0.946.296.321•Accordo commerciale tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Paraguay
0.946.296.321Bilateral International Treaty12 dic 1969
Firmato il 2 aprile 1969
Entrato in vigore il 12 dicembre 1969
(Stato 12 dicembre 1969)
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo della Repubblica del Paraguay,
animati dal desiderio di rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi,
allo scopo di promuovere lo scambio dei loro prodotti e di rafforzare i legami economici che le uniscono,
hanno convenuto:
Le Alte Parti contraenti convengono d’accordarsi reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi e gli oneri doganali accessori, le tasse, le imposte, gli oneri fiscali, le formalità e le procedure amministrative ai quali sono sottoposti nel loro territorio l’importazione, l’esportazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione delle merci e dei prodotti provenienti dall’estero.
Per conseguenza, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi e le facilitazioni che sono accordati dalla Confederazione svizzera e dalla Repubblica del Paraguay per i prodotti originari di terzi paesi o ad essi destinati saranno applicati, immediatamente e senza compensazione, ai prodotti della medesima natura originari dei territori della Confederazione svizzera o della Repubblica del Paraguay oppure a quelli ad essi destinati.
Sono esclusi dal trattamento della nazione più favorita, previsto nell’articolo 1, le facilitazioni, i favori, i privilegi e le esenzioni concessi o che saranno concessi dalla Confederazione svizzera o dalla Repubblica del Paraguay ai paesi limitrofi, come pure quelli derivanti da un’unione doganale o d’una zona di libero scambio già esistente o che potrebbe essere convenuta dalla Confederazione svizzera o dalla Repubblica dei Paraguay.
Sono inoltre esclusi dal trattamento della nazione più favorita le modalità e agevolezze accordate per l’importazione di merci e servizi, conformemente agli accordi relativi alla cooperazione tecnica con Governi od enti di Stati terzi, oppure con organizzazioni internazionali, fintantoché sarà conchiuso un altro accordo in materia tra il Paraguay e la Svizzera o istituzioni svizzere.
Per quanto concerne i pagamenti internazionali relativi alle operazioni commerciali e finanziarie, alle prestazioni di servizi e ad altre operazioni fra i due Paesi, le Alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello che, a parità di condizioni e circostanze, essi concedono a qualsiasi altro paese.
Ciascuna Alta Parte contraente esamina benevolmente ogni proposta fatta dall’altra Parte concernente l’applicazione delle disposizioni del presente accordo o le misure completive intese a migliorarne i principi che lo reggono.
Le alte Parti contraenti convengono, inoltre, che gli articoli 1 a 4 del presente accordo si estendono al Principato del Liechtenstein finché quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale2.
Qualsiasi operazione commerciale tra la Svizzera e il Paraguay può essere trattata sia direttamente, tra i loro cittadini o le aziende locali, sia indirettamente, mediante un residente o un’azienda di qualsiasi altro paese.
Qualsiasi operazione commerciale tra la Svizzera o il Paraguay ed altri paesi può essere trattata mediante un residente dell’altra Parte.
Ciascun Governo delle Parti contraenti accorda ai cittadini dell’altra Parte e alle aziende stabilite sul proprio territorio, in materia di deposito e d’iscrizione, di proroga, di durata o di validità, di rinnovo, di trasferimento e protezione legale dei brevetti d’invenzione, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali, indicazioni di provenienza, marchi di origine e nomi commerciali, un trattamento pari a quello di cui fruiscono i propri connazionali o, se è più favorevole, il trattamento accordato ai cittadini e alle aziende della nazione più favorita.
Le alte Parti contraenti prevedono inoltre di consultarsi appena possibile al fine di concludere altri accordi in materia d’arbitrato, di domicilio, di protezione degli investimenti e di doppia imposizione.
Il presente accordo dovrà essere ratificato. I relativi strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Asunciòn, capitale della Repubblica dei Paraguay.
Dal momento della firma, l’accordo è provvisoriamente applicabile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.
L’accordo può essere disdetto in ogni momento da ciascuna Parte contraente mediante un preavviso di 3 mesi.
Fatto a Asunciòn, il 2 aprile 1969, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnuola, i due testi facenti parimente fede.
(Si omettono le firme)
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