0.946.523.21•Accordo sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada
0.946.523.21Bilateral International Treaty1 mag 1999
Concluso il 3 dicembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19992
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 1999
(Stato 1° maggio 1999)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Canada
(detti qui di seguito «Parti»);
considerati i tradizionali legami d’amicizia esistenti tra il Canada e la Svizzera;
considerando che, in base alle esperienze acquisite con l’Accordo quadro del 19973sulla cooperazione commerciale ed economica tra il Canada e la Svizzera, hanno espresso il desiderio di stabilire un quadro più formale in materia di collaborazione nel campo del riconoscimento reciproco in relazione alla valutazione di conformità;
considerando l’interesse delle Parti al rafforzamento delle norme che governano gli scambi internazionali liberi e senza ostacoli;
considerando il miglioramento delle condizioni degli scambi commerciali tra le Parti conseguente al mutuo riconoscimento di controlli, certificati e marchi di conformità;
riconoscendo l’importanza di mantenere i loro rispettivi standard avanzati in materia di sanità e di sicurezza;
tenendo presenti le strette relazioni tra le due Parti e la Comunità europea e gli Stati membri dell’AELS/SEE;
tenendo presente il loro status di Parti all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4(OMC) e consci, in particolare, degli obblighi che incombono loro in virtù dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio dell’OMC,
hanno convenuto quanto segue:
Per i termini generali concernenti la valutazione della conformità utilizzati nel presente Accordo e nei relativi allegati settoriali, valgono le definizioni contenute nella Guida 2 (edizione 1996) dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione e della Commissione elettrotecnica internazionale, salvo diversa indicazione nell’Accordo e nei suoi allegati settoriali. Inoltre, al presente Accordo si applicano i termini e le definizioni seguenti: – Accordo: l’Accordo quadro e tutti gli allegati settoriali; – valutazione di conformità: un esame sistematico volto a determinare in che misura un prodotto, processo o servizio soddisfa determinati requisiti; – organismo di valutazione della conformità: un organismo preposto allo svolgimento di procedure volte a determinare in che misura un prodotto, processo o servizio soddisfa determinati requisiti; – autorità designatrice: un organismo investito del potere di procedere alla designazione, al controllo, alla sospensione o alla revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione; – designazione: l’autorizzazione a svolgere attività di valutazione della conformità concessa da un’autorità designatrice a un organismo di valutazione della conformità; – autorità regolamentare: un’agenzia o un ente governativo che esercita il potere legale di controllare l’utilizzo o la vendita di prodotti soggetti alla giurisdizione di una delle Parti, e che può adottare misure coercitive per garantire che i prodotti commercializzati nell’ambito della sua giurisdizione siano conformi ai requisiti giuridici.
In caso di incompatibilità tra le definizioni della Guida 2 ISO/IEC e le definizioni contenute nel presente Accordo o nei relativi allegati, prevalgono le definizioni contenute nel presente Accordo.
Ciascuna Parte garantisce che, per procedure di valutazione della conformità effettuate ai sensi del presente Accordo e dei suoi allegati settoriali, non vengono imputate imposte o tasse nel proprio territorio per servizi di valutazione della conformità resi dall’altra Parte.
Il presente Accordo, compresi i suoi allegati, si applica, da un lato al territorio del Canada e, dall’altro, ai territori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
Il presente Accordo e gli allegati settoriali sono redatti in lingua inglese e francese ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Ottawa il 3 dicembre 1998.
| Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Couchepin | Per il Governo del Canada: Sergio Marchi |
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1.1 Il presente allegato settoriale per il reciproco riconoscimento della certificazione della buona prassi di fabbricazione (BPF) dei prodotti farmaceutici è stato elaborato dalla Svizzera e dal Canada al fine di:
2.1 Il presente allegato settoriale in materia di certificazione della BPF si fonda sulla possibilità di dimostrare che la Svizzera e il Canada hanno programmi di valutazione della conformità della BPF equivalenti e che quindi il rilascio di un certificato di conformità alla BPF da parte di un’autorità di una Parte o di un licenza che attesta la conformità di un impianto alla BPF basta affinché l’altra Parte accetti tale impianto come conforme alla pertinente BPF. È inteso che i programmi equivalenti non sono identici, ma giungono ai medesimi risultati.
2.2 L’accettazione da parte di un’autorità di un certificato di conformità alla BPF rilasciato da un’autorità dell’altra Parte dipende dalla conclusione positiva di un’attività di rafforzamento della fiducia e dalla valutazione dei suoi risultati.
2.3 L’allegato sulla conformità dei prodotti farmaceutici alla BPF si basa su tre pilastri:
3.1 Le disposizioni del presente allegato coprono tutti i prodotti farmaceutici che sono stati sottoposti a uno o più procedimenti di lavorazione (quali fabbricazione, reimballaggio, etichettatura, analisi, distribuzione all’ingrosso) in Svizzera e in Canada, ai quali si applicano i requisiti in materia di BPF sotto entrambe le giurisdizioni. Il riconoscimento si limita al procedimento (o ai procedimenti) effettuato/i e soggetto/i a controlli nei rispettivi territori delle Parti. Il riconoscimento si applica parimenti ai certificati di conformità alla BPF emessi dalle autorità regolamentari che non sottostanno alla giurisdizione delle Parti, a condizione che:
3.2 Il presente allegato può inoltre applicarsi, su base volontaria, a prodotti coperti dalla legislazione di una sola delle Parti, qualora convenuto dalle autorità interessate.
3.3 I prodotti coperti sono determinati dalla pertinente legislazione di ciascuna Parte. Nell’allegato 1 figurano tali legislazioni, come pure un elenco indicativo dei prodotti interessati.
3.4 Ai fini del presente allegato, le BPF includono il sistema mediante il quale il produttore riceve le specifiche concernenti il prodotto e/o il procedimento da parte del titolare o del richiedente dell’autorizzazione alla commercializzazione (MA) e garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente alle specifiche.
La buona prassi di fabbricazione (BPF) è quella parte dell’assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti sono costantemente fabbricati e controllati in base a norme di qualità:
3.5 Su richiesta di una Parte, le autorità dell’altra Parte effettuano controlli sui prodotti o sui procedimenti. Per quanto riguarda i controlli pre-omologazione, le Parti convengono di scambiarsi i verbali di ispezione pre-omologazione nella misura necessaria nell’ambito delle leggi e dei regolamenti della Parte importatrice, ai fini delle rispettive procedure di omologazione dei prodotti. L’autorizzazione per lotti per i prodotti biologici è esclusa dal presente Accordo.
3.6 Il presente Accordo non prevede la liberazione ufficiale di partite dei prodotti biologici.
3.7 Di comune intesa, le due Parti possono decidere di estendere l’applicazione del presente allegato a medicamenti o a processi che sono stati esclusi in origine dal campo di applicazione. Le modifiche del campo di applicazione sono enumerate nell’allegato 1.
4.1 Ciascuna parte evita di rendere pubbliche le informazioni confidenziali di tipo tecnico, commerciale o scientifico, compresi i segreti commerciali e industriali e le informazioni soggette a diritto di proprietà fornite dall’altra Parte, ottenuti nel quadro del presente Accordo.
4.2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.1, ciascuna Parte si riserva il diritto di divulgare i risultati di valutazioni di conformità comprese le conclusioni dei rapporti di ispezione, forniti dall’altra Parte, qualora sia messa in discussione la sicurezza in materia di sanità pubblica.
5.1 È istituito un gruppo settoriale misto ai fini della gestione del presente allegato settoriale. Il gruppo settoriale misto stabilisce la propria composizione e adotta il proprio regolamento interno. Il ruolo di tale gruppo è descritto nell’appendice 1. Il gruppo comprende rappresentanti del programma sui prodotti terapeutici di Health Canada, e delle pertinenti autorità della Svizzera (Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti e Ufficio federale della sanità pubblica). Il gruppo è copresieduto da un membro di ciascuna delle due Parti.
6.1 Le divergenze d’opinione che non sono state appianate tra le autorità sono deferite al gruppo settoriale misto. Qualora il gruppo settoriale misto non sia in grado di pervenire ad una soluzione, una o entrambe le Parti possono porre la questione all’attenzione del comitato misto.
7.1 Scadenzario
Il periodo di rafforzamento della fiducia inizia alla firma dell’accordo di reciproco riconoscimento; il termine di tale periodo è previsto entro 18 mesi.
7.2 Programma per il rafforzamento della fiducia
All’inizio del periodo transitorio, il gruppo settoriale misto prepara un programma comune di rafforzamento della fiducia. L’attuazione di tale programma permette di determinare la capacità delle autorità di ciascuna Parte di effettuare certificazioni in materia di BPF Nel Canada, la certificazione corrisponde a una licenza di stabilimento, mentre in Svizzera corrisponde a un certificato di conformità alle BPF o a una autorizzazione di fabbricazione (maggiori informazioni si trovano nell’appendice 4).
7.3 Bilancio
Ciascuna Parte dell’accordo di reciproco riconoscimento è responsabile dei costi concernenti la propria partecipazione alle attività di rafforzamento della fiducia.
7.4 Disposizioni amministrative
I prodotti farmaceutici provenienti da impianti di lavorazione dimostratisi affidabili dal punto di vista della Parte importatrice e che sono stati inclusi in un elenco di siti qualificati, sono esentati dall’obbligo di nuove prove. Tale elenco è a cura del gruppo settoriale misto.
7.5 Fine del periodo transitorio
7.5.1 Alla fine del periodo transitorio, il gruppo settoriale misto effettua una valutazione congiunta dell’equivalenza e delle capacità dei programmi di verifica delle autorità partecipanti (appendice 2).
