0.946.295.651•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldavia
0.946.295.651Bilateral International Treaty1 set 1996
Concluso il 30 novembre 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962
Entrato in vigore con scambio di note il 1° settembre 1996
(Stato 1° settembre 1996)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Moldavia,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l’espansione degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro dell’OMC e della partecipazione della Repubblica di Moldavia nell’ambito del GATT/OMC in qualità di osservatore;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziali e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modificazioni della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti si adoperano per procedere quanto prima agli adeguamenti necessari, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
Inoltre, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, leali ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente le ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari. 3. Fatti salvi l’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo e le eccezioni previste dall’Accordo TRIPS, ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo. 4. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposizioni in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 19949. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT 1994.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale10.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali ed applicabili all’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data in cui l’altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Chisinau, il 30 novembre 1995, in due esemplari originali in francese, moldavo e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Franz Blankart | Per la Repubblica di Moldavia: Domnul Valeriu Bobutac |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.295.651",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670",
"documentDate": "1995-11-30",
"inForceSince": "1996-09-01"
},
"content": {
"number": "0.946.295.651",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.946.295.651",
"hash": "ed0d877fa2f943c1d3200e388c13eaf5f89ae454f9c3b2d8cf50af4fcd7c0406",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.295.651",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:06.949Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-1670_1670_1670-19960901-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670",
"documentDate": "1995-11-30",
"inForceSince": "1996-09-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 30. November 1995 über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Moldau",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-1670_1670_1670-19960901-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/de/xml"
},
{
"title": "Accord de commerce et de coopération économique du 30 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la République de Moldova",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-1670_1670_1670-19960901-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo di commercio e di cooperazione economica del 30 novembre 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Moldavia",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1997-1670_1670_1670-19960901-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1997/1670_1670_1670/19960901/it/xml"
}
}