Conchiuso il 5 aprile 1977
Entrato in vigore con scambio di note il 27 settembre 1977
(Stato 27 settembre 1977)
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Consiglio Esecutivo federale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
Costatando lo svolgimento soddisfacente dei rapporti economici bilaterali;
Desiderosi d’allargare e rafforzare la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica fra i due Paesi;
Tenuto conto dell’adesione delle due parti all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio2;
Confermando la loro volontà d’applicare nei rapporti bilaterali le disposizioni del capitolo sulla «cooperazione nei settori dell’economia, della scienza e della tecnica, e dell’ambiente» dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- Desiderose di allargare la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica fra i loro Paesi, le Parti istituiscono una Commissione Mista.
- La Commissione Mista ha il compito di stabilire metodi e mezzi per il promovimento dei rapporti economici fra i due Paesi, compresi lo sviluppo degli scambi commerciali e la cooperazione industriale e scientifico-tecnica; essa studierà i problemi procedenti dall’applicazione dei trattati bilaterali e multilaterali cui partecipano i due Paesi.
- La Commissione Mista proporrà ai rispettivi governi le misure da prendere, nell’ambito delle loro competenze, per allargare e agevolare la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica.
Art. 2
La Commissione Mista procederà allo scambio d’informazioni riguardo ai disciplinamenti nazionali e a consultazioni vicendevoli su questioni connesse con lo sviluppo e l’allargamento della cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica fra i due Paesi.
Art. 3
- La Commissione Mista può istituire gruppi misti, permanenti o temporanei, per esaminare determinate questioni di sua competenza.
- La Commissione Mista può invitare, se necessario, rappresentanti dell’economica e altri periti a partecipare alle sue riunioni.
- Le attività dei gruppi di cui al capoverso 1 del presente articolo sono determinate dalla commissione Mista.
- I gruppi presentano alla Commissione Mista il rendiconto del loro lavoro.
Art. 4
- La Commissione Mista si adunerà a domanda dell’una o dell’altra parte, alternativamente in Svizzera e in Jugoslavia.
- L’ordine del giorno della sessione della Commissione Mista va convenuto fra le due parti al più tardi un mese prima della sessione.
Art. 5
A compimento dei lavori delle sessioni della Commissione Mista è compilato un processo verbale concernente i risultati delle deliberazioni.
Art. 6
- Il presente Protocollo è applicabile dalla data della firma.
- Esso entrerà in vigore quando le parti si saranno notificato l’adempimento delle procedure interne all’uopo necessarie.
Art. 7
- Il protocollo è conchiuso per una durata indeterminata; ciascuna Parte può disdirlo mediante notificazione scritta all’altra Parte contraente. Il protocollo cessa d’essere in vigore sei mesi dopo la data della notificazione.
- La scadenza del protocollo non pregiudicherà la validità degli accordi e dei contratti conchiusi sotto la sua egida.
Fatto a Belgrado, il 5 aprile 1977, in due originali, in francese e in serbo-croato, di cui ciascuno è autentico.