7.5.2 I programmi ritenuti non equivalenti ai programmi di verifica delle BPF dell’altra Parte non vengono inclusi nell’appendice 2 alla fine del periodo transitorio. Eventuali proposte miranti a limitare il riconoscimento dell’equivalenza di un’autorità o ad escluderla dall’appendice devono basarsi su criteri oggettivi e prove documentate.
7.5.3 Nell’appendice 2 possono essere incluse autorità per specifiche categorie di procedimenti produttivi (ad es. biologici, radiofarmaci). Le autorità escluse (o non incluse per un determinato procedimento produttivo) possono chiedere di essere riprese in considerazione previa adozione delle necessarie misure correttive.
7.5.4 In base ai risultati del periodo di rafforzamento della fiducia, le Parti possono decidere di comune intesa di estendere l’applicazione del presente allegato a medicamenti o a processi esclusi in origine dal campo di applicazione. Le modifiche del campo di applicazione sono enumerate nell’allegato 1.
8.1 Disposizioni generali
8.1.1 La Svizzera e il Canada convengono che, per i prodotti farmaceutici coperti dal presente allegato, ciascuna Parte riconosce le conclusioni del programma di verifica delle BPF svolto dall’altra Parte nel proprio territorio, come pure i certificati di conformità alle BPF rilasciati dalle autorità ritenute equivalenti alle autorità dell’altra Parte, elencate nell’appendice 2. Inoltre, la certificazione del produttore sulla conformità delle singole partite è riconosciuta dall’altra Parte senza altri controlli all’importazione.
8.1.2 Le Parti possono, di comune intesa, estendere l’applicazione del presente allegato a medicamenti esclusi in origine dal campo di applicazione nonché dalle parti di programmi di conformità alle BPF o dai processi considerati non equivalenti alla fine del periodo di rafforzamento della fiducia. Le modifiche del campo di applicazione sono enumerate nell’allegato 1.
8.1.3 Per quanto concerne i prodotti farmaceutici coperti dalla legislazione farmaceutica della Parte importatrice ma non di quella esportatrice, il servizio di controllo localmente competente intenzionato ad effettuare una verifica delle pertinenti operazioni di produzione fa riferimento alle proprie BPF se del caso oppure, in mancanza di specifici requisiti in materia di BPF, con riferimento alle BPF applicabili della Parte importatrice. Ciò avviene anche quando le BPF applicabili localmente non sono considerate equivalenti, in termini di assicurazione della qualità dei prodotti finiti, alle BPF della Parte importatrice.
Queste disposizioni si possono applicare anche ai produttori di ingredienti farmaceutici attivi, di prodotti intermedi e di prodotti destinati a sperimentazioni cliniche.
8.1.4 Le autorità di cui all’allegato garantiscono che qualsiasi sospensione o ritiro (totale o parziale) di un’autorizzazione alla produzione, o di un certificato di conformità alle BPF suscettibile di ripercussioni a livello di sanità pubblica è comunicato (a) all’altra Parte con il grado di urgenza appropriato, come richiesto nel programma di allerta «bidirezionale».
Le Parti istituiscono punti di contatto al fine di permettere alle autorità e ai produttori di informare le autorità dell’altra Parte con la debita sollecitudine in caso di difetti della qualità, richiami di partite, contraffazione e altri problemi concernenti la qualità che potrebbero richiedere controlli supplementari o la sospensione della distribuzione del prodotto.
8.1.5 Certificazione dei produttori
Su richiesta di un esportatore, importatore o autorità dell’altra Parte, le autorità responsabili del rilascio dei certificati di conformità alle BPF e della sorveglianza della fabbricazione di prodotti farmaceutici certificano che i siti utilizzati per la produzione e/o il controllo:
I certificati di conformità alle BPF identificano il sito (o i siti) di produzione. Nell’appendice 5 figura, a scopo illustrativo, un modello di tali certificati.
Questi certificati di conformità alle BPF sono rilasciati senza indugio, comunque entro trenta giorni di calendario. Qualora sia necessario effettuare un’ulteriore ispezione, tale termine può essere portato a sessanta giorni di calendario.
8.1.6 Certificazione delle partite
Tutte le partite esportate sono accompagnate da un certificato rilasciato dal produttore («autocertificazione») previa approfondita analisi qualitativa e quantitativa di tutti i componenti attivi al fine di garantire la conformità della qualità dei prodotti ai requisiti dell’autorizzazione alla commercializzazione/omologazione del prodotto.
Nel rilasciare il certificato, il produttore tiene conto delle disposizioni dell’attuale regime di certificazione dell’OMS in materia di qualità dei prodotti farmaceutici oggetto di commercio internazionale. Tale certificato attesta che la partita in oggetto è conforme ai requisiti ed è stato fabbricato conformemente alla pertinente autorizzazione alla commercializzazione/omologazione del prodotto ed elenca le caratteristiche del prodotto, i metodi d’analisi adottati e i risultati ottenuti e comprende la dichiarazione che la documentazione concernente la lavorazione e l’imballaggio sono stati esaminati e trovati conformi alle BPF.
La certificazione della partita è firmata dalla persona preposta al rilascio per la vendita o la fornitura, vale a dire, in Svizzera, il responsabile tecnico di cui nell’articolo 10 della direttiva dell’UICM (18 maggio 1995, n. 241.11) e negli articoli 4 e 5 dell’ordinanza sui prodotti immunobiologici e in Canada la persona nominata quale responsabile del controllo qualità della produzione è specificata nella «Food and Drug Regulations», divisione 2, sezione C.02.014, paragrafo 1.
8.1.7 Tasse
Il regime delle tasse d’ispezione / di certificazione è determinato dal luogo d’insediamento del produttore. I programmi di recupero dei costi e le tasse relative al rilascio dei certificati di conformità alle BPF in ciascuna giurisdizione sono gestiti autonomamente dalle rispettive giurisdizioni.
Le Parti garantiscono che le tasse riscosse per servizi sono correlate ai costi e tengono conto dei pertinenti fattori di costo. Qualora non vengano erogati servizi, non vengono riscosse tasse.
8.1.8 Ciascuna Parte si riserva il diritto di effettuare ispezioni per proprio conto per motivi comunicati all’altra Parte. Tali ispezioni devono essere notificate anticipatamente all’altra Parte e sono effettuate dagli ispettori delle due Parti. I rapporti d’ispezione sono comunicati all’altra Parte e le questioni o le misure correttive sono discusse e risolte congiuntamente. Il ricorso a tale clausola di salvaguardia è riservato a casi eccezionali.
8.1.9 La decisione di sospendere o revocare una licenza compete alla Parte che ha rilasciato tale documento.
8.2 Condivisione delle informazioni
8.2.1 Conformemente alle disposizioni generali dell’allegato, le Parti si scambiano tutte le informazioni necessarie per determinare e mantenere l’equivalenza dei programmi di conformità BPF. Inoltre, le autorità interessate del Canada e della Svizzera si comunicano reciprocamente informazioni sui nuovi orientamenti tecnici, procedure d’ispezione o modifiche dei regolamenti (compresi: documenti orientativi, pubblicazioni di riferimenti a norme, formulari e documenti concernenti l’applicazione di requisiti giuridici). Prima di adottare siffatte modifiche, ciascuna Parte consulta l’altra al fine di garantire l’ininterrotta equivalenza dei programmi di conformità BPF. Gli eventuali problemi vengono segnalati al gruppo settoriale misto.
8.2.2 Su richiesta motivata, le autorità competenti trasmettono una copia dell’ultimo rapporto di ispezione del sito produttivo o di lavorazione, qualora le operazioni analitiche siano convenzionalmente escluse. La richiesta può concernere un «rapporto di ispezione completo» o un «rapporto dettagliato». Il «rapporto di ispezione completo» comprende una pratica principale sul sito (a cura del produttore o dell’ispettorato) ed una relazione dell’ispettorato. Il «rapporto dettagliato» risponde a specifiche osservazioni dell’altra Parte in merito ad un’impresa. Le Parti garantiscono che tali rapporti vengono trasmessi entro un periodo di trenta giorni di calendario, eventualmente prorogabile fino a sessanta nel caso di una nuova ispezione.
8.3 Sistema di allerta bidirezionale
8.3.1 Il gruppo settoriale misto garantisce il funzionamento ininterrotto di un efficiente ed efficace sistema di allerta «bidirezionale». Gli elementi di tale sistema sono descritti nell’appendice 3.
8.3.2 Le autorità di cui al presente allegato assicurano che tutte le sospensioni o le revoche (totali o parziali) di certificazioni di conformità sono comunicate immediatamente alle autorità preposte dell’altra Parte.
8.3.3 Ciascuna Parte notifica all’altra tutte le relazioni concernenti la conferma di problemi, azioni correttive o richiami di prodotti coperti dal presente allegato. Ciascuna Parte risponde a specifiche richieste di informazioni e assicura che le autorità rendano disponibili le informazioni richieste.
I punti di contatto sono elencati nell’appendice 3.
9.1 Il controllo continuo dei programmi di conformità BPF ritenuti equivalenti alla conclusione del periodo di rafforzamento della fiducia, come pure tutte le susseguenti decisioni concernenti tale equivalenza si svolgono in base a un programma di mantenimento dell’equivalenza sviluppato e gestito congiuntamente. Tale programma è gestito dal gruppo settoriale misto.
9.2 Le Parti convengono di consultarsi periodicamente (almeno una volta all’anno) sotto gli auspici del gruppo settoriale misto istituito nell’ambito del presente allegato, al fine di garantire la pertinenza e l’accuratezza dell’allegato stesso. Le autorità del Canada e della Svizzera possono organizzare riunioni al fine di discutere questioni e problemi specifici.
