0.946.297.671•Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e l’Ucraina
0.946.297.671Bilateral International Treaty1 dic 1996
Concluso il 20 luglio 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 1996
(Stato 1° ottobre 1997)
La Confederazione Svizzera
e
l’Ucraina,
qui di seguito definite «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono per lo sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposte a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
animate dal desiderio di istituire le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori d’interesse comune;
dichiarandosi pronte ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi determinanti, le possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
decise a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali del GATT;
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto Parte contraente all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3e della partecipazione della Repubblica dell’Ucraina a tale Accordo in qualità di osservatore;
hanno convenuto, al fine di conseguire questi obiettivi, di concludere il seguente Accordo:
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi sulla base della reciprocità e conformemente ai principi del GATT, quali la non discriminazione (NPF e trattamento nazionale) e la proporzionalità.
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse ed altri tributi interni, tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni riguardanti la vendita interna, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso .
Le Parti contraenti si impegnano per sviluppare le condizioni per un’aggiudicazione libera e concorrenziale dei contratti di beni e servizi e collaborano a tal fine nell’ambito del Comitato misto.
Ogni Parte contraente mette a disposizione dell’altra le sue leggi, i suoi regolamenti, le sue decisioni giudiziarie e amministrative che riguardano le attività commerciali in generale e tiene informata l’altra Parte di tutti i cambiamenti che possono intervenire nella sua nomenclatura tariffaria o statistica.
Se una delle Parti contraenti constata che un operatore economico dell’altra Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT5o dell’Accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT6, essa può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi.
Le Parti contraenti s’impegnano a non prelevare tasse, diritti o altre tasse di uguale effetto, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci sul loro territorio.
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT7. 2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Giusta il presente Accordo e senza discriminazione rispetto ai suoi cittadini, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente l’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti per difendere i loro diritti personali, i loro diritti di proprietà, compresi i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale8.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo.
Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data in cui detta Parte ha ricevuto la notifica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Kiev, il 20 luglio 1995, in due esemplari originali in francese, ucraino e inglese. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Armin Kamer | Per il Governo dell’Ucraina: Andrij Ivanovitch Gontcharouk |
|---|
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine e i certificati a carattere specifico, dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Le Parti contraenti assicurano almeno quanto segue: – una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini; – una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi conosciuti a livello internazionale; – mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine. Inoltre, le Parti contraenti convengono di concludere un accordo bilaterale sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine entro un termine di tre anni dal giorno della firma del presente Accordo; – una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, prevedendo segnatamente un periodo di protezione di quindici anni a partire dalla data di deposito; – una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nell’Associazione europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda; – una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati; – una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know-how; – le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discriminatorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Dal testo originale francese. ↩
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 14 mar. 1996 (RU 1996 2538). ↩
RS 0.632.20 /.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.233 , 0.632.231.2 ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.232.04 ↩
RS 0.231.15 ↩
RS 0.231.171 ↩
RS 0.232.112.3 ↩
RS 0.232.141.1 ↩
RS 0.232.121.12 ↩
RS 0.232.145.1 ↩
RS 0.232.161 ↩
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