0.946.295.201•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone
0.946.295.201Bilateral International Treaty1 set 1996
Concluso 18 gennaio 1996
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962
Entrato in vigore con scambio di note il 1° settembre 1996
(Stato 1° settembre 1996)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo macedone,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l’espansione del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo reale ed armonioso degli scambi commerciali bilaterali da un lato nonché alla loro diversificazione e, d’altro lato alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
consapevoli del ruolo fondamentale nel commercio internazionale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e della loro appartenenza a questa organizzazione quale membro di pieno diritto o osservatore;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali in conformità dei principi fondamentali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3e degli accordi commerciali multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi dell’OMC.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non è riservato un trattamento meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale per quanto concerne le tasse e gli altri prelievi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione.
Le Parti contraenti si adoperano per sottoporre a condizioni trasparenti e concorrenziali l’aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e servizi, in particolare mediante pubbliche gare. S’impegnano a collaborare a tal fine in seno al Comitato misto.
Le Parti contraenti mettono a disposizione l’una dell’altra la legislazione, la regolamentazione, le decisioni giudiziarie e le disposizioni amministrative riguardanti le attività commerciali in generale. Si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento della loro nomenclatura tariffaria o statistica nonché delle modificazioni della loro legislazione nazionale che possono tangere il funzionamento del presente Accordo.
Se constata che una Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT5, l’altra Parte contraente può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi in conformità delle disposizioni del GATT/OMC.
Le Parti contraenti s’impegnano a non prelevare tasse di transito, diritti o altre tasse di uguale effetto, tranne se gli oneri risultano da spese amministrative provocate dal transito o da costi proporzionali ai servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci dell’altra Parte contraente sul loro territorio.
Le Parti contraenti si adoperano per esaminare, in seno al Comitato misto istituito in virtù del presente Accordo, le possibilità di collaborare in modo più stretto per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Questa collaborazione è incentrata sui soggetti relativi alle regole tecniche, alla standardizzazione, ai test ed ai certificati.
Nell’ambito del presente Accordo, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte
contraente per quanto concerne l’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e l’applicazione delle procedure.
Alla data d’entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi accordo di cooperazione economica precedentemente concluso tra la Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia cessa di essere in vigore.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui questo Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale8.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo si applica finché una delle due Parti lo denuncia mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data della notifica all’altra Parte.
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Skopje, l’8 gennaio 1996, in due esemplari originali, ciascuno in francese, macedone e inglese. In caso di divergenze vale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Franz Blankart | Per il Governo macedone: Stevo Crvenkovski |
|---|
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Le leggi nazionali delle Parti contraenti garantiscono almeno quanto segue: – una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini; – una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi di fama internazionale;14 – mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine per quanto concerne tutte le merci ed i servizi. Ogni Parte contraente può sottoporre all’altra un elenco di indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine. Inoltre, le Parti contraenti convengono di concludere, nei cinque anni che seguono la firma del presente Accordo, un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine; – una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, prevedendo segnatamente un periodo di protezione di almeno dieci anni; – una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda; – una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati; – una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know-how; – le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discriminatorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
Le Parti contraenti prevedono disposizioni d’applicazione di un livello identico a quello contemplato dall’accordo TRIPS15, in particolare agli articoli 41–61.
Dal testo originale francese. ↩
Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 14 mar. 1996 (RU 1996 2538). ↩
RS 0.632.20 /.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.20 all. 1 c. ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.632.20 all. 1 c. ↩
RS 0.232.04 ↩
RS 0.231.15 ↩
RS 0.231.171 ↩
RS 0.232.142.2 ↩
RU 1998 880 ↩
RS 0.632.20 all. 1 c. ↩
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