9.3 Al fine di mantenere il loro status quale elencato nell’appendice 2, le autorità partecipano ad attività di mantenimento come stabilito nell’ambito del gruppo settoriale misto.
10.1. Le appendici 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente allegato.
10.2. Le appendici 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono orientamenti generali.
1.1 Per la Svizzera:
Legge federale del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS818.101 )
Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i prodotti immunobiologici (RS812.111 )
Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RS818.111 )
Ordinanza del 26 giugno 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RS818.111.3 )
Convenzione intercantonale del 3 giugno 1971 per il controllo dei medicamenti (RS812.101 )
Regolamento d’esecuzione della Convenzione intercantonale per il controllo dei medicamenti del 25 maggio 1972 modificato per l’ultima volta il 23 novembre 1995
Direttive del 18 maggio 1995 dell’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) concernenti la fabbricazione dei medicamenti
Direttiva del 20 maggio 1976 dell’UICM concernente il commercio all’ingrosso dei medicamenti
Direttiva del 24 novembre 1994 dell’UICM concernente la liberalizzazione dei lotti da parte dell’autorità
Direttive del 19 maggio 1988 dell’UICM concernenti la fabbricazione e la distribuzione di alimenti medicamentosi
1.2 Per il Canada:
Legge e regolamenti sui prodotti alimentari e le droghe, legge sulla sanità degli animali e regolamenti sulla sanità degli animali concernenti il rilascio di licenze per i prodotti di origine animale.
Le Parti, riconoscendo che definizioni precise dei prodotti farmaceutici si trovano nella legislazione di cui sopra, allestiscono qui di seguito un elenco indicativo dei prodotti coperti dall’Accordo: – prodotti farmaceutici per uso umano, comprese le droghe prescrivibili e no, ed i gas terapeutici; – prodotti biologici per uso umano compresi i vaccini, specialità medicinali stabili derivate dal sangue o plasma umano, prodotti bioterapeutici e immunologici; – radiofarmaci per uso umano; – prodotti farmaceutici per uso veterinario, comprese le droghe prescrivibili e no, e premiscele per la preparazione di mangimi veterinari medicati; – vitamine, minerali, specialità da erboristeria e rimedi omeopatici.
È istituito un gruppo settoriale misto (GSM) per la gestione del processo di rafforzamento della fiducia e per la successiva sorveglianza dell’accordo di reciproco riconoscimento.Il GSM è copresieduto da un membro di ciascuna Parte e determina la propria composizione garantendo, per quanto possibile, una partecipazione consistente. Il GSM assicura le comunicazioni con il comitato misto, gestisce il periodo transitorio e sorveglia l’ininterrotta applicazione del presente allegato. Il GSM è preposto, tra l’altro, a: – prendere decisioni in merito alle attività necessarie per definire e decidere l’equivalenza dei programmi di conformità e il sistema di allerta bidirezionale; – valutare i risultati dell’attività di rafforzamento della fiducia e presentare raccomandazioni al comitato misto; – orientare sul modo di procedere gli esperti incaricati di valutare i rispettivi programmi di conformità BPF delle Parti e intraprendere attività comuni (ispezioni, seminari ecc.); e – prendere decisioni in merito alle misure necessarie nell’ambito del programma di mantenimento dell’accordo di reciproco riconoscimento.Il GSM si riunisce quando necessario per adottare il piano di lavoro in materia di rafforzamento della fiducia, risolvere problemi e sorvegliare lo svolgimento dell’attività di rafforzamento della fiducia. Il comitato misto è tenuto al corrente degli ordini del giorno e delle conclusioni delle riunioni e sui progressi registrati nel corso del periodo di transizione.
– legislazione e regolamenti per il conferimento dei poteri, compresa l’autorità di far osservare le leggi e i regolamenti, poteri conferiti agli ispettori per lo svolgimento dei loro incarichi, facoltà di ritirare dal mercato i prodotti non conformi ecc.; – controlli opportuni in materia di conflitti d’interessi.
– procedure per la designazione degli ispettori; – politiche/orientamenti/procedure ingiuntivi (ispezione, seconda ispezione, azione correttiva); – codici di condotta/etici; – strategie e orientamenti in materia di formazione e di certificazione; – politiche/orientamenti/procedure per la gestione delle allerte e delle crisi; – struttura organizzativa, compresi i ruoli, le responsabilità, e le gerarchie in materia di resoconti.
– copertura e particolari delle BPF necessari per il controllo della fabbricazione di prodotti farmaceutici; – requisiti per la convalida dei procedimenti
– personale - qualifiche iniziali, certificazione degli ispettori; – numero degli ispettori in relazione alle dimensioni dell’industria (dipendenti, a contratto, terzi); – programmi e processi di formazione e certificazione (ad es. la frequenza della formazione); – meccanismi di assicurazione della qualità al fine di garantire l’efficacia dei programmi di formazione.
– strategie d’ispezione (tipo, portata, scadenzario, obiettivo principale dell’ispezione, notificazione delle ispezioni, ispezioni in base al calcolo del rischio); – preparazione e requisiti dell’attività ante ispezione; – formato e contenuto della relazione d’ispezione (compresi strumenti ausiliari quali i materiali informatici ecc.); – metodologia dell’ispezione (accesso e verifica dei documenti e delle basi di dati dell’impresa, raccolta di prove, revisione dei dati, raccolta di campioni, audizioni); – procedure operative standard in materia di ispezione; – attività dopo l’ispezione (procedure per l’invio della relazione, fasi successive, processo decisionale); – conservazione dei dati raccolti.
– frequenza e numero delle ispezioni, qualità e aggiornamento delle relazioni d’ispezione, norme, frequenza e procedure in materia di seconda ispezione e di azioni correttive.
– notifica per iscritto alle imprese delle violazioni commesse; – gestione delle procedure e dei meccanismi in materia di non conformità (richiamo, sospensione, quarantena dei prodotti, revoca della licenza, sequestro, azione penale); – modalità di ricorso; – altre misure per promuovere l’osservanza spontanea delle norme da parte delle imprese.
– meccanismi d’allerta; – meccanismi per la gestione delle crisi; – norme in materia di allerta (adeguatezza e tempestività).
– accesso a laboratori in grado di effettuare le analisi necessarie; – procedure operative unificate in materia di supporto analitico; – procedure di convalida dei metodi di analisi.
– procedure di campionamento e di audizione; – controllo dei richiami (compresi i controlli sull’efficacia e la verifica delle procedure); – sistemi e procedure in materia di reclami dei consumatori; – sistemi e procedure in materia di segnalazione degli effetti collaterali; – sistemi e procedure in materia di segnalazione dei difetti di prodotti farmaceutici.
– Sistemi e procedure di gestione/assicurazione della qualità al fine di garantire l’ininterrotta idoneità ed efficacia delle strategie, delle procedure, degli orientamenti e dei sistemi utilizzati per raggiungere gli obiettivi del programma di conformità BPF, compresi la definizione di norme ed una revisione contabile annuale.
– definizione di crisi/emergenza e delle condizioni che richiedono la dichiarazione di un’allerta; – procedure operative standard; – meccanismo di classificazione e valutazione dei rischi per la salute; – lingua utilizzata per le comunicazioni e la trasmissione delle informazioni.
– meccanismi di comunicazione e di analisi delle crisi; – istituzione di punti di contatto; – meccanismi di segnalazione.
– meccanismi di verifica; – procedure in materia di interventi correttivi.
– programma di farmacovigilanza; – sorveglianza e controllo dell’attuazione degli interventi correttivi.
Punti di contatto
Ai fini del presente Accordo, i punti di contatto per questioni tecniche quali lo scambio di rapporti d’ispezione, sessioni di formazione degli ispettori, norme tecniche, sono:
Per la Svizzera:
Ufficio federale della sanità pubblica, Divisone prodotti biologici, CH-3003 Berna, Svizzera: tel. 0041 31 322.69.96, fax 0041 31 322.47.49 (per i prodotti immunobiologici per uso umano)
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM), Divisione controllo della produzione, Erlachstrasse 8, CH-3000 Berna 9, Svizzera, tel. 0041 31 322.03.30, fax 0041 31 322.04.19 (per tutti gli altri prodotti per uso umano nonché per tutti i prodotti veterinari).
Per il Canada:
The Director General, Therapeutic products Program, Health Canada, 2nd Floor, Health Protection Building, AL: 0702A, Tunney’s Pasture, Ottawa, Ontario, K1A OL2, Canada. Tel. 1-613-957-0369, fax 1-613-952-7756; e
Il punto di contatto per le questioni tecniche è il Bureau de la conformité et de l’application de la loi, Division de la conformité, de la planification et de la coordination, tel. 1-613-9540513, fax 1-613-952-9805.
Il gruppo settoriale misto determina l’equivalenza dei programmi di conformità BPF facendo riferimento alle seguenti tre fasi:
– strumenti giuridici (regolamenti, legislazione, direttive) e orientamenti sulle BPF; – programmi d’ispezione (portata, strategie, direttive, procedure); – sistemi di gestione delle crisi (portata, criteri, strategie, direttive, procedure); – requisiti in materia di relazioni d’ispezione; – sistemi analitici di laboratorio; – segnalazioni di allerte.
– verifica di sistemi e procedure; – scambio e valutazione di relazioni; – controllo dei sistemi di allerta compresa la gestione dei richiami; – ispezioni congiunte presso produttori al fine di determinare l’equivalenza dei metodi d’ispezione; – scambio di ispettori o organizzazione di seminari misti (opzionale).
