Conchiuso il 21 ottobre 1950
Entrato in vigore provvisoria 1° novembre 1950
(Stato 1° novembre 1950)
Il Governo svizzero
e
il Governo italiano,
allo scopo di favorire, nell’ambito della collaborazione economica europea, lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le due Parti contraenti applicheranno ai prodotti originali e provenienti da ciascuno dei due paesi tutte le misure prese o che saranno prese conformemente alle decisioni della O.E.C.E.
Per conseguenza, ogni misura di liberazione presa o da prendere in esecuzione delle dette decisioni s’applicherà automaticamente ai prodotti originari e provenienti dalla Svizzera, rispettivamente dall’Italia.
Art. 2
Agli effetti del presente Accordo, sono considerati come prodotti italiani i prodotti originari e provenienti dall’Italia e come prodotti svizzeri quelli originari e provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.
Art. 3
Il Governo italiano autorizzerà l’importazione in Italia dei prodotti svizzeri ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell’Elenco A allegato al presente Accordo.
Per i prodotti che non sono compresi nell’Elenco summenzionato, il Governo italiano autorizzerà l’importazione fino a concorrenza delle quantità importate dalla Svizzera in Italia durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.
Art. 4
Il Governo svizzero autorizzerà l’importazione in Svizzera dei prodotti italiani ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell’Elenco B allegato al presente Accordo.
Per i prodotti, eccettuati la frutta ed i legumi freschi, che non sono compresi nell’elenco summenzionato, il Governo svizzero autorizzerà l’importazione fino a concorrenza delle quantità importate dall’Italia in Svizzera durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.
Art. 5
Nel caso in cui l’importazione dell’uno o l’altro dei prodotti previsti nell’articolo 1 raggiungesse un livello tale che ne possa risultare un pregiudizio per i produttori di merci simili o concorrenti del paese importatore, in modo da compromettere gravemente l’esistenza di un intero settore della produzione nazionale, la Commissione mista permanente dovrà riunirsi immediatamente per esaminare le misure da adottare allo scopo di eliminare gli inconvenienti costatati.
In ogni caso, la Commissione mista dovrà convenire le misure di cui si tratta secondo i principi stabiliti dalla O.E.C.E. per quanto concerne il ripristinamento eventuale delle limitazioni quantitative.
Art. 6
Il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi avrà luogo conformemente alle disposizioni dell’Accordo concernente i pagamenti firmato in data odierna.
Art. 7
Gli affari di reciprocità non sono più ammessi a contare dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Gli affari di reciprocità che, alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, sono stati approvati dai due Governi potranno essere eseguiti conformemente alle autorizzazioni rilasciate nei due paesi e in ogni caso nel termine di sei mesi.
Art. 8
Di massima, i due Governi considerano favorevolmente la conclusione d’intese speciali tra i gruppi d’importatori e d’esportatori interessati dei due paesi, allo scopo di stabilire i prezzi e le condizioni di fornitura dei prodotti.
Riservati gli interessi generali di ogni paese, le autorità competenti italiane e svizzere agevoleranno perciò, nella misura del possibile, l’applicazione pratica delle suddette intese.
Art. 9
La Commissione mista permanente, istituita in virtù delle disposizioni del Protocollo firmato a Berna il 15 ottobre 19472, sarà mantenuta per la durata del presente Accordo e conserverà le stesse competenze.
Art. 10
Il presente Accordo sarà applicabile al Principato del Liechtenstein fino a quando quest’ultimo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale3.
Art. 11
Il presente Accordo, valevole per il periodo di un anno, sarà ratificato il più presto possibile per quanto ciò sia necessario; i due Governi convengono tuttavia di metterlo in vigore provvisoriamente a contare dal 1° novembre 19504.
Alla sua scadenza, esso sarà rinnovato, mediante tacita intesa, per un nuovo anno se non è stato disdetto mediante preavviso di tre mesi, e così di seguito.
