Conchiuso il 25 aprile 1961
Approvato dal Consiglio federale il 1° agosto 1961
Entrato in vigore il 1° marzo 1962
(Stato 14 agosto 1990)
In applicazione dell’articolo 5 del trattato di commercio fra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 19232, una commissione di periti italo-svizzera si è adunata per conchiudere un nuovo accordo sull’esportazione di vini italiani in Svizzera, segnatamente per quanto riguarda i certificati speciali3di origine e di provenienza, i certificati di analisi e la classificazione di tali vini in Svizzera, e ha convenuto quanto segue:
Art. 1 Certificati d’origine
Ogni spedizione di vino italiano recante l’indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e destinato ad essere messo in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d’origine, in doppio esemplare.
Il certificato d’origine non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).
Il certificato d’origine deve garantire che i vini italiani recanti l’indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati.
I certificato deve essere steso conformemente all’allegato n.1.
Art. 2 Certificati d’indicazione geografica riconosciuta
I vini da tavola italiani recanti un’indicazione geografica riconosciuta in Italia da un decreto ministeriale senza durata di validità predeterminata, destinati ad essere messi in commercio in Svizzera, devono essere corredati di un certificato d’indicazione geografica riconosciuta, in doppio esemplare, attestanti che sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati.
Il certificato d’indicazione geografica riconosciuta non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).
Il certificato d’indicazione geografica riconosciuta deve essere redatto conformemente all’allegato n. 2.
Art. 3 Certificati speciali
I vini italiani senza indicazione d’origine e senza indicazione geografica riconosciuta, enumerati all’allegato n. 3, destinati ad essere messi in commercio in Svizzera, devono essere corredati di uno speciale certificato, in doppio esemplare, attestante la provenienza regionale della merce.
Il certificato speciale non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).
Il certificato speciale deve essere redatto conformemente all’allegato n. 4 del presente accordo.
Art. 4 Liste dei vini e degli organismi di certificazione e certificati d’analisi
A. Liste dei vini e degli organismi di certificazioneAl momento dell’entrata in vigore del sesto protocollo addizionale al presente accordo e, in caso di modificazione, prima del 30 settembre di ogni anno, le autorità italiane competenti comunicano alle autorità svizzere la lista dei vini costituenti l’oggetto di decreti ministeriali che riconoscono loro l’indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un’indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell’articolo 2. Questa comunicazione menzionerà le coordinate dei rispettivi decreti ministeriali, nonché gli organismi che dispongono in Italia di una competenza territoriale sul luogo di produzione dei vini in questione e sono pertanto abilitati a rilasciare i certificati richiesti. Le modificazioni entrano in vigore il primo giorno dell’anno successivo.
La lista dei vini e degli organismi di certificazione comunicata giusta il capoverso precedente è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
B. Certificati d’analisiOgni spedizione di vino italiano destinato ad essere messa in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d’analisi, in doppio esemplare, eccezion fatta delle spedizioni occasionali ed isolate che non superino i 400 litri. Il certificato d’analisi deve essere redatto conformemente all’allegato n. 5 del presente accordo.
Nella misura in cui il vino reca l’indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un’indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell’articolo 2, il certificato d’analisi deve essere rilasciato dall’organismo competente designato nella lista menzionata alla lettera A del presente articolo. Per gli altri vini, il certificato d’analisi deve essere rilasciato dagli stessi organismi, nella misura in cui dispongono della competenza territoriale sul luogo di produzione del vino in questione.
L’esame organolettico e fisico-chimico deve garantire che il prodotto analizzato è esente da alterazioni, che non ha subito altre aggiunte se non quelle autorizzate dalle legislazioni italiana e svizzera, che non presenta alcuna anomalia e che è di buona qualità. Questo esame deve, inoltre, garantire (salvo per i vini speciali) che il vino analizzato è stato ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uva fresca.
Su richiesta presentata tempestivamente dall’esportatore, gli organismi abilitati a rilasciare i certificati d’analisi, procederanno al prelievo dei campioni necessari per l’analisi e ne conserveranno un campione testimonio durante almeno sei mesi. Il prelievo dei campioni per l’analisi avrà luogo in conformità alle vigenti prescrizioni italiane.
Art. 5
È istituita una commissione mista di periti italo-svizzera, la quale potrà adunarsi in qualsiasi momento, su domanda di una delle due parti contraenti, al fine di esaminare tutti i problemi concernenti l’applicazione del presente Accordo e di proporre quelle eventuali modificazioni che si rendessero necessarie.
Art. 6
Il presente Accordo, che sostituisce quello del 3 dicembre 19234, entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dai Governi dei due Paesi. In caso di disdetta, il presente Accordo resterà in vigore per 6 mesi a decorrere dal giorno della stessa.
Fatto a Zurigo, in duplice esemplare, il 25 aprile 1961.
(Seguono le firme)
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Lista secondo l’articolo 3 dell’Accordo
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6