0.946.294.741•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan
0.946.294.741Bilateral International Treaty1 mag 1998
Concluso il 10 maggio 1997
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 1998
(Stato 1° maggio 1998)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kirghizistan,
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare lo sviluppo degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economica di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4(OMC);
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto membro dell’OMC e di quello di osservatore accordato alla Repubblica del Kirghizistan nel quadro dell’OMC;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo :
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che ricorre a tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni amministrative e giudiziarie concernenti le attività commerciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica, nonché di tutti i cambiamenti della sua legislazione interna che potrebbero avere una ripercussione sull’attuazione del presente Accordo.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti adeguano quanto prima la loro legislazione, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
Inoltre, se non sono parti a una o a parecchie delle convenzioni surriferite, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché agli accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure attuate per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e il pirataggio, siano adeguate, non discriminatorie, leali, eque ed effettive. Esse non devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari. 3. Fatti salvi l’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo e le eccezioni previste dall’Accordo sugli ADPIC, ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi altro Stato. 4. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di evitare di correggere distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, i riesami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposizioni del presente articolo.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 1994. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dall’articolo XXI del GATT 1994.
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192310tra la Confederazione Svizzera e il Principato.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale le due Parti contraenti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Bichkek, il 10 maggio 1997, in due esemplari originali, in francese, in inglese, in kirghizo e in russo, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Kaspar Villiger | Per il Governo della Repubblica del Kirghizistan: Andrej Jordan |
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