Conchiuso il 28 novembre 1967
Entrato in vigore il 1° gennaio 1968
(Stato 1° gennaio 1968)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica francese,
desiderosi di agevolare l’incremento degli scambi commerciali tra i due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I due Governi si concedono il trattamento possibilmente più favorevole quanto all’importazione e, ove occorra, all’esportazione delle merci ancora sottoposte, in uno dei due Paesi, a limitazioni quantitative.
Art. 2
Il Governo svizzero autorizza l’importazione delle merci francesi che figurano nell’elenco A allegato al presente accordo, fino a concorrenza delle quantità o dei valori annuali indicati per ciascuna di esse.
Art. 3
Il Governo francese autorizza l’importazione delle merci svizzere che figurano nell’elenco B allegato al presente accordo, fino a concorrenza delle quantità o dei valori annuali indicati per ciascuna di esse.
Art. 4
Sono considerati svizzeri i prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e francesi quelli originari e provenienti dalla Repubblica francese.
Art. 5
Qualora gli obblighi derivanti dagli accordi istitutivi della Comunità Economica Europea o dell’Associazione Europea di Libero2Scambio lo esigano, vanno avviati, nei termini più propizi, dei negoziati suscettivi d’apportare ogni utile modificazione del presente accordo.
Art. 6
Una commissione mista sorveglierà l’applicazione delle disposizioni del presente accordo e presenterà ogni utile proposta intesa a migliorare le relazioni economiche e finanziarie tra i due Stati. Essa va adunata a domanda di una Parte contraente.
Art. 7
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale3.
Art. 8
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1968 è sarà valevole sino al 31 dicembre 1968.
Esso è rinnovabile tacitamente di anno in anno, per il periodo di un anno, semprechè una Parte non l’abbia disdetto mediante un preavviso scritto di almeno tre mesi innanzi la scadenza.
Fatto a Parigi, il 28 novembre 1967, in doppio esemplare.
(Si omettono le firme)
Importazione di prodotti francesi in Svizzera
Importazione nella Repubblica francese di prodotti svizzeri