Conchiuso il 23 dicembre 1976
Entrato in vigore con scambio di note del 26 aprile 1977
(Stato 26 aprile 1977)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Tunisina,
desiderosi d’incrementare la cooperazione economica e di potenziare le relazioni commerciali su una base di parità e di reciproco vantaggio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le Parti Contraenti si sforzeranno d’agevolare e sviluppare, con tutti i mezzi adeguati, gli scambi di merci e servizi tra i due Paesi, nel quadro delle disposizioni e normative in essi vigenti.
Art. 2
Le Parti Contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali, giusta le prescrizioni del GATT.2
Tuttavia tal trattamento non si estende ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna Parte accorda, o accorderà,
– ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine e
– ai Paesi partecipi d’un’unione doganale o di una zona di libero scambio, istituita o istituibile;
– e non si estende ai vantaggi che la Repubblica Tunisina accorda o accorderà ai Paesi del Maghreb Arabo.
Art. 3
Le Parti Contraenti esentueranno da dazi ed altri oneri, all’importazione e all’esportazione, e permetteranno che vengano riesportati gli oggetti seguenti:
- campioni e materiale pubblicitario impiegati per la propaganda commerciale, purché privi di valore commerciale o riesportati;
- merci e oggetti utilizzati in prove o dimostrazioni, purché riesportati;
- merci e oggetti utilizzati in fiere ed esposizioni, purché riesportati;
- ricambi forniti gratuitamente in sostituzione di pezzi difettosi, purché nel periodo di garanzia;
- utensili e altro materiale importati dai montatori per montaggi e riparazioni, purché riesportati;
- imballaggi contrassegnati, importati per riempitura, purché riesportati alla scadenza d’un termine stabilito.
Art. 4
Nel quadro del presente accordo, le forniture di merci e servizi vanno eseguite in base a contratti da stipularsi fra le persone fisiche e giuridiche e le società commerciali, conformemente alla normativa vigente nei due Paesi.
Ciascuna Parte Contraente assicurerà, quanto possibile, il libero accesso al proprio mercato interno, per le merci originarie e provenienti dall’altra Parte.
Per le merci ancora sottoposte a licenze o permessi d’importazione, le due Parti autorizzano l’importazione di quelle originarie e provenienti dall’altra Parte.
Per facilitare lo sviluppo dell’interscambio, le merci dei due Paesi, particolarmente interessanti per le Parti, vengono specificate negli elenchi S e T corredanti il presente testo. Gli elenchi rivestono carattere indicativo.
Art. 5
Per favorire l’ulteriore sviluppo delle loro relazioni commerciali, ciascuna Parte accorda all’altra le necessarie facilitazioni nel partecipare alle fiere e all’organizzazione di esposizioni commerciali.
Art. 6
I pagamenti delle merci e dei servizi, nel quadro del presente accordo, vanno fatti in divise convertibili.
Art. 7
L’esame della bilancia commerciale tra i due Paesi partirà, tra l’altro, dalle statistiche delle importazioni pubblicate dai servizi ufficiali delle due Parti.
Art. 8
È costituita una Commissione mista composta dei rappresentanti delle due Parti ed incaricata di vigilare sul buon funzionamento del presente accordo. La Commissione si adunerà, a domanda dell’una o dell’altra Parte, alternativamente in Svizzera e in Tunisia. La Commissione esaminerà l’evoluzione dell’interscambio e proporrà, ove occorra, ai due Governi i provvedimenti idonei a migliorare le relazioni economiche e commerciali svizzero-tunisine.
Art. 9
Il presente accordo s’applica anche al Principato del Liechtenstein finché questo resterà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale.
Art. 10
Scaduto l’accordo, i suoi disposti permarranno in vigore per tutti i contratti stipulati durante la sua validità e non ancora eseguiti alla sua scadenza.
Art. 11
Il presente accordo è provvisoriamente applicabile a partire dalla firma. Esso entrerà in vigore allorché le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali previste per la conclusione e la vigenza dei trattati internazionali.
Il presente accordo è conchiuso per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1977.
Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza.
Art. 12
Il presente accordo abroga o sostituisce il Protocollo sulla nazione più favorita, del 26 ottobre 19573e l’accordo commerciale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Tunisina, firmato il 2 dicembre 19614, salvo restando il Protocollo dell’Accordo commerciale concernente i trasferimenti delle assicurazioni e riassicurazioni, conchiuso in Berna il 15 novembre 1963.5
Fatto a Berna, il 23 dicembre 1976, in doppio originale in lingua francese.
