0.946.293.601•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Georgia
0.946.293.601Bilateral International Treaty1 gen 2001
Concluso l’11 marzo 1999
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20002
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2001
(Stato 1° gennaio 2001)
La Confederazione Svizzera
e
la Georgia
qui di seguito denominate «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposte a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare lo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 19753, e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello Stato di diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti a esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio4(GATT) e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5(OMC);
ricordando che la Confederazione Svizzera è membro dell’OMC e che la Georgia ha lo statuto di osservatore presso questa organizzazione, in attesa di aderirvi in un prossimo futuro;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamentazioni e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modifiche della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.
Inoltre, se non sono parti ad almeno una di queste convenzioni, fanno il possibile per aderirvi al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. 6. Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, leali ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
Le Parti contraenti che non hanno aderito al Protocollo del 27 giugno 198911relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi fanno il possibile per aderirvi al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Le Parti contraenti fanno il possibile per aderire o per mantenere la loro qualità di membri dell’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967)12e dell’Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Atto complementare di Stoccolma, 1967)13.
Dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti garantiscono nella loro legislazione nazionale una protezione adeguata ed efficace dei disegni industriali, in particolare assicurando loro un periodo minimo di protezione di dieci anni o più. 7. Ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini. Le deroghe a questo obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali contenute nell’articolo 3 dell’Accordo TRIPS. 8. Le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
Conformemente all’articolo 4 lettera (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali applicati da una Parte contraente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo sono esentati da questo obbligo a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente. Una parte contraente membro dell’OMC è esentata dall’obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS. 9. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione) possono in particolare vertere sulle disposizioni del presente Accordo. 10. Se ritiene che l’altra Parte contraente è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente Accordo, una Parte contraente può adottare misure adeguate rispettando le condizioni e procedure menzionate nell’articolo 13 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato prende rapidamente disposizioni per esaminare la questione, al più tardi nei 30 giorni che seguono la data di notifica della Parte contraente interessata. Il Comitato misto può fare le raccomandazioni che giudica adeguate alle Parti contraenti e decidere la procedura da seguire. Se non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 60 giorni dalla data di notifica, la Parte contraente lesa può prendere le misure necessarie per porre fine al pregiudizio subìto.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 199414. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di prendere provvedimenti in applicazione dell’articolo XXI del GATT 1994.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese è legato alla Confederazione Svizzera dall’Accordo bilaterale del 29 marzo 192315.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali applicabili all’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. Il suo rinnovo per cinque anni è automatico, sempreché una delle Parti contraenti non lo denunci mediante notifica scritta all’altra Parte contraente sei mesi prima della data di scadenza.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, l’11 marzo 1999, in due esemplari originali in francese, georgiano e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Pascal Couchepin | Per la Georgia: Tamar Beruchashvili |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.293.601",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462",
"documentDate": "1999-03-11",
"inForceSince": "2001-01-01"
},
"content": {
"number": "0.946.293.601",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.946.293.601",
"hash": "22578f2c290ed67d9169bdaf66457c8f68ff7e5588f68661881ea4bb5f62b8c8",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.293.601",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:05.796Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-462-20010101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462",
"documentDate": "1999-03-11",
"inForceSince": "2001-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 11. März 1999 über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Georgien",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-462-20010101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 11 mars 1999 de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Géorgie",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-462-20010101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo di commercio dell' 11 marzo 1999 e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Georgia",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-462-20010101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/462/20010101/it/xml"
}
}