0.946.312.763•Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia relativo al cumulo dell’origine tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate
0.946.312.763Bilateral International Treaty1 nov 2022
Concluso il 10 luglio 2020
Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° novembre 2022
(Stato 1° novembre 2022)
Traduzione
| Signora Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch Direttore Segreteria di Stato per gli Affari economici Dipartimento federale dell’economia Istruzione e ricerca Berna | Berna, 10 luglio 2020 |
|---|---|
| Il Sig. Hüsnü Dilemre Direttore generale di Accordi internazionali e Affari europei del Ministero del Commercio Ambasciata della Repubblica di Turchia Berna |
Signore,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 4 dicembre 2019 così redatta:
«1. La Confederazione Svizzera («Svizzera») e la Repubblica di Turchia («Turchia») in quanto Parti al presente scambio di lettere («presente Accordo») riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate («SGP»), entrambe le Parti applicano norme di origine simili in base ai seguenti principi generali:
2. La Svizzera e la Turchia riconoscono che i materiali originari dell’UE, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia ai sensi delle rispettive norme di origine dell’SGP sono considerati originari di un Paese beneficiario del regime SGP di una delle Parti se in tale Paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che esulano dalle operazioni considerate insufficienti, dal punto di vista della lavorazione o trasformazione, per conferire il carattere di prodotti originari.
Le autorità doganali della Svizzera e della Turchia si prestano reciprocamente un’adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove dell’origine per i materiali di cui al comma precedente. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui all’Appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM»).
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall’organizzazione istituita dalla Convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950 («Sistema armonizzato»).
3. La Svizzera e la Turchia si impegnano ad accettare le prove dell’origine sostitutive sotto forma di attestazioni di origine sostitutive compilate dai rispeditori dell’altra Parte, registrati a tal fine.
Ciascuna Parte può valutare l’ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti che sono oggetto di attestazioni di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.
4. Ciascuna delle Parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima della compilazione di un’attestazione di origine sostitutiva:
5. Ai fini del paragrafo 4 lettera c si applica quanto segue:
Qualora sussistano dubbi fondati per quanto riguarda il rispetto del principio di non modificazione, le autorità doganali della Parte di destinazione finale possono chiedere al dichiarante di fornire prove del rispetto di tale principio; tali prove possono essere presentate sotto qualsiasi forma.
Su richiesta del rispeditore, le autorità doganali della Parte rispeditrice certificano che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale durante la permanenza sul territorio della Parte in questione e che le autorità doganali non hanno concesso alcuna autorizzazione per modificarli, trasformarli in alcun modo o sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato durante il magazzinaggio sul territorio della Parte.
7. Ciascuna delle Parti provvede affinché: a. il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva: 1. tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nell’attestazione di origine iniziale, 2. la data di compilazione dell’attestazione di origine iniziale, 3. i dati dell’attestazione di origine iniziale, comprese, se del caso, le informazioni sul cumulo applicato alle merci oggetto dell’attestazione di origine, 4. il suo nome, l’indirizzo e il numero di esportatore registrato, 5. il nome e l’indirizzo del destinatario in Svizzera o in Turchia, 6. la data e il luogo di compilazione dell’attestazione di origine; b. ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de replacement»; c. le attestazioni di origine sostitutive siano compilate da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell’origine dagli esportatori, denominato Sistema degli esportatori registrati (Registered Exporter System, REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale; d. in caso di sostituzione di un’attestazione di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nell’attestazione di origine iniziale: 1. la data di compilazione delle attestazioni di origine sostitutive e le quantità di merci interessate, 2. il nome e l’indirizzo del rispeditore, 3. il nome e l’indirizzo dei destinatari in Svizzera o in Turchia; e. l’attestazione di origine iniziale rechi la dicitura «Replaced» o «Remplacé»; f. un’attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data di compilazione; g. le attestazioni di origine sostitutive siano redatte in inglese o francese.
8. Il rispeditore conserva le attestazioni di origine iniziali e le copie delle attestazioni di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui sono state rilasciate o compilate le attestazioni di origine sostitutive.
9. Qualsiasi divergenza tra le Parti derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le Parti stesse. Se le divergenze possono ripercuotersi sugli interessi della Norvegia e/o dell’UE, queste devono essere consultate.
10. Le Parti possono convenire di modificare il presente Accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Le Parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente Accordo su richiesta di una di esse. Se le modifiche possono ripercuotersi sugli interessi della Norvegia e/o dell’UE, queste devono essere consultate. Le modifiche entrano in vigore a una data convenuta dopo che entrambe le Parti si saranno comunicate l’espletamento dei rispettivi obblighi interni.
11. In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente Accordo, ciascuna Parte ne può sospendere l’applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all’altra Parte per iscritto con tre mesi di anticipo.
12. Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti a condizione che l’altra Parte ne riceva comunicazione per scritto con tre mesi di anticipo.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Norvegia e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente Accordo e a condizione di reciprocità da parte della Norvegia, ciascuna delle Parti può prevedere che le attestazioni di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Norvegia che sono stati trattati nell’ambito del cumulo bilaterale in Paesi beneficiari dell’SGP possano essere compilate sul territorio delle Parti.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo2tra l’UE e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente Accordo e a condizione di reciprocità da parte dell’UE, ciascuna delle Parti può prevedere che le attestazioni di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari dell’UE che sono stati trattati nell’ambito del cumulo bilaterale in Paesi beneficiari dell’SGP possano essere compilate sul territorio delle Parti.
15. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui la Svizzera e la Turchia si sono comunicate reciprocamente di aver espletato le procedure interne di adozione.
La prego di confermarmi che il Suo Governo è d’accordo su quanto precede.Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo Governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia.»Mi pregio di confermarLe che il Consiglio federale è d’accordo con quanto riportato sopra e che la presente lettera, insieme a quella da Lei inviata, costituiscono insieme un Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia.
| Voglia accettare, Signore, Signora, l’espressione della mia profonda stima. | Per la Confederazione Svizzera: Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch |
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