0.946.294.671•Accordo di commercio e cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania
0.946.294.671Bilateral International Treaty28 apr 1977
Conchiuso l’11 novembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il l4 marzo 19772
Entrato in vigore con scambio di note il 28 aprile 1977
(Stato 28 aprile 1977)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo dei Regno Hascemita di Giordania,
desiderosi d’intensificare la cooperazione economica e di sviluppare, con vicendevole vantaggio, gli scambi commerciali,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti Contraenti si sforzeranno, ricorrendo a tutti i mezzi adeguati, d’intensificare gli scambi commerciali, conformemente alle leggi e alle normative vigenti in Svizzera e in Giordania.
Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, per quanto concerne i diritti doganali e le formalità amministrative ora o in futuro vigenti, applicati all’importazione, esportazione, smercio, trasporto, transito, immagazzinamento e distribuzione dei beni. Tuttavia il trattamento della nazione più favorita non si estenderà alle esenzioni, alle concessioni o ai vantaggi che ciascuna Parte accorda o accorderà: – ai Paesi limitrofi nel traffico di confine; – ai Paesi partecipi d’un’unione doganale o d’una zona di libero scambio istituita o istituibile.
Le competenti autorità delle Parti Contraenti rilasceranno, a richiesta, licenze d’importazione ed esportazione, giusta la normativa pertinente.
I pagamenti tra la Svizzera e la Giordania s’operano in divise convertibili.
Le Parti Contraenti procurano di promuovere la cooperazione nei settori economico, industriale, tecnologico e turistico, nonché nel settore dei servizi. Esse sostengono gli sforzi fatti all’uopo dalle aziende ed organizzazioni dei due Paesi.
Le realizzazioni procedenti da detta cooperazione godranno del trattamento più favorevole possibile, nel quadro delle leggi, e delle normative vigenti nei due Paesi.
I due Governi si accordano reciprocamente, rispettando i loro obblighi internazionali, l’assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale ed inerenti ai diritti d’autore (designazioni d’origine comprese), rispetto ai soggetti giuridici dell’altra Parte.
Le Parti Contraenti adottano le misure possibili e necessarie onde promuovere la cooperazione tecnica tra i due Paesi, tramite la formazione e lo scambio di personale specializzato e periti tecnici, nonché la reciproca informazione scientifico-tecnica nei diversi settori.
Il Governo della Giordania esenterà:
Verrà costituita una Commissione mista composta dei rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa si adunerà, a domanda dell’una o dell’altra Parte, in Svizzera o in Giordania, per esaminare le questioni connesse con l’applicazione dell’accordo, i progressi fatti nella cooperazione economica generale, come anche le vie ed i mezzi per il promovimento della cooperazione prospettata nell’articolo 5. Alle sedute saranno ammessi anche dei rappresentanti dell’economia privata.
Il presente accordo s’applica anche al Principato del Liechtenstein finché questo resterà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale3.
Fatto a Berna, l’11 novembre 1976, in due originali, in inglese e francese, il testo inglese facendo fede.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: E. Moser | Per il Governo del Regno Hascemita di Giordania: I. Izziddin |
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