Tuttavia, nel caso in cui l’Aggiunta al Trattato di commercio tra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 1923, firmata il 14 luglio 1950, fosse disdetta da una delle parti in conformità delle disposizioni del quinto capoverso di tale Aggiunta, ciascuna parte Contraente avrà il diritto di disdire il presente Accordo mediante preavviso di tre mesi.
L’Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia del 15 ottobre 19475e l’Accordo addizionale a detto Accordo del 5 novembre 19496sono abrogati.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.
Importazione in Italia di prodotti svizzeri non liberati nel quadro dell’OECE
Importazione in Svizzera di prodotti italiani non liberati nel quadro dell’OECE
Protocollo di firma
Al momento di procedere alla firma in data odierna dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia, i rappresentanti dei due Governi si sono intesi su quanto segue:
Art. 1
I contingenti previsti negli elenchi allegati all’Accordo commerciale firmato in data odierna saranno ripartiti all’inizio di ogni trimestre mediante aliquote trimestrali uguali, fatta eccezione per i contingenti relativi ai prodotti di carattere stagionale e di quelli che, data la loro natura particolare, non possono essere sottoposti ad un tale sistema.
Art. 2
I permessi d’importazione saranno rilasciati a mano a mano che le domande giungeranno agli uffici competenti. Ogni domanda dovrà essere accompagnata da documenti (contratti, fatture, corrispondenza commerciale, ecc.) comprovanti che si tratta di affari concreti. Gli importatori dei due paesi dovranno restituire agli uffici competenti i importatori dei due paesi dovranno restituire agli uffici competenti i permessi d’importazione ancora inutilizzati al momento della loro scadenza. Le rimanenze delle aliquote trimestrali saranno nuovamente ripartite nel corso del trimestre successivo.
Allo scopo di facilitare l’utilizzazione dei contingenti, le autorità competenti terranno conto, nel rilasciare i permessi d’importazione, delle comunicazioni che saranno fatte per il tramite dei rispettivi servizi commerciali.
Art. 3
Nel caso in cui gli affari di reciprocità già approvati dai due Governi al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo commerciale firmato in data odierna avessero per oggetto dei prodotti che, a causa soprattutto della loro natura, non potrebbero essere forniti alla scadenza delle rispettive autorizzazioni, le autorità competenti dei due paesi potranno, di comune intesa, prorogare il termine previsto nell’articolo 7 di detto Accordo.
Art. 4
Nel caso in cui il Governo svizzero dovesse limitare o sospendere l’importazione della frutta e della verdura fresche, le relative misure saranno adottate tenendo conto dell’andamento stagionale delle produzioni analoghe nei due paesi. Le misure di cui si tratta saranno prese soltanto previa comunicazione entro un termine ragionevole che non dovrà essere inferiore a otto giorni.
Art. 5
I due Governi prendono atto che, allo scopo di eliminare certi inconvenienti derivanti dall’esportazione di frutta e verdura fresche italiane verso la Svizzera, è stata stipulata tra le organizzazioni professionali dei due paesi, il 29 maggio 1947, una Convenzione intesa a disciplinare le condizioni di vendita, le perizie ed il modo di appianare le controversie che dovessero sorgere tra esportatori italiani ed importatori svizzeri in seguito a perdite, avarie, ecc. («Contratto Como»).
I due Governi faciliteranno il rinnovamento della convenzione sopra indicata prima della sua scadenza.
Art. 6
Il Governo italiano s’impegna a rilasciare i permessi per l’importazione in Svizzera dei prodotti provenienti dai fondi agricoli situati nella zona di confine italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di confine svizzera e da esse coltivati, a condizione che al momento dell’esportazione l’origine dei prodotti di cui si tratta sia certificata dalla dogana italiana e che i rispettivi prezzi medi corrispondano, secondo una comunicazione del municipio competente, a quelli del mercato locale.
Soltanto il regolamento del controvalore corrispondente al 25 per cento dell’ammontare dei suddetti prodotti importati in Svizzera si effettuerà secondo le disposizioni dell’Accordo concernente i pagamenti tra la Svizzera e l’Italia, firmato in data odierna, e darà luogo ad un trasferimento in Italia.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.