0.946.296.211•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Uzbekistan
0.946.296.211Bilateral International Treaty22 lug 1994
Concluso il 16 aprile 1993
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19942
Entrato in vigore con scambio di note il 22 luglio 1994
(Stato 22 luglio 1994)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Uzbekistan,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare il rafforzamento degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e al promovimento della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economica di mercato;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, di reciprocità e di proporzionalità;
consapevoli del ruolo fondamentale che l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3riveste nell’ambito del commercio internazionale;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia assoggettata in parte a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziali e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti si adoperano per procedere quanto prima agli adeguamenti necessari, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
Inoltre esse fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni, nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, leali ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento dei danno subito dal titolare del diritto nonché provvedimenti cautelari. 3. Fatti salvi i privilegi di cui godono i cittadini di altri Stati in virtù di accordi sull’armonizzazione o sul riconoscimento reciproco delle legislazioni o di accordi per il promovimento della cooperazione nell’ambito della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte contraente non assoggetta i cittadini dell’altro Stato parte ad un trattamento meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Svizzera da un trattato7di unione doganale.
Ai fini dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si notificano vicendevolmente mediante scambio di note che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali sono adempiuti. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui avviene lo scambio di note o, qualora non avvenga in un unico giorno, alla data recata dall’ultima nota.
Il presente Accordo rimane in vigore sintanto che una delle due Parti contraenti non lo denunci mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data in cui l’altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Taschkent, il 16 aprile 1993, in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Otto Stich | Per il Governo della Repubblica d’Uzbekistan: Utkur T. Sultanow |
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