– Valutazione dei risultati dell’attività di rafforzamento della fiducia; – azioni da intraprendere, sviluppo di opzioni e soluzioni per risolvere gli eventuali problemi riscontrati; – determinazione degli organismi competenti che soddisfano i criteri di valutazione; – definizione delle condizioni e dei meccanismi per il mantenimento corrente del programma di certificazione (sviluppo del sistema di gestione della qualità, meccanismo di controllo, procedura di consultazione e dialogo).
tra la Svizzera e il CanadaConformemente alla richiesta della . (^*^)del . /. /. (data) (riferimento: .),l’autorità competente . (^) conferma quanto segue:La società .avente sede legale al seguente indirizzo: .è stata autorizzata, in virtù della legislazione nazionale . (^),con il numero di riferimento dell’autorizzazione . che copre i luoghi di fabbricazione seguenti (ed eventuali laboratori di prova in appalto):
| . /. /. (data) | Per l’autorità competente, |
|---|---|
| (nome e firma del funzionario responsabile) |
| (*) | inserire il nome della ditta esportatrice o importatrice o dell’autorità richiedente. |
|---|---|
| (**) | inserire l’autorità competente e il nome del Paese. |
| (***) | cancellare la voce non applicabile. |
1.1 Il presente allegato settoriale all’accordo sul reciproco riconoscimento della valutazione di conformità e dell’omologazione dei dispositivi medici è stato elaborato dalla Svizzera e dal Canada al fine di rafforzare la cooperazione regolamentare bilaterale in materia di dispositivi medici facilitando al contempo gli scambi e mantenendo gli stessi alti standard sanitari e di sicurezza in entrambe le giurisdizioni.
1.2 Inoltre, il presente allegato prevede lo sviluppo di un’infrastruttura per le comunicazioni e le consultazioni correnti tra autorità regolamentari e/o designatrici e organismi di valutazione della conformità di entrambe le Parti al fine di permettere la determinazione e il mantenimento dell’equivalenza delle capacità in materia di valutazione della conformità dei dispositivi medici e di sviluppare un approccio cooperativo alla vigilanza post-vendita.
2.1 Il presente allegato si applica a tutti i dispositivi medici soggetti, in Canada o in Svizzera, a procedure di valutazione della conformità, comprese valutazioni tecnico-scientifiche di dispositivi medici ad alto rischio e valutazioni dei sistemi di qualità, da parte di un organismo di valutazione della conformità.
2.2 I prodotti contemplati sono determinati dalla legislazione pertinente di ciascuna Parte, ossia: a) per la Svizzera – legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS819.1 ) – ordinanza del 24 gennaio 1996 relativa ai dispositivi medici (RS819.124 ); b) per il Canada – le norme sugli alimenti e le droghe e i regolamenti sugli strumenti medici e le loro ulteriori modifiche – il «Canadian electrical code» (per quanto concerne i dispositivi medici) – il «Radiation Emitting Devices Act» e i regolamenti connessi e successive modifiche (per quanto concerne i dispositivi medici).
I seguenti prodotti non sono coperti dal presente allegato: – dispositivi medici per diagnosi in vitro; – dispositivi che incorporano, come parte integrante, sostanze che, se usate separatamente, possono essere considerate come prodotti medicinali; – protesi mammarie; – dispositivi medici che incorporano tessuti di origine umana o animale. Sono tuttavia coperti dal presente allegato settoriale i dispositivi medici che incorporano tessuti di origine animale qualora il dispositivo sia destinato ad entrare a contatto unicamente con pelle intatta.
Tuttavia, le Parti possono decidere di comune intesa di estendere l’applicazione del presente allegato ai dispositivi medici che erano, in origine, esclusi dal campo di applicazione durante il periodo di transizione o la fase operativa. Le modifiche del campo d’applicazione sono enumerate nell’allegato 3.
3.1 Ciascuna parte evita di rendere pubbliche le informazioni confidenziali di tipo tecnico, commerciale e scientifico, compresi i segreti commerciali e industriali e le informazioni soggette a diritto di proprietà fornite dall’altra Parte, ottenuti nel quadro del presente Accordo.
3.2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.1, ciascuna Parte si riserva il diritto di divulgare i risultati di valutazioni di conformità qualora sia messa in discussione la sicurezza in materia di sanità pubblica.
4.1 Le divergenze d’opinione che non sono state appianate tra le autorità sono deferite al gruppo settoriale misto. Qualora il gruppo settoriale misto non sia in grado di pervenire ad una soluzione, una o entrambe le Parti possono porre la questione all’attenzione del comitato misto.
5.1 È istituito un gruppo settoriale misto ai fini della gestione del presente accordo settoriale. Il gruppo decide in materia di definizione, introduzione e valutazione di procedure e programmi di valutazione della conformità, istituzione del programma di allerta «bidirezionale», gestione del periodo di rafforzamento della fiducia, e definizione di un programma di mantenimento che permetta il funzionamento ininterrotto dell’accordo di riconoscimento reciproco. Il gruppo comprende rappresentanti di Health Canada e dell’Ufficio federale della sanità pubblica ed è copresieduto da un membro di ciascuna delle due Parti.
6.1 Scadenzario
Il periodo di rafforzamento della fiducia inizia alla firma dell’accordo di reciproco riconoscimento; il termine di tale periodo è previsto entro 18 mesi.
6.2 Il programma di rafforzamento della fiducia
All’inizio del periodo transitorio, il gruppo settoriale misto prepara un programma comune di rafforzamento della fiducia (maggiori informazioni si trovano nell’appendice 1). L’attuazione di tale programma permette di determinare la capacità delle autorità di ciascuna Parte di effettuare certificazioni in materia di BPF. Le informazioni probanti hanno una rilevanza pratica per le decisioni concernenti la fase operativa.
Il programma di rafforzamento della fiducia comprende le seguenti azioni e attività:
La partecipazione alle attività di cui alle lettere c) e d) è da intendersi come un mezzo per fornire, in base ad esempi, ulteriori prove fattuali relative al processo di designazione e sorveglianza di organismi di valutazione della conformità.
6.3 Bilancio
Ciascuna Parte dell’accordo di reciproco riconoscimento è responsabile dei costi concernenti la propria partecipazione alle attività di rafforzamento della fiducia.
6.4 Conclusione del periodo transitorio
Al più tardi diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il gruppo settoriale misto effettua una valutazione congiunta dell’esperienza acquisita. Tale valutazione comprende la valutazione dell’adeguatezza del programma di rafforzamento della fiducia, le capacità delle autorità regolamentari/designatrici e le capacità degli organismi di valutazione della conformità designati.
In base ai risultati del programma di rafforzamento della fiducia del periodo transitorio, le Parti possono decidere di comune intesa di estendere l’applicazione del presente allegato a dispositivi medici che erano, in origine, esclusi dal campo d’applicazione. Le modifiche del campo di applicazione sono enumerate nell’allegato 3.
In base ai risultati del programma di rafforzamento della fiducia le autorità regolamentari/designatrici partecipanti, elencate nell’annesso 1, raccomandano al gruppo settoriale misto l’inclusione di organismi di valutazione della conformità nell’annesso 2. Gli organismi di valutazione della conformità accettati dal gruppo settoriale misto sono elencati nell’annesso 2 insieme all’indicazione delle conoscenze specifiche riconosciute nel settore dei dispositivi medici. L’autorità regolamentare/designatrice responsabile di un determinato organismo di valutazione della conformità è elencata nell’annesso 2. Le proposte volte a limitare il riconoscimento delle capacità di organismi di valutazione della conformità devono basarsi su prove fattuali documentate. Il gruppo settoriale misto può raccomandare che un organismo di valutazione della conformità non venga incluso nell’annesso 2, a patto che vi siano prove documentate delle insufficienti capacità di tale organismo. Previa correzione e verifica degli elementi contestati, un organismo precedentemente escluso può chiedere di essere ripreso in considerazione.
Qualora nel gruppo settoriale misto non sia possibile arrivare ad un’intesa in merito a quanto precede, la questione è deferita al comitato misto nell’ambito dell’Accordo quadro.
Le Parti passano alla fase operativa a condizione che nell’annesso 2 figuri un rappresentante di ciascuna Parte.
Inoltre, alla fine del periodo transitorio, l’Accordo è riesaminato per tenere conto dell’evoluzione regolamentare di ciascuna Parte. Dovrà essere presa in considerazione una specifica richiesta/valutazione/esame di sistemi di qualità che soddisfi simultaneamente i requisiti di ciascuna giurisdizione.
7.1 Obblighi generali
Le disposizioni della presente sezione si applicano unicamente alle valutazioni di conformità effettuate nei rispettivi territori delle Parti da organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi del presente allegato settoriale.
Le valutazioni della conformità effettuate sui territori rispettivi delle Parti da organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro di accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall’una o dall’altra Parte con un Paese terzo sono riconosciuti in quanto:
Conformemente alle condizioni fissate qui sopra, le valutazioni tecniche scientifiche di dispositivi medici a rischio elevato possono essere effettuate fuori del territorio delle Parti.
La Svizzera e il Canada convengono che, per i dispositivi medici coperti dal presente allegato, ciascuna Parte riconosce le conclusioni delle valutazioni di conformità e i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di valutazione della conformità dell’altra Parte, senza ulteriori valutazioni.
Ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti svizzeri, Health Canada, gli organismi di valutazione della conformità designati dal Canada o un altro organismo di valutazione della conformità riconosciuto competente dalla Svizzera fissano le conclusioni delle valutazioni di conformità completate, come indicato nell’ordinanza svizzera relativa ai dispositivi medici e rilasciano i pertinenti certificati di conformità. L’Ufficio federale della sanità pubblica accetta, senza altre valutazioni, la certificazione quale prova della conformità ai requisiti per l’immissione sul mercato stabiliti nell’ordinanza svizzera relativa ai dispositivi medici.
Ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti canadesi, gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Svizzera o altri organismi di valutazione della conformità riconosciuti competenti dal Canada fissano le conclusioni dell’esame e sottopongono a Health Canada una breve relazione, unitamente al certificato di conformità che comprende tali conclusioni. Sulla base di tali documenti, e senza altre valutazioni, Health Canada accetta la certificazione quale prova della conformità ai requisiti per l’immissione sul mercato stabiliti nei regolamenti canadesi in materia di dispositivi medici.
Ciascuna Parte fornisce all’altra, su richiesta motivata, qualsiasi informazione rivista nell’ambito di una valutazione di un dispositivo medico al fine del rilascio di certificati di conformità.
Ciascuna Parte ha la facoltà di mettere in discussione, in qualsiasi momento, informazioni nell’ambito del processo di designazione o di valutazione della conformità, rispetto ai requisiti del proprio sistema regolamentare. Inoltre, ciascuna Parte si riserva il diritto di effettuare valutazioni per proprio conto motivando all’altra Parte tale decisione. Le verifiche devono essere notificate precedentemente all’altra Parte e sono effettuate congiuntamente dalle autorità regolamentari/di designazione delle due Parti. Tali verifiche si basano su giustificazioni scritte. I rapporti di valutazione sono comunicati all’altra Parte e le questioni o le misure correttive sono discusse e risolte congiuntamente. Il ricorso a tale azione deve essere considerato come un’eccezione.
Le Parti possono, di comune intesa, estendere, durante la fase operativa, l’applicazione del presente allegato ai dispositivi medici esclusi in origine dal campo di applicazione. Le modifiche di questo campo d’applicazione sono enumerate nell’allegato 3.
7.2 Procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità
Le procedure che le autorità designatrici di ciascuna Parte sono tenute a seguire per la designazione di organismi di valutazione della conformità rispettano i criteri fissati nei regolamenti o negli orientamenti dell’altra Parte (nell’appendice 3 figurano indicazioni non vincolanti).
7.3 Condivisione delle informazioni
Conformemente alle disposizioni generali dell’allegato, le Parti si scambiano tutte le informazioni necessarie per determinare e mantenere l’equivalenza delle procedure di valutazione della conformità. Inoltre, ciascuna Parte condivide con l’altra le informazioni prodotte nell’ambito del proprio sistema regolamentare rilevanti ai fini delle procedure di valutazione (ossia documenti orientativi, pubblicazioni o riferimenti a norme, formulari, documenti concernenti l’applicazione di requisiti normativi). Ciascuna Parte può associare autorità regolamentari/designatrici e organismi di valutazione della conformità dell’altra Parte ad attività di scambio di informazioni e di esperienze.
In casi particolari quali le situazioni d’emergenza tutte le persone interessate all’applicazione del presente allegato si adoperano per fornire con la massima sollecitudine tutta la documentazione richiesta da una delle Parti.
7.4 Sistema di allerta bidirezionale
Il gruppo settoriale misto garantisce il funzionamento ininterrotto di un efficiente ed efficace sistema di allerta «bidirezionale». Gli elementi di tale sistema sono descritti nell’appendice 2.
Ciascuna Parte notifica all’altra tutte le relazioni concernenti la conferma di problemi, azioni correttive o richiami di prodotti coperti dal presente allegato. Ciascuna Parte risponde a specifiche richieste di informazioni su determinati dispositivi e assicura che le autorità preposte e gli organismi di valutazione della conformità rendano disponibili le informazioni richieste.
Le autorità di cui al presente allegato assicurano che tutte le sospensioni o revoche (totali o parziali) di certificazioni di conformità sono comunicate immediatamente alle autorità preposte dell’altra Parte.
7.5 Tasse
Il regime della registrazione e delle tasse di valutazione della conformità è determinato dal luogo d’insediamento del produttore. I programmi di recupero dei costi e le tasse relative al rilascio dei certificati di conformità in ciascuna giurisdizione sono gestiti autonomamente dalle rispettive giurisdizioni. Una Parte non impone il pagamento di tasse di valutazione a produttori stabiliti nel territorio dell’altra Parte, qualora la valutazione della conformità sia stata effettuata da un organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio dell’altra Parte.
7.6 Verifica dell’Accordo
La continua verifica dell’equivalenza delle procedure di designazione e di valutazione della conformità ai requisiti di entrambe le Parti ritenuti equivalenti alla conclusione del periodo di rafforzamento della fiducia, come pure tutte le susseguenti decisioni concernenti tale equivalenza, si svolgono in base a un programma di mantenimento dell’equivalenza sviluppato e gestito congiuntamente. Tale programma è gestito dal gruppo settoriale misto.
Le Parti convengono di consultarsi periodicamente sotto gli auspici del gruppo settoriale misto istituito nell’ambito del presente allegato, al fine di garantire la pertinenza e l’accuratezza dell’allegato stesso. Le autorità regolamentari/designatrici e gli organismi di valutazione della conformità organizzano riunioni al fine di discutere questioni e problemi specifici.
Al fine di mantenere il loro status quale elencato nell’annesso 2, gli organismi di valutazione della conformità e le autorità regolamentari/designatrici devono continuare a partecipare ad attività di mantenimento, come stabilito dal gruppo settoriale misto nell’ambito del presente allegato.
Le Parti possono chiedere l’aggiunta di autorità regolamentari/designatrici o di organismi di valutazione della conformità nell’annesso 2. La procedura per l’accettazione di nuove autorità regolamentari/designatrici è descritta nel programma di rafforzamento della fiducia. Nuovi organismi di valutazione della conformità saranno aggiunti all’annesso 2 su raccomandazione di un’autorità regolamentare/designatrice e decisione congiunta del gruppo settoriale misto.
7.7 Punti di contatto
Le Parti istituiscono punti di contatto al fine di permettere alle autorità regolamentari e ai produttori di informare le autorità regolamentari dell’altra Parte con la debita sollecitudine in caso di difetti della qualità, richiami e altri problemi che potrebbero richiedere controlli supplementari o la sospensione della distribuzione del prodotto o la sospensione o la revoca di un certificato di conformità.
Ai fini del presente Accordo, i punti di contatto sono:
Per la Svizzera:
Ufficio federale della sanità pubblica.
Per il Canada:
Therapeutic Products Directorate, Health Canada.
Gli annessi 1, 2 e 3 costituiscono parti integranti del presente allegato. Le Appendici 1, 2 e 3 costituiscono orientamenti generali.
| Per gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Svizzera | Per gli organismi di valutazione della conformità designati dal Canada |
|---|---|
| Ufficio federale della sanità pubblica | Therapeutic Products Program, Health Canada |
| Per la Svizzera | Per il Canada |
|---|---|
| Da completare al termine del programma di rafforzamento della fiducia | Da completare al termine del programma di rafforzamento della fiducia |
(da completare durante il periodo di transizione e la fase operativa)
– legislazione e regolamenti per il conferimento dei poteri compresa l’autorità di far osservare le leggi e i regolamenti, poteri conferiti agli ispettori per lo svolgimento dei loro incarichi, facoltà di ritirare dal mercato i prodotti non conformi ecc.; – controlli opportuni in materia di conflitti d’interessi.
– procedure per la valutazione della competenza di ispettori e revisori; – politiche, orientamenti e procedure ingiuntive; – codici di condotta, etica; – strategie e orientamenti in materia di formazione e di certificazione; – politiche, orientamenti e procedure per la gestione delle allerte e delle crisi; – struttura organizzativa, compresi i ruoli, le responsabilità e le gerarchie in materia di resoconti.
– portata e dettagli degli standard operativi ecc.; – qualifiche dei revisori e loro numero, formazione, assicurazione della qualità, appalto dei revisori ecc.
– portata e dettagli degli standard operativi ecc.; – qualifiche degli ispettori e loro numero, formazione, assicurazione della qualità, appalto degli ispettori ecc.
– portata e formato delle relazioni; – requisiti a livello di contenuto; – archiviazione, recupero e disponibilità delle relazioni; – portata e formato delle relazioni abbreviate, delle conclusioni delle valutazioni di conformità e dei certificati di conformità.
– strategie di verifica e di valutazione (tipo, portata, scadenzario, obiettivo principale, notificazione, calcolo del rischio); – preparazione e requisiti dell’attività ante verifica; – metodologia (accesso e verifica dei documenti e delle basi di dati dell’impresa, raccolta di prove, revisione dei dati, raccolta di campioni, audizioni); – attività dopo la verifica e la valutazione (procedure per l’invio della relazione, fasi successive, processo decisionale); – raccolta, conservazione e disponibilità dei dati.
– frequenza e numero, qualità e aggiornamento delle relazioni, norme, frequenze e procedure in caso di seconda verifica o seconda valutazione e di azioni correttive.
– notifica per scritto alle imprese delle violazioni commesse; – gestione delle procedure e dei meccanismi in materia di non conformità (richiamo, sospensione, quarantena dei prodotti, revoca della licenza, sequestro, azione penale); – modalità di opposizione; – altre misure per promuovere l’osservanza spontanea delle norme da parte delle imprese.
– meccanismi d’allerta; – meccanismi per la gestione delle crisi; – norme in materia di allerta (adeguatezza e tempestività).
– accesso a laboratori in grado di effettuare le analisi necessarie; – procedure operative standard in materia di supporto analitico; – procedure di convalida dei metodi di analisi.
– procedure di campionamento e di audizione; – controllo dei richiami (compresi i controlli sull’efficacia, e la verifica delle procedure); – sistemi e procedure in materia di reclami dei consumatori; – sistemi e procedure in materia di segnalazione di incidenti.
