0.946.297.291•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan
0.946.297.291Bilateral International Treaty1 mag 2012
Concluso il 15 luglio 2011
Approvato dall’Assemblea federale il 7 marzo 20122
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2012
(Stato 1° maggio 2012)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Tagikistan
(di seguito denominati «Parti contraenti»),
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l’espansione degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto e armonioso nonché alla diversificazione degli scambi reciproci e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
disposti ad esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT)3e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4;
consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro dell’OMC e dell’intenzione della Repubblica del Tagikistan di inserirsi nel sistema commerciale mondiale e di approfondire le sue relazioni con l’OMC;
hanno convenuto, al fine di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi dell’OMC.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, comprese le licenze, salvo che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso uno Stato terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Ciascuna Parte contraente rende pubblicamente accessibili le sue leggi, decisioni giudiziarie e prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali e informa l’altra Parte su eventuali cambiamenti concernenti il settore delle tariffe doganali e della statistica nonché su modifiche della sua legislazione che potrebbero incidere sul presente Accordo.
Le Parti contraenti che non sono firmatarie di uno o di diversi dei seguenti Accordi si impegnano ad adottare ogni provvedimento necessario per aderirvi al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo: (1) Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 19259(Atto di Stoccolma, 1967); (2) Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali 199110(Convenzione UPOV 1991); (3) Trattato OMPI del 20 dicembre 199611sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi. 7. Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini. 8. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai cittadini di qualsiasi altro Stato terzo. Tutti i vantaggi, i favori, i privilegi o le immunità che risultano da accordi internazionali applicati da una Parte contraente in occasione dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono esonerati da quest’obbligo, a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente. 9. Al fine di migliorare il livello di protezione e di prevenire o di eliminare eventuali distorsioni commerciali relative ai diritti di proprietà intellettuale, le disposizioni del presente articolo possono essere riesaminate secondo l’articolo 15 (Revisione ed estensione). 10. Se una Parte contraente ritiene che l’altra Parte contraente sia venuta meno agli obblighi derivanti del presente articolo, essa può adottare misure adeguate nel rispetto e in sintonia con le premesse e le procedure menzionate nell’articolo 14 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato adotta senza indugio misure appropriate affinché la questione venga esaminata entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica formulata dalla Parte contraente interessata. Il Comitato misto può formulare raccomandazioni adeguate e stabilire la procedura da seguire. Se entro 60 giorni dalla notifica non si dovesse giungere a una risoluzione soddisfacente della questione, la Parte lesa può adottare i provvedimenti che ritiene necessari per ovviare al problema.
o qualsiasi misura a cui fa riferimento l’articolo XX del GATT 1994. 2. Il presente Accordo non limita il diritto delle Parti contraenti di adottare una qualsiasi misura in ragione dell’articolo XXI del GATT 1994.
In seno al Comitato misto, istituito in virtù del presente Accordo, le Parti contraenti si adoperano per appurare la possibilità di una collaborazione più stretta su questioni inerenti all’eliminazione di ostacoli tecnici al commercio. Una tale collaborazione è auspicata negli ambiti relativi alle regolamentazioni tecniche, alla standardizzazione, ai test e alla certificazione.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando rimane in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 192312tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Di comune intesa, le Parti contraenti possono apportare modifiche o aggiunte al presente Accordo, le quali sono messe debitamente a protocollo e diventano parte integrante dello stesso. Eventuali controversie o divergenze di opinione concernenti l’attuazione del presente Accordo vengono risolte dalle Parti contraenti mediante negoziati e consultazioni. I suddetti protocolli entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 18.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le due Parti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali richiesti per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Duchambe, il 15 luglio 2011, in due esemplari originali in lingua tedesca, inglese, tagica e russa ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Stephan Nellen | Per il Governo della Repubblica del Tagikistan: Farukh Hamraliev |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.297.291",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325",
"documentDate": "2011-07-15",
"inForceSince": "2012-05-01"
},
"content": {
"number": "0.946.297.291",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.946.297.291",
"hash": "a730fcbbb657efdab2ab8f6211375a5a0a67fddbf6955b6535575834da0fd8bd",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.297.291",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:07.263Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-325-20120501-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325",
"documentDate": "2011-07-15",
"inForceSince": "2012-05-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 15. Juli 2011 über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Tadschikistan",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-325-20120501-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 15 juillet 2011 de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Tadjikistan",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-325-20120501-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 15 luglio 2011 di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2012-325-20120501-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2012/325/20120501/it/xml"
}
}