0.946.295.741•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Mozambico
0.946.295.741Bilateral International Treaty30 set 1980
Conchiuso il 22 ottobre 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 19802
Entrato in vigore con scambio di note il 30 settembre 1980
(Stato 30 settembre 1980)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico,
desiderosi di promuovere la cooperazione economica e di sviluppare gli scambi commerciali tra i propri territori sul fondamento di principi di completa uguaglianza, di rispetto della sovranità e dell’indipendenza nazionale di ciascun Stato, di non immissione negli affari interni e del beneficio reciproco,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti cercano con tutti i mezzi adeguati d’intensificare gli scambi commerciali tra i due Stati conformemente alle legislazioni e ai disciplinamenti vigenti in Svizzera e nella Repubblica Popolare dei Mozambico.
Le due Parti contraenti convengono d’accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne dazi, tasse, soprattasse e altri oneri fiscali riscossi all’importazione, esportazione e riesportazione, al transito, al trasporto e al deposito di merci nonché per quanto concerne le rispettive procedure e formalità.
Tuttavia, il trattamento della nazione più favorita non si estende alle esenzioni, concessioni e vantaggi che ciascuna Parte contraente accorda o accorderà: – ai paesi limitrofi nell’ambito del traffico frontaliero; – ai paesi facenti parte di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di una associazione regionale analoga già istituita o che lo fosse in avvenire.
Le autorità competenti delle Parti contraenti accordano all’importazione di prodotti d’origine e provenienza dell’altra Parte contraente un regime non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi Paese terzo.
Sono esenti da dazi all’entrata nel territorio di una delle Parti contraenti gli oggetti seguenti, provenienti dal territorio dell’altra Parte:
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare del Mozambico avvengono in divise convertibili o in altri mezzi eventualmente accettati da entrambi le Parti interessate alla trattazione, conformemente alle disposizioni e disciplinamenti vigenti, secondo la prassi abituale in ciascuno dei due Paesi.
Le Parti contraenti cercano di promuovere la cooperazione segnatamente nei campi economico, industriale, tecnologico, agricolo, sanitario e turistico come anche nel settore dei servizi. Esse promuovono gli sforzi attuati a tale scopo dalle imprese o autorità dei due Paesi.
Le realizzazioni risultanti da questa cooperazione godranno del trattamento più favorevole possibile entro i limiti della legislazione e del disciplinamento applicati nei due Paesi, in considerazione parimente delle circostanze economiche.
Entrambi i governi s’accorderanno reciprocamente, nel quadro dei propri obblighi internazionali, tutta l’assistenza necessaria per garantire la protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale e del diritto d’autore (comprese le designazioni d’origine, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente, conformemente alla legislazione vigente in entrambi i Paesi).
Qualsiasi divergenza relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo è composta mediante consultazione tra le Parti contraenti.
Dopo la scadenza del presente accordo, tutti gli obblighi risultanti dalla sua applicazione devono essere eseguiti.
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein finché esso è vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale3.
Il presente accordo entra in vigore nella data di scambio delle note confermanti l’approvazione, giusta la procedura costituzionale delle due Parti contraenti e vigerà per una durata di cinque anni. Esso sarà successivamente prorogato, con tacita riconduzione, ogni volta per un nuovo anno, a meno che non sia disdetto per iscritto tre mesi prima della scadenza.
Fatto a Maputo, il 22 ottobre 1979, in due esemplari originali nelle lingue francese e portoghese, entrambi i testi facenti parimenti fede.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Fritz Bohnert | Per il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico: Almeida Matos |
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