0.946.294.701•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan
0.946.294.701Bilateral International Treaty1 lug 1997
Concluso il 12 maggio 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 19952
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1997
(Stato 1° luglio 1997)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kazakistan,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
animati dal desiderio di istituire le condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e al promovimento della cooperazione commerciale ed economica in settori d’interesse comune;
dichiarandosi pronti a esaminare le possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
riaffermando la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti di coloro che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali del GATT3;
consapevoli dell’importanza fondamentale dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) per il commercio internazionale;
preso atto dello statuto della Svizzera in quanto Parte contraente all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e della partecipazione della Repubblica del Kazakistan a tale Accordo in qualità di osservatore;
hanno convenuto, al fine di conseguire questi obiettivi, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti s’impegnano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi conformemente ai principi del GATT, in particolare per quanto attiene alla non discriminazione e alla reciprocità.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a divieto o a restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse e altri tributi interni e per quanto attiene a tutte le leggi, tutti i regolamenti e tutte le prescrizioni riguardanti la vendita, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso sul territorio nazionale.
Le Parti contraenti mettono reciprocamente a disposizione le informazioni relative a leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative riguardanti le attività commerciali in generale e si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento nel settore della nomenclatura doganale o statistica.
Se la legislazione nazionale di una Parte contraente non dispone di una simile protezione, la Parte contraente in questione adegua quanto prima la propria legislazione, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
Inoltre, esse fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà industriale. 2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, giusti ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati e costosi né comportare termini incongrui o dilazioni ingiustificate. Queste disposizioni comprendono segnatamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari. 3. Fatti salvi i privilegi di cui godono i cittadini di altri Stati in virtù di un accordo sull’armonizzazione o sul riconoscimento reciproco delle legislazioni o di un accordo per il promovimento della cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte contraente non assoggetta i cittadini dell’altra Parte a un trattamento meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate, per via diplomatica, che sono state soddisfatte le condizioni costituzionali o le altre condizioni legali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo rimane in vigore fintantoché una delle Parti contraenti ne abbia comunicato l’estinzione all’altra Parte mediante notifica scritta. In tale caso, l’Accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica scritta. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’attuazione degli obblighi contrattuali tra operatori economici conclusi durante la durata di validità del presente Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto ad Alma-Ata, il 12 maggio 1994, in due esemplari originali in lingua kazaca, francese e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Franz Blankart | Per il Governo della Repubblica del Kazakistan: Akeschan Kazhegeldin |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.294.701",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362",
"documentDate": "1994-05-12",
"inForceSince": "1997-07-01"
},
"content": {
"number": "0.946.294.701",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.946.294.701",
"hash": "7e36d2e52fde73e73d7dcfd598544a61657e36d360e38664f78f8403301636cd",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.294.701",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:06.547Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-362-19970701-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362",
"documentDate": "1994-05-12",
"inForceSince": "1997-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 12. Mai 1994 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Kasachstan",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-362-19970701-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/de/xml"
},
{
"title": "Accord de commerce et de coopération économique du 12 mai 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-362-19970701-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 1994 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2001-362-19970701-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2001/362/19970701/it/xml"
}
}