0.946.296.651•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa
0.946.296.651Bilateral International Treaty1 lug 1995
Concluso il 12 maggio 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 19952
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1oluglio 1995
(Stato 1° luglio 1955)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Federazione Russa
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1oagosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
tenendo conto della Dichiarazione d’intenti relativa alla cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa del 2 settembre 1993;
animati dal desiderio di istituire le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e al promovimento della cooperazione commerciale ed economica in settori d’interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare e di approfondire lo loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
ribadendo il loro attaccamento all’economia di mercato;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali del GATT3.
hanno convenuto, al fine di conseguire questi obiettivi, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi conformemente ai principi del GATT.
Ogni Parte contraente accorda ai prodotti importati dal territorio dell’altra Parte contraente o esportati verso questo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti analoghi importati dal territorio o esportati verso il territorio di un qualunque Paese terzo, per quanto riguarda le restrizioni o i divieti quantitativi compresa la concessione di licenze e il disciplinamento delle divise.
Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse ed altri tributi interni, tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni riguardanti la vendita interna, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso.
Le Parti contraenti collaborano per sviluppare le condizioni per un’aggiudicazione aperta e concorrenziale dei contratti di appalti pubblici, segnatamente mediante pubblica gara.
Le Parti contraenti mettono reciprocamente a disposizione le informazioni relative a leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative riguardanti le attività com-merciali in generale e si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento nel settore della tariffa doganale e della nomenclatura, prendendo in considerazione anche le procedure previste a tale scopo dagli accordi internazionali rispettivi di cui sono parte.
Se una delle Parti contraenti constata che un operatore economico dell’altra parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT5essa può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi, conformemente alle disposizioni del GATT.
Le Parti contraenti s’impegnano a non prelevare dazi doganali, tasse di transito o altre tasse di uguale effetto salvo se queste sono proporzionali alle spese amministrative provocate dal transito o ai costi di servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci sul loro territorio.
possono essere esonerati da tale obbligo, purché tale esonero non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell’altra Parte contraente. 4. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende seri negoziati a tale scopo. 5. Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 6. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le dispo-sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute agli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 7. Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguale d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT6. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Giusta il presente Accordo, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente per quanto attiene all’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e all’applicazione delle sue procedure.
Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, i seguenti accordi cessano di essere in vigore nelle relazioni fra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa: – Trattato di commercio del 17 marzo 19487tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; – Accordo del 17 marzo 19488tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente lo scambio delle merci; – Accordo del 12 gennaio 19789sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; – Programma a lungo termine del 9 luglio 197910per lo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato11di unione doganale.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data in cui detta Parte ha ricevuto la notifica. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’attuazione degli obblighi contrattuali tra operatori economici conclusi durante la durata di validità del presente Accordo.
Fatto a Mosca, il 12 maggio 1994, in due esemplari originali in francese, russo e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Jean-Pascal Delamuraz | Per il Governo della Federazione Russa: Viktor Tchernomyrdin |
|---|
Con «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Le Parti contraenti assicurano o migliorano nelle proprie leggi nazionali almeno quanto segue: – una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini; – una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi conosciuti a livello internazionale; – dei mezzi adeguati ed efficaci di proteggere le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine. Inoltre, le Parti contraenti convengono di concludere un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine entro un termine di cinque anni dal giorno della firma del presente Accordo; – una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, prevedendo segnatamente un periodo di protezione di quindici anni a partire dalla data di deposito; – una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nella zona europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda; – una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati; – una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know-how; – le licenze obbligatorie in materia di brevetti sono non esclusive, non discriminatorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria o di un ulteriore esame indipendente da parte di un’altra autorità. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata.
Le licenze per non sfruttamento o sfruttamento insufficiente sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
ad Articolo 6 paragrafo 2
Il funzionamento e l’applicazione delle disposizioni concernenti i pagamenti (Art. 6 par. 2) saranno oggetto di discussioni in seno alla Commissione mista giusta l’Arti-colo 17 in funzione della riforma e della liberalizzazione dei regolamenti monetari nella Federazione Russa.
ad Articolo 12 paragrafo 3
1. È inteso che l’esenzione di cui all’Articolo 12 paragrafo 3 lettera b si estende agli accordi che la Russia concluderà con Stati divenuti recentemente indipendenti, purché tali accordi non costituiscano una discriminazione arbitraria e ingiustificata dei cittadini svizzeri.
2. Il protocollo di cui sopra sarà oggetto di altri scambi d’idee e di un’altra valutazione da parte della Commissione mista intergovernativa giusta l’Articolo 17.
Fatto a Mosca, il 12 maggio 1994, in due esemplari originali in francese, russo e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Jean-Pascal Delamuraz | Per il Governo della Federazione Russa: Viktor Tchernomyrdin |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 1° cpv. 1° lett. a del DF del 22 marzo 1995 (RU 1995 3973) ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
[RU 1948 838] ↩
[RU 1948 309] ↩
[RU 1978 347, 1988 1159] ↩
[RU 1979 1675] ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.233.04 ↩
RS 0.231.15 ↩
RS 0.231.171 ↩
RS 0.232.112.3 ↩
RS 0.232.141.1 ↩
RS 0.232.121.12 ↩
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