Elenco indicativo dei prodotti d’origine svizzera esportabili in Tunisia
– Prodotti agricoli
segnatamente, bestiame d’allevamento, latti dietetici, concentrati, pastorizzati ecc., formaggi a pasta dura o in scatola, mele e pere da tavola, grassi e oli, cacao e suoi derivati, preparati alimentari, tabacchi lavorati
– Prodotti chimici
segnatamente, farmaceutici, coloranti organici o sintetici, odoranti o aromatizzanti, tensioattivi organici
– Materie plastiche e gomme
– Carta, articoli di libreria e tipografia
– Tessili e tessuti
segnatamente, fibre continue e discontinue, cotonati, ricami non artigianali, confezioni
– Calzature di lusso
– Lavori in pietra, gesso, cemento, amianto, mica o materie analoghe, vetro
– Metalli comuni e lavori in metallo
segnatamente, tubi e tubature di ferro e acciaio, costruzioni di ferro o acciaio, articoli torniti, impianti per riscaldamento centrale, utensileria domestica o generale, articoli igienici, materiale per saldature
– Macchine e apparecchi
segnatamente, motori ad esplosione o combustione, a pistoni o centrifughi; filtri; macchine per pulire, asciugare, riempire e chiudere bottiglie o scatole; imballatrici; lavastoviglie, macchine per la molitoria, la stampa, la filatura; telai anche da ricamo, con attrezzi ausiliari; macchine utensili per la metallurgia; macchine o attrezzature d’ufficio; macchine per vagliare, lavare, frantumare, miscelare e modellare materie minerali
– Macchine e apparecchi elettrici
segnatamente per telefonia e telegrafia; trasmittenti; sezionatori e connettitori di circuiti; resistenze atermiche, potenziometri, regolatori d’alta tensione, pannelli di comando o di distribuzione
– Materiale da trasporto
segnatamente automotrici, carrelli con o senza motore, pezzi staccati per veicoli ferroviari, autocarri
– Strumenti e apparecchi ottici, fotografici e cinematografici, di metrologia o verifica di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; strumenti musicali, registratori ecc.
segnatamente geodetici, topografici, idrografici, idrologici, meteorologici, geofisici, bussole, telemetri, bilance di precisione; attrezzature mediche, ortopediche, protesi (per fratture o sordità); apparecchi elettronici di metrologia, verifica, regolazione; fonografi, dittafoni, registratori e grammofoni, giradischi, magnetofoni; apparecchi foto e cinematografici
– Articoli orologieri
segnatamente, orologi da tasca, orologi braccialetto e simili; pendolette e sveglie con movimenti non orologieri; movimenti orologieri; casse d’orologio della voce 91016; altre forniture orologiere
– Prodotti diversi
Elenco indicativo dei prodotti d’origine tunisina esportabili in Svizzera
– Pesci, crostacei e molluschi freschi o congelati
– Spugne naturali
– Legumi e ortaggi freschi, refrigerati o congelati o in salamoia, radici e tuberi alimentari
– Datteri e frutta secca, mandorle incluse
– Agrumi e altra frutta fresca
– Harissa
– Spezie e condimenti
– Cereali segnatamente orzo
– Prodotti di molitoria e crusche
– Olio d’oliva grezzo, purificato o raffinato
– Cuscus e paste alimentari
– Conserve di pomodori, carciofi, olive ecc. Conserve di frutta (marmellate, gelatine ecc.)
– Succhi di frutta
– Mosti d’uva
– Vino e aceto di vino
– Sale marino
– Fosfati di calcio, naturali o analoghi, spato fluoro, minerale di zinco Petrolio grezzo, olio lampante, spirito ecc.
– Acido fosforico
– Fluoruro d’alluminio e solfato d’allumina
– Iperfosfati, superfosfati e altri fertilizzanti
– Profumi
– Velli grezzi, escluse le pelli bovine
– Cuoi e pelli equine
– Lavori in materie plastiche
– Legni, compensati e lavori in legno
– Sugheri e lavori in sughero
– Carta da stampa, per scrivere, carta-carbone, articoli scolastici ecc.
– Tessili (tessuti, confezioni e maglierie, coperte, teloni ecc.)
– Tappeti a punto annodato, klim e altri prodotti artigianali.
– Spaghi, corde e cordami
– Calzature e simili
– Prodotti refrattari e ceramiche
– Tubi d’acciaio saldato
– Giunti idraulici, griglie e chincaglieria (chiodi, viti, bulloni ecc.)
– Articoli casalinghi, utensileria da cucina ed elettrodomestici
– Piombo e lavori di piombo
– Utensili, posaterie da tavola in metalli comuni
– Lampadari
– Elettrodi per saldatura all’arco
– Motori diesel a combustione interna
– Rubinetteria
– Materiale elettrico
segnatamente trasformatori, motori, accumulatori, stabilizzatori, lampadine ecc.
– Ricevitori radio TV
– Cavi elettrici e telefonici
– Contatori per gas, liquidi, elettricità
– Imbarcazioni da diporto, sport e pesca
– Mobili, letti e simili
– Prodotti diversi