizzati;
considerando che una valutazione comune ha confermato che il programma relativo agli operatori economici autorizzati (Authorised Economic Operator, AEO) in Svizzera e il programma «Interim Measures on Enterprise Credit Management» (IMECM) in Cina costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di conformità alle norme che rafforzano la sicurezza delle catene di fornitura internazionali;
riconoscendo che tali programmi si fondano su standard di sicurezza riconosciuti a livello internazionale, promossi dal Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade dell’Organizzazione mondiale delle dogane;
riconoscendo che il programma AEO in Svizzera e il programma IMECM in Cina costituiscono iniziative in materia di sicurezza e di conformità alle norme, e che una valutazione comune ha rivelato che i requisiti di sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti;
considerando che il reciproco riconoscimento consente alle Parti contraenti di concedere agevolazioni agli operatori economici che hanno investito per essere conformi alle norme e garantire la sicurezza della catena di fornitura e che sono stati certificati nell’ambito del relativo programma;
riconoscendo le particolarità delle Parti contraenti per quanto concerne i processi, le procedure e i meccanismi di gestione dei confini nonché le basi legali validi per i programmi,
hanno deciso di concludere il presente Accordo:
Il presente Accordo è inteso ad agevolare il traffico delle merci tra la Svizzera e la Cina attraverso la creazione di un meccanismo per il reciproco riconoscimento del programma relativo agli operatori economici autorizzati e del programma «Interim Measures on Enterprise Credit Management» (di seguito denominati congiuntamente «programmi» e singolarmente «programma»), nonché a migliorare la comunicazione e la collaborazione in materia di misure doganali di sicurezza.
Il presente Accordo si applica ai seguenti programmi ed entità:
3.1 I programmi della Svizzera e della Cina sono reciprocamente riconosciuti compatibili ed equivalenti. Le qualifiche corrispondenti concesse ai partecipanti al programma sono reciprocamente accettate. 3.2 L’applicazione del presente Accordo compete all’Amministrazione federale delle dogane2della Svizzera e all’Amministrazione generale delle dogane della Cina (di seguito «autorità doganali»).
Per garantire la coerenza tra i programmi, le autorità doganali si assicurano che:
ii. valutazione delle domande,
iii. equivalenza dei titolari della qualifica di «Advanced Certified Enterprise» e di AEO, e
iv. concessione e sorveglianza della qualifica;
b. entrambi i programmi soddisfano gli standard internazionali del «SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade» (di seguito SAFE Framework of Standards) nella sua versione attuale.
5.1 Ciascuna autorità doganale concede gli stessi vantaggi ai partecipanti al programma dell’altra autorità doganale. I vantaggi comprendono in particolare:
5.2 Le Parti contraenti possono accordarsi di concedere altri vantaggi volti ad agevolare il commercio.
6.1 Per un’efficace attuazione del presente Accordo, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione. Esse si scambiano informazioni riguardanti gli AEO e promuovono la comunicazione in merito ai loro programmi:
6.2 Ciascuna autorità doganale comunica all’altra autorità eventuali irregolarità concernenti i partecipanti al programma di quest’ultima al fine di assicurare un esame immediato dell’idoneità dei vantaggi e della qualifica concessi dall’altra autorità doganale.
6.3 Lo scambio di informazioni avviene conformemente alle leggi, alle prescrizioni e alle misure nazionali delle Parti contraenti.
6.4 Le informazioni e i relativi dati, soprattutto quelli riguardanti i partecipanti al programma, sono scambiati sistematicamente per via elettronica.
6.5 Le informazioni da scambiarsi sui partecipanti al programma comprendono:
a) il nome del partecipante al programma;
b) l’indirizzo del partecipante al programma;
c) la qualifica del partecipante al programma;
d) la data di convalida o di autorizzazione;
e) le sospensioni e le revoche;
f) il numero di autorizzazione unico; e
g) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, laddove opportuno, delle necessarie garanzie.
6.6 Le autorità doganali utilizzano le informazioni scambiate solo ai fini dell’applicazione del presente Accordo. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in virtù del presente Accordo sono trattate in modo confidenziale dalle Parti contraenti e sottostanno al segreto professionale in base alla legislazione della rispettiva Parte. Le autorità doganali possono divulgare le informazioni ricevute ad altri uffici statali del proprio Paese solo ai fini dell’applicazione del presente Accordo. Tutte le informazioni scambiate in virtù del presente Accordo possono essere utilizzate come mezzi di prova in procedimenti giudiziari o amministrativi unicamente previo consenso scritto della Parte contraente che le ha fornite.
7.1 Le Parti contraenti collaborano al fine di sviluppare ulteriormente il presente Accordo sulla base di interessi comuni. 7.2 Le Parti contraenti prendono in considerazione l’applicazione dell’articolo 5.1 lettere a e c in caso di invii all’esportazione destinati a importatori partecipanti al programma dell’altra Parte contraente.
8.1 È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti. 8.2 Il comitato misto delibera di comune accordo. 8.3 Il comitato misto si riunisce secondo le necessità. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 8.4 Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato. 8.5 Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni.
9.1 Il comitato misto ha il compito di gestire il presente Accordo e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni. 9.2 Attraverso le proprie decisioni il comitato misto può modificare gli articoli 5−6 del presente Accordo dopo che le Parti contraenti hanno espletato le rispettive procedure nazionali. 9.3 Le Parti contraenti applicano le decisioni conformemente alle proprie prescrizioni giuridiche nazionali. 9.4 Ai fini di una corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti informano regolarmente il comitato misto in merito all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente Accordo e, su richiesta di una di esse, si consultano nell’ambito del comitato misto. 9.5 Il comitato misto si adopera per risolvere tutte le questioni derivanti dagli impegni correlati al presente Accordo. 9.6 Il comitato misto compone per via diplomatica le controversie tra le Parti contraenti riguardanti l’interpretazione o l’esecuzione del presente Accordo.
10.1 Se una Parte contraente non rispetta le disposizioni del presente Accordo e, di conseguenza, non sono più garantite la compatibilità e l’equivalenza dei programmi di cui all’articolo 4, l’altra Parte può, previa consultazione in seno al comitato misto, sospendere del tutto o in parte l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 5, ma solo per la portata e la durata assolutamente necessarie per chiarire la situazione. 10.2 Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l’efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare purché, dopo l’adozione di dette misure, siano immediatamente avviate consultazioni in seno al comitato misto. 10.3 Le Parti contraenti possono chiedere al comitato misto di condurre consultazioni sulla proporzionalità di tali misure.
Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci stabiliti dalle Parti contraenti e giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell’ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.
12.1 Le autorità doganali applicano il presente Accordo conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali delle Parti contraenti, nonché agli accordi internazionali cui hanno aderito le Parti. 12.2 Il presente Accordo non impedisce a una Parte contraente di collaborare con Stati terzi o offrire loro assistenza conformemente alle disposizioni di accordi e trattati internazionali, alla legislazione nazionale e alle proprie prassi.
Se desidera modificare il presente Accordo, una Parte contraente sottopone una proposta in tal senso al comitato misto. La modifica ha effetto dopo che le Parti contraenti hanno espletato le rispettive procedure interne.
Il presente Accordo ha durata illimitata. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all’altra Parte. L’Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.
Il presente Accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione di tali procedure. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
16.1 Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue cinese, tedesca e inglese. 16.2 In caso di divergenze nell’interpretazione fa fede la versione inglese. Firmato in duplice copia a Berna il 16 gennaio 2017.
| Per il Consiglio federale svizzero: Doris Leuthard | Per il Governo della Repubblica popolare Cinese: XI Jingping |
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