– sistemi e procedure di gestione/assicurazione della qualità al fine di garantire la continua idoneità ed efficacia delle strategie, delle procedure, degli orientamenti e dei sistemi utilizzati per raggiungere gli obiettivi del programma di valutazione della conformità, compresi la definizione di norme ed una revisione contabile annuale.
– verifica di sistemi e procedure; – svolgimento di valutazioni parallele (senza riscontro); – criteri in materia di dati clinici sperimentali; – scambio e valutazione di resoconti; – controllo dei sistemi di allarme e gestione dei richiami; – verifica congiunta di produttori al fine di determinare l’equivalenza dei metodi; – scambio di ispettori e revisori o organizzazione in comune di seminari (opzionale).
– valutazione dei risultati; – azioni da intraprendere, sviluppo di opzioni e risoluzione di problemi; – determinazione degli organismi di valutazione della conformità competenti conformi ai criteri di valutazione; – determinazione delle condizioni e dei meccanismi del mantenimento corrente dell’accordo di reciproco riconoscimento (sviluppo di sistemi di gestione della qualità, di meccanismi di verifica e di dialogo e consultazione).
– definizione di crisi/emergenza e delle condizioni che richiedono una dichiarazione di allerta; – procedure operative standard; – meccanismo di classificazione e di valutazione dei prodotti pericolosi per la salute; – lingua utilizzata per le comunicazioni e la trasmissione delle informazioni.
– meccanismi di comunicazione e di analisi delle crisi; – accesso alle richieste del produttore, segnalazioni di incidenti e relazioni degli organismi di valutazione della conformità; – istituzione di punti di contatto; – meccanismi di segnalazione.
– meccanismi di verifica; – procedure in materia di azioni correttive.
– programma di vigilanza; – sorveglianza e controllo dell’attuazione delle azioni correttive.
1. Le autorità designatrici nominano come organismi di valutazione della conformità unicamente entità giuridicamente identificabili.
2. Le autorità designatrici nominano unicamente organismi di valutazione della conformità in grado di dimostrare la comprensione, l’esperienza e la competenza in materia di applicazione dei requisiti e delle procedure legislative, regolamentari e amministrative dell’altra Parte per le quali sono stati designati, concernenti la valutazione della conformità.
3. La dimostrazione delle capacità tecniche si basa su: – la conoscenza tecnica dei prodotti, dei servizi e dei procedimenti pertinenti; – la comprensione delle norme tecniche e dei requisiti generali di protezione dai rischi nel cui ambito si chiede la designazione; – l’esperienza concernente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili; – la capacità fisica di svolgere le pertinenti attività di valutazione della conformità; – una gestione adeguata delle pertinenti attività di valutazione della conformità; – qualsiasi altro elemento necessario ad assicurare che l’attività di valutazione della conformità sia continuamente svolta in modo adeguato.
4. I criteri in materia di capacità tecniche si basano su documenti accettati a livello internazionale appoggiati da un numero sufficiente di documenti interpretativi prodotti di volta in volta.
5. Le Parti incoraggiano l’armonizzazione delle procedure di designazione e di valutazione della conformità mediante la cooperazione tra autorità designatrici e organismi di valutazione della conformità tramite riunioni di coordinamento e la partecipazione ad intese di reciproco riconoscimento e a riunioni di gruppi di lavoro. Gli organismi di accreditamento che partecipano al processo di designazione dovrebbero essere incoraggiati a partecipare ad accordi di reciproco riconoscimento.
6. Per determinare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici possono adottare le procedure seguenti. Se necessario, una Parte indica all’autorità designatrice i possibili modi per dimostrare la competenza.
ii) l’organismo di accreditamento partecipa ad accordi di reciproco riconoscimento in cui è sottoposto a una valutazione orizzontale, che prevede un esame della competenza degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità da essi accreditati da parte di individui di provata esperienza nel campo dell’attività soggetta a valutazione; oppure
iii) l’organismo di accreditamento, che opera sotto la tutela dell’autorità designatrice, prende parte, secondo procedure che dovranno essere concordate, a programmi comparativi e scambi di conoscenze tecniche, al fine di garantire la costante fiducia nella competenza tecnica degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità. Tali programmi possono comprendere valutazioni congiunte, programmi speciali di cooperazione o valutazioni paritetiche.
Quando un organismo di valutazione della conformità è accreditato solo per valutare la conformità di determinate specifiche tecniche di un prodotto, processo o servizio, la designazione si limita alle suddette specifiche tecniche.
Quando un organismo di valutazione della conformità chiede di essere designato per valutare l’osservanza dei requisiti essenziali da parte di un determinato prodotto, processo o servizio, il processo di accreditamento incorpora elementi che consentono di valutare la capacità (conoscenza tecnica e comprensione dei requisiti generali di protezione dai rischi dichiarati del prodotto, processo o servizio o del loro uso) dell’organismo di valutazione della conformità di valutare l’osservanza di tali requisiti essenziali.
b) Altre modalità Quando non è disponibile un accreditamento adeguato o quando si applicano circostanze particolari, le autorità designatrici chiedono agli organismi di valutazione della conformità di dimostrare la loro competenza in altro modo, ad esempio tramite:
– la partecipazione ad accordi di reciproco riconoscimento o sistemi di certificazione regionali/internazionali;
– periodiche valutazioni orizzontali;
– prove delle capacità specifiche; e
– confronti tra organismi di valutazione della conformità.
7. Una volta che ciascuna Parte ha definito i sistemi di designazione per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità, l’altra Parte può verificare, in consultazione con le autorità designatrici, che tali sistemi diano garanzie sufficienti che la designazione degli organismi di valutazione della conformità soddisfa i suoi requisiti.
8. Le autorità designatrici consultano gli organismi di valutazione della conformità soggetti alla loro giurisdizione per accertare la loro disponibilità ad essere designati ai sensi del presente Accordo. Dette consultazioni dovrebbero comprendere gli organismi di valutazione della conformità che, pur non operando nell’ambito dei requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Parte in questione, possono essere interessati a lavorare con i requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi dell’altra Parte e in grado di farlo.
9. Le autorità designatrici comunicano ai rappresentanti della loro Parte in seno al comitato misto istituito ai sensi del presente Accordo gli organismi di valutazione della conformità da inserire nell’annesso 2 del presente allegato settoriale o da eliminare da tale annesso. La designazione, la sospensione o la revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità avvengono ai sensi delle disposizioni del presente Accordo e del regolamento interno del comitato misto.
10. Nel comunicare al rappresentante della loro Parte presso il comitato misto istituito ai sensi del presente Accordo gli organismi di valutazione della conformità da inserire negli allegati settoriali, l’autorità designatrice indica i seguenti elementi per ciascun organismo di valutazione della conformità:
11. Le autorità designatrici esercitano, o fanno in modo che venga esercitata, una sorveglianza permanente sugli organismi di valutazione della conformità designati tramite periodiche verifiche o valutazioni. La frequenza e la natura di tali attività corrispondono alle migliori prassi internazionali o a quanto concordato dal comitato misto.
12. Le autorità designatrici richiedono agli organismi di valutazione della conformità designati di partecipare a valutazioni delle capacità tecniche o ad altri opportuni esercizi di confronto qualora tali attività siano tecnicamente possibili a costi ragionevoli.
13. Se necessario, le autorità designatrici si consultano con le loro controparti per fare in modo che si mantenga la fiducia nei processi e nelle procedure di valutazione della conformità. Dette consultazioni possono comprendere la partecipazione congiunta a verifiche relative alle attività di valutazione della conformità o ad altre valutazioni degli organismi di valutazione della conformità designati, a condizione che tale partecipazione sia opportuna e tecnicamente possibile a costi ragionevoli.
14. Se necessario, le autorità designatrici si consultano con le autorità regolamentari competenti dell’altra Parte per fare in modo che tutti i requisiti regolamentari siano identificati e affrontati in modo soddisfacente.
Il presente allegato settoriale mira a stabilire un quadro per l’accettazione delle relazioni di controllo e, alla fine di un periodo transitorio, dei certificati di conformità rilasciati nel territorio di una parte conformemente ai requisiti stabiliti dall’altra Parte, come indicato nell’annesso 1.
2.1 Le disposizioni del presente allegato settoriale si applicano ai seguenti tipi di apparecchiature terminali, radiotrasmettitori e attrezzature concernenti la tecnologia dell’informazione:
2.2 L’annesso 2 contiene inoltre un elenco non esaustivo delle interfacce e dei servizi coperti da ciascuna Parte.
2.3 Le Parti convengono che il seguente elenco di categorie di radiotrasmettitori coperte è illustrativo e non esaustivo:
– radiotelefonia mobile privata (PMR/PAMR);
– apparecchi mobili per telecomunicazioni;
– cercapersone;
c) sistemi terrestri fissi;
d) sistemi satellitari mobili;
e) sistemi satellitari fissi;
f) sistemi di radiodiffusione;
g) sistemi di radiolocalizzazione.
3.1 Il presente allegato settoriale si applica a tutti i requisiti obbligatoriamente richiesti per l’approvazione adottati nei territori delle Parti da organizzazioni governative e/o organismi dotati del potere giuridico di fare osservare un requisito tecnico, per le apparecchiature di cui all’annesso 2. I pertinenti requisiti tecnici sono specificati nelle norme giuridiche elencate nell’annesso 1.
3.2 Tutti i requisiti e le procedure di valutazione della conformità applicati a prodotti di fabbricazione nazionale sono applicati, senza ulteriori requisiti o altre variazioni, ai prodotti o ai risultati delle valutazioni di conformità originari dell’altra Parte.
