Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

0.946.293.492Bilateral International Treaty1 gen 1968

Conchiuso il 28 novembre 1967

Entrato in vigore il 1° gennaio 1968

(Stato 1° gennaio 1968)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di agevolare l’incremento degli scambi commerciali tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I due Governi si concedono il trattamento possibilmente più favorevole quanto all’importazione e, ove occorra, all’esportazione delle merci ancora sottoposte, in uno dei due Paesi, a limitazioni quantitative.

Art. 2

Il Governo svizzero autorizza l’importazione delle merci francesi che figurano nell’elenco A allegato al presente accordo, fino a concorrenza delle quantità o dei valori annuali indicati per ciascuna di esse.

Art. 3

Il Governo francese autorizza l’importazione delle merci svizzere che figurano nell’elenco B allegato al presente accordo, fino a concorrenza delle quantità o dei valori annuali indicati per ciascuna di esse.

Art. 4

Sono considerati svizzeri i prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e francesi quelli originari e provenienti dalla Repubblica francese.

Art. 5

Qualora gli obblighi derivanti dagli accordi istitutivi della Comunità Economica Europea o dell’Associazione Europea di Libero2Scambio lo esigano, vanno avviati, nei termini più propizi, dei negoziati suscettivi d’apportare ogni utile modificazione del presente accordo.

Art. 6

Una commissione mista sorveglierà l’applicazione delle disposizioni del presente accordo e presenterà ogni utile proposta intesa a migliorare le relazioni economiche e finanziarie tra i due Stati. Essa va adunata a domanda di una Parte contraente.

Art. 7

Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale3.

Art. 8

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1968 è sarà valevole sino al 31 dicembre 1968.

Esso è rinnovabile tacitamente di anno in anno, per il periodo di un anno, semprechè una Parte non l’abbia disdetto mediante un preavviso scritto di almeno tre mesi innanzi la scadenza.

Fatto a Parigi, il 28 novembre 1967, in doppio esemplare.

(Si omettono le firme)

Importazione di prodotti francesi in Svizzera

N progressivoVoce della tariffa doganale svizzera*Designazione delle merciContingente annuo
11001.12Frumento denaturato20 000 t.
21004.01 exAvena diversa dalle sementi selezionatep.m.
31003.01 exOrzo diverso dalle sementi selezionatep.m.
41006Risop.m.
51007.01Altri cereali500 t.
61005.01Granoturcop.m.
70705.10.12Fagioli e piselli250 t.
80705.14Altri legumi a baccello1 500 t.
9diversiFarina di cereali, di riso, di granoturco e di leguminosep.m.
100701.42Patate (eccettuate quelle da semina) comprese le patate primaticcep.m.
110701.40Patate da semina1 500 t.
12div. voci del capitolo 02Carne fresca eccettuata quella di porco, compresa quella Kosher1 000 t.
130206.10 ex 1602.20Prosciutto salato, affumicatop.m.
14div. voci del capitolo 02Carne conservatap.m
151601.10 1601.20 exSalsiccie e simili (secchi), eccettuate le salsiccie cotte110 t.
161601 ex 20 1602 ex 30Preparazioni contenenti il 10 % e meno del 20 % di carne o di salsiccia80 t.
171501.10Struttop.m.
181303.40.50Pectina30 t.
192205.10 e 20Vini rossi in fusti, di cui almeno 165 000 hl di «appellation contrôlée»180 000 hl
200101.10Cavalli da macello600 capi
210101.14 exCavalli da sella500 capi
220101.40 exMuli75 capi
230102 exBovini da macello2 000 capi
240103.10Suini da macellop.m.
0103.14
250602 exPiante d’ornamento e da vivaio50 t.
26diversiPannelli e farina di pannelli, carrubep.m.
272302.01 exCruscap.m.
281101.30 exFarina denaturata per il bestiamep.m.
292303.01 exResidui della fabbricazione degli degli amidi di granoturcop.m.
302304.01 exAltri residui dell’industria molitoria per l’alimentazione del bestiamep.m.
31diversiSementi per canarini, vecce, fave di lupino, semi di cicerchia, ceci semi d’erro e altri legumi a baccello per il foraggiamentop.m.
320602 exRosai silvestri, porta‑innesti5 t.
* Per i numeri attuali vedi la tariffa delle dogane (RS 632.10 all.).

Importazione nella Repubblica francese di prodotti svizzeri

N progressivoVoce della tariffa doganale svizzeraDesignazione delle merciContingente annuo in 1000 fr. s.
103.01 A I aTrote50
208.06 A ex II, 08.06 B I b, ex IIMele e pere da tavola4000
313.03 B ex IPectina solida300
420.05, 20.06 B ex II e IIIPurè e paste di frutta, marmellate, gelatine, marmellate solide, conserve di frutta, di cui almeno 400 000 fr.s. di marmellate600
5ex 20.06Polvere di frutta150
6ex 20.07Concentrato di mele e di pere, succo di frutta350
722.05 ex BVini bianchi4000 hl
824.02 A a FTabacchi fabbricati4000
9diversiProdotti e preparazioni agricoli od alimentari diversi come: frutta pastorizzata e congelata, oli, piante e fiori, estratti di tabacco2500
1091.11 ex APietre sintetiche ad uso industrialep.m.*
11diversiArticoli da décolletagep.m.*
1285.15 C II ex aElementi di apparecchi radioelettrici professionali200 + PA
13diversiProdotti diversi delle industrie meccaniche ed elettrotecnica500
1491.11 ex A, ex B, ex F I a F VForniture di riparazionep.m.*
1591.11 ex B, ex E, ex FI a ex F VSbozzi e forniture di fabbricazionep.m.*
1691.01, ex 91.02, ex 91.03, ex 91.07Orologi e movimenti finitip.m.*
17ex 91.03Grande orologeriap.m.*
1891.09Casse di orologip.m.*
19diversiRiserve per l’adeguamento dei contingenti suindicati e prodotti diversi non menzionati altrove3500
20diversiPer i territori non metropolitani1200
* Per questi prodotti, i permessi d’importazione saranno rilasciati, dopo il visto del Ministero tecnico, senza limitazione di quantità.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RS 0.632.31

  3. RS 0.631.112.514

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