4.1 Ambe le Parti dichiarano che i rispettivi organismi di valutazione della conformità, riconosciuti nell’ambito del presente allegato, sono autorizzati a svolgere le seguenti attività nei confronti dei reciproci requisiti tecnici in materia di apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, radiotrasmettitori e attrezzature per le tecnologie dell’informazione:
4.2 I certificati di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità di ciascuna Parte designati ai sensi delle disposizioni del presente allegato sono riconosciuti dalle autorità dell’altra Parte senza ulteriori valutazioni dei prodotti.
5.1 Autorità responsabili della designazione
5.2 Organismi di valutazione della conformità designati
6.1 Prima della piena attuazione delle disposizioni contenute nel presente allegato, in particolare nella sezione 4, si applica un periodo transitorio di 18 mesi.
6.2 Tale periodo transitorio è utilizzato dalle Parti per:
6.3 Durante il periodo transitorio le Parti riconoscono inoltre reciprocamente i verbali di collaudo e gli altri documenti rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità designati dell’altra Parte conformemente alle disposizioni del presente allegato. A tal fine, le autorità preposte all’approvazione elencate nell’annesso 5 accettano i verbali di collaudo e gli altri documenti rilasciati dagli organismi designati nel territorio dell’altra Parte, ai fini dell’approvazione, senza imporre ulteriori requisiti, e garantiscono che:
6.4 Ciascuna autorità preposta all’approvazione si impegna a rilasciare le approvazioni o ad avvertire il richiedente al più tardi entro sei (6) settimane dal ricevimento del rapporto di collaudo e della valutazione effettuati da un organismo designato nel territorio dell’altra Parte.
6.5 Al termine del periodo transitorio le Parti procedono al pieno riconoscimento reciproco dei certificati di conformità e d’omologazione rilasciati dagli organismi designati dell’altra Parte. Eventuali proposte fatte durante o alla fine del periodo transitorio miranti a limitare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità designato o ad escluderlo dall’elenco degli organismi designati ai sensi del presente allegato si basano su criteri obiettivi e documentati. Previa correzione degli elementi contestati, un organismo può chiedere di essere ripreso in considerazione. Per quanto possibile, le Parti attuano tali misure prima del termine del periodo transitorio.
Subappalto
7.1 Le operazioni di subappalto sono svolte nel rispetto dei requisiti in materia di subappalto dell’altra Parte.
7.2 Gli organismi di valutazione della conformità tengono nota dei dettagli concernenti la competenza e il rispetto delle norme da parte dei propri subappaltatori e tengono un registro di tutti i subappalti. Tali dati sono messi, su richiesta, a disposizione dell’altra Parte.
Sorveglianza post-vendita
7.3 Ai fini della sorveglianza post-vendita, le parti possono mantenere eventuali obblighi esistenti in materia di etichettatura e di numerazione. L’assegnazione dei numeri può avvenire nel territorio della Parte esportatrice. I numeri sono apposti dalla Parte importatrice.
7.4 Qualora vi sia notizia dell’abuso di un marchio di conformità o di un incidente in cui sia coinvolto un prodotto approvato coperto dal presente allegato, entrambe le Parti determinano congiuntamente la portata dell’utilizzo improprio e la natura e il grado dell’azione correttiva da intraprendere.
Gruppo misto per le telecomunicazioni
7.5 Il comitato misto istituito ai sensi dell’Accordo quadro sul reciproco riconoscimento può nominare un gruppo misto per le telecomunicazioni, che si riunisce, quando necessario, per affrontare problemi di tipo tecnico, tecnologico o concernenti la valutazione di conformità, relativi al presente allegato.
Scambio di informazioni e reciproca assistenza
7.6 Ciascuna Parte istituisce un punto di contatto preposto a soddisfare le ragionevoli domande dell’altra Parte in merito alle procedure, ai regolamenti e ai reclami.
7.7 Come previsto dagli accordi transitori di cui al punto 6.2, durante il primo anno d’applicazione del periodo di transizione le Parti possono promuovere congiuntamente due seminari, uno in Canada e uno in Svizzera sui pertinenti requisiti tecnici per l’approvazione dei prodotti.
7.8 Le Parti si informano reciprocamente dei cambiamenti apportati ai regolamenti, alle specifiche, ai metodi di collaudo, alle norme e alle procedure amministrative entro trenta (30) giorni lavorativi dalla loro notifica nazionale.
Modifiche regolamentari e aggiornamento dell’allegato
7.9 Nel caso di modifiche ai regolamenti di cui all’annesso 1 o di introduzione di nuovi regolamenti in materia di procedure di valutazione della conformità presso una delle Parti, le Parti aggiornano il presente allegato.
Riferimenti
7.10 Qualora prodotti coperti dal presente allegato siano soggetti anche a requisiti in materia di sicurezza elettrica o di CEM, si applicheranno anche le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali sulla sicurezza elettrica e sulla CEM.
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); (RS 784.10 ) Ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (OIT); (RS 784.101.2 ) Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilità elettromagnetica; (RS 734.5 ) Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione; (RS 734.26 ) Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 9 dicembre 1997 sugli impianti di telecomunicazione; (RS 784.101.21 ) Manuale concernente l’attuazione della direttiva 91/263/CEE (approvato dall’ADLNB e dall’ACTE) | Telecommunications Act Radiocommunication Act Decisione CRTC Telecom n. 82-14 Norma di certificazione CS-03 Procedura di certificazione CP-01 Regolamenti in materia di radiocomunicazioni Radio Standards Procedure (RSP) #100: Radio Equipment Certification Procedure Canadian Electrical Code Elenco delle apparecchiature terminali (TEL) Elenco delle apparecchiature radiofoniche (REL) Elenco delle norme concernenti gli apparati radiofonici esenti da licenza Elenco delle norme concernenti gli apparati radiofonici esenti da certificato di radiodiffusione Elenco delle norme concernenti le apparecchiature di Categoria I Elenco delle norme concernenti le apparecchiature di Categoria II |
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| In termini specifici, sono compresi le interfacce e i servizi seguenti: Accesso di base ISDN Accesso primario ISDN Telefonia ISDN Accesso X21/V.24/V.35 Accesso X25 Rete telefonica pubblica commutata – servizio non vocale Collegamenti analogici non armonizzati alla rete di telecomunicazioni pubblica commutata. Per le specificazioni tecniche, vedi appendice 1 lett. b Tutti gli impianti di telecomunicazione e tutti i radiotrasmettitori incluse le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione per satellite, per applicazione civile che sottostanno ai regolamenti svizzeri delle telecomunicazioni (vedi appendice 1 lett. b) Definizione di radiotrasmettitore: Il termine «radiotrasmettitore» indica qualsiasi apparecchiatura o combinazione di apparecchiature a radiofrequenze destinata o atta ad essere utilizzata per qualsiasi trasmissione o emissione di segni, segnali, testi, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura mediante onde elettromagnetiche di frequenza superiore a 9 kHz e inferiore a 3000 GHz propagate nello spazio senza alcuna guida artificiale. Nel presente allegato sono contemplati soltanto i radiotrasmettitori per applicazione civile. | In termini specifici, sono compresi le interfacce e i servizi seguenti: Accesso di base ISDN Accesso primario ISDN Accesso X.21 Accesso X.25 Linee/operazioni private analogiche bifilari Linee/operazioni private analogiche a 4 fili Collegamenti analogici alla rete di telecomunicazioni pubblica commutata; Tutti i radiotrasmettitori per applicazione civile soggetti alla normativa sulle radiocomunicazioni (vedi appendice 1 lett. a) Definizione di radiotrasmettitore: Il termine «radiotrasmettitore» indica qualsiasi apparecchiatura o combinazione di apparecchiature a radiofrequenze destinata o atta ad essere utilizzata per qualsiasi trasmissione o emissione di segni, segnali, testi, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura mediante onde elettromagnetiche di frequenza superiore a 9 kHz ma inferiore a 3000 GHz propagate nello spazio senza alcuna guida artificiale. Nel presente allegato sono contemplati soltanto i radiotrasmettitori per applicazione civile. |
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| Ufficio federale delle comunicazioni per le apparecchiature terminali di telecomunicazione, le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazioni per satellite e i radiotrasmettitori Ufficio federale dell’energia per la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica | Industry Canada per i collegamenti terminali, i radiotrasmettitori e la EMC Standards Council of Canada per la sicurezza elettrica Standards Council of Canada per la registrazione dei sistemi di gestione della qualità |
(Questo annesso dovrebbe comprendere nome, indirizzo, numeri di telefono e fax, punto di contatto, prodotti, norme e procedure di valutazione della conformità per le quali è stata fatta la designazione, con riferimento ai requisiti normativi dell’altra Parte).
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| Ufficio federale delle comunicazioni | Industry Canada |
| Norme | Titolo | Edizione | Data |
|---|---|---|---|
| RSS 117 | Stazioni terrestri o costiere a emissione A1, A2, A3, A2H o A3H, funzionanti nella banda di frequenza da 200 a 535 MHz | 2 | 30.3.74 |
| RSS 118 | Stazioni terrestri e di abbonati: trasmettitori e ricevitori radiotelefonici modulati di dati e vocali, a modulazione angolare, operanti nelle bande di telefonia cellulare da 824 a 849 MHz e da 869 a 894 MHz | 2 Nota 1 | 19.8.90 |
| Aggiunta al 118 | 1 | 1.9.90 | |
| Allegato A al 118 | Norme sulla compatibilità tra stazioni mobili cellulari e stazioni terrestri | 22.10.83 | |
| Modifica dell’RSS 118 | Modifica n. 2 all’RSS 118 | 24.8.96 | |
| RSS 119 | Trasmettitori e ricevitori radiofonici terrestri mobili e fissi, nella banda da 27,41 a 960 MHz | 5 | 24.8.96 |
| RSS 123 | Apparecchiature per radiocomunicazioni a bassa potenza | 1 Provv. | 24.2.96 |
| RSS 125 | Trasmettitori e ricevitori radiofonici terrestri mobili e fissi, nella banda da 1,705 a 50,0 MHz, principalmente in modulazione di ampiezza | 2 | 24.8.96 |
| RSS 128 | Telefoni cellulari bimodali da 800 MHz | 1 Provv. | 12.6.93 |
| Modifica dell’RSS 128 | Modifiche all’RSS 128 | 24.8.96 | |
| RSS 129 | Telefoni cellulari bimodali da 800 MHz CDMA | 1 Provv. | 24.2.96 |
| RSS 130 | Telefoni digitali senza fili nella banda da 944 a 948,5 MHz | 2 | 23.1.93 |
| Allegato 1 dell’RSS 130 | CT2 Plus Class 2: Norme per l’interfaccia comune canadese per la telefonia digitale senza fili, compresi i servizi di accesso pubblico | 2 | 23.1.93 |
| Appendice 1 dell’RSS 130 | Norme provvisorie /I-ETS 300 131 dell’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione | 4.92 | |
| RSS 131 | Amplificatori del segnale radio per il servizio di telefonia mobile | 1 Provv. | 24.2.96 |
| RSS 133 | Servizio di comunicazione personale da 2 GHz | 1 Provv. | 29.11.97 |
| RSS 134 | Servizio di comunicazione personale da 900 MHz in banda stretta | 1 Provv. | 24.8.96 |
| RSS 135 | Ricevitori «scanner» digitali | 1 Provv. | 26.10.96 |
| RSS 136 | Trasmettitori e ricevitori radiotelefonici terrestri e per stazioni mobili operanti nella gamma del servizio di radiocomunicazioni generali da 26,960 a 27,410 MHz | 5 | 1.1.77 |
| RSS 137 | Servizio di localizzazione e di controllo nella banda da 902 a 928 MHz | 1 Provv. | 29.11.97 |
| RSS 181 | Trasmettitori e ricevitori radiotelefonici a banda laterale unica di stazione costiera e di stazione navale, nella banda da 1605 a 28 000 kHz | 1 | 1.4.71 |
| Modifica dell’RSS 181 | La presente modifica contiene certi concernente RSS-181 | 1.7.87 | |
| RSS 182 | Apparecchi radiotelefonici marittimi a modulazione di frequenza o di fase nella banda da 156 a 162,5 MHz | 2 Nota 1 | 2.12.89 |
| RSS 187 | Radiofari di localizzazione di sinistri, radiofari di soccorso e fari di localizzazione personali | 3 | 24.8.96 |
| RSS 188 | Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (SMDSM) | 1 Provv. | 24.8.96 |
| RSS 210 | Dispositivi di radiocomunicazione di bassa potenza, esenti da licenza | 2 | 24.2.96 |
| Supplemento 1993-1 | Supplemento 1993-1 alle norme concernenti le apparecchiature radiofoniche (RSS) 118 e 182 | 12.6.93 | |
| Nota 1: Il supplemento 1993-1, pubblicato il 12 giugno 1993, si applica agli RSS 118 e RSS-182. |
| Norma | Titolo | Edizione | Data |
|---|---|---|---|
| BETS-1 | Norme e requisiti tecnici per trasmittenti a bassa potenza nelle bande di frequenza da 525 a 1.705 kHz e da 88 a 107,5 MHz | 1 | 1.11.96 |
| BETS-3 | Norme e requisiti tecnici per apparecchiature radiofoniche nell’ambito di un’impresa di trasmissione radiotelevisiva con antenna televisiva centralizzata (MATV) | 1 | 1.11.96 |
| BETS-4 | Norme e requisiti tecnici per trasmettitori televisivi | 1 | 1.11.96 |
| BETS-5 | Norme e requisiti tecnici per emittenti radiotelevisive in modulazione di ampiezza (AM) | 1 | 1.11.96 |
| BETS-6 | Norme e requisiti tecnici per emittenti radiotelevisive in modulazione di frequenza (FM) | 1 | 1.11.96 |
| BETS-8 | Norme e requisiti tecnici per trasmettitori in FM operanti in piccole comunità isolate | 1 | 1.11.96 |
| BETS-9 | Norme e requisiti tecnici per trasmettitori televisivi operanti in piccole comunità isolate | 1 | 1.11.96 |
| BETS-10 | Norme e requisiti tecnici per trasmettitori televisivi nella banda da 2.596 a 2.686 MHz | 1 | 1.11.96 |
| BETS-11 | Requisiti tecnici in materia di identificazione delle stazioni emittenti | 1 | 1.11.96 |
| Norma | Titolo | Edizione | Data |
|---|---|---|---|
| BTS 1-1 | Norme sulle emissioni radiotelevisive in AM; radiotrasmissione in stereofonia | 1 Provv. | 6.2.88 |
| BTS 1-2 | Norme sulle emissioni radiotelevisive in AM; emissioni massime delle RF. | 1 Provv. | Nov. 89 |
| BTS 3 | Norme sulle emissioni radiotelevisive: emissioni televisive | 2 | Mag. 90 |
| BS 14 | Norme sulle emissioni radiotelevisive: emissioni televisive in televideo | 1 Provv. | 19.6.81 |
| Norma tecnica^6^ | Titolo | Edizione | Data |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia operanti nella fascia 27 MHz (FM / 4 W). | 3 | 1.6.96 |
| 1.2 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia che operano nella fascia 27 MHz (AM 1 W /SSB 4 W) | 4 | 1.6.96 |
| 1.3 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia del servizio mobile terrestre che operano nella fascia da 30 MHz a 1000 MHz, che possiedono un raccordo interno o esterno e servono principalmente alla trasmissione vocale analogica | 3 | 1.1.96 |
| Norma tecnica | Titolo | Edizione | Data |
| 1.6 | Specificazioni tecniche delle apparecchiature di radiocomunicazione di debole portata, destinate alla trasmissione di dati o della parola e che operano nella fascia da 9 kHz a 25 MHz (induttivo) su frequenze collettive | 3 | 1.7.95 |
| 1.15 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione di dati che operano nella fascia da 30 MHz a 1000 MHz del servizio mobile terrestre su frequenze esclusive o comuni. | 3 | 1.9.97 |
| 1.16 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione a fasce hertziane che operano con un piccolo numero di canali nella fascia di 1,5 GHz | 2 | 1.1.95 |
| 1.17 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione a fasce hertziane che operano nella banda da 23 GHz a 38 GHz | 2 | 1.1.95 |
| 1.19 | Specificazioni tecniche delle apparecchiature di radiocomunicazione di debole portata, destinate alla trasmissione di dati o della parola e che operano nella fascia da 25 MHz a 1000 MHz su frequenze collettive. | 2 | 1.1.95 |
| 1.20 | Specificazioni tecniche dei sistemi di ricerca di persone su sito, che operano su frequenze collettive, nella fascia da 16 kHz a 150 kHz (impianti induttivi) o nella fascia da 25 MHz a 470 MHz (impianti HF). | 2 | 1.1.95 |
| 1,24 | Specificazioni tecniche delle stazioni di base che operano nella rete di radiocomunicazione ERMES (European Radio Message System). | 2 | 1.1.95 |
| 1.26 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione a fasce hertziane che operano nella fascia di 10 GHz. | 1 | 1.1.95 |
| 1.27 | Specificazioni tecniche delle interfacce aeree dei telefoni senza filo CT1+. | 1 | 1.1.95 |
| 1.28 | Specificazioni tecniche delle interfacce aeree dei telefoni senza filo CT2. | 1 | 1.1.95 |
| 1.29 | Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia con antenna integrata del servizio terrestre che operano nella fascia da 30 MHz a 1000 MHz, principalmente destinati alla trasmissione analogica della parola | 1 | 1.7.95 |
| 1.30 | Specificazioni tecniche degli impianti audio a ampie fasce | 1 | 1.6.96 |
| 1.32 | Specificazioni tecniche dei microfoni senza filo che operano nella fascia da 25 MHz a 3 GHz. | 1 | 1.6.96 |
| 1.33 | Specificazioni tecniche degli impianti di radio comunicazione di debole portata che operano nella fascia da 1 GHz a 25 GHz | 1 | 1.6.96 |
| 2.2 | Specificazioni tecniche degli impianti a fibre: collegamento PSTN | 1 | 1.7.95 |
| 2.4 | Specificazioni tecniche degli impianti a fibre: PSTN, servizio di telefonia vocale, apparecchiature terminali vocali. | 1 | 1.7.95 |
| Norma tecnica | Titolo | Edizione | Data |
|---|---|---|---|
| 337/1.3 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione che operano su 406,025 MHz per le «Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRB)» (Base: ETS 300 066) | 2 | 1.5.95 |
| 337/1.5 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione che operano su 121,5 MHZ e 243 MHz per le «Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRB)» (Base: ETS 300 152) | 2 | 1.1.95 |
| 337/1.7 | Specificazioni tecniche provvisorie per le reti locali di imprese senza fili (RLAN) operanti su 2,4 GHz, 5,2 GHz e 17,2 GHz operanti per i sistemi di dati a ampia fascia in CDMA (Base: ETS 300 328) | 2 | 1.1.95 |
| 337/1.11 | Specificazioni tecniche provvisorie per emittenti/ricevitori VSAT, destinati alle comunicazioni di dati e operanti su 11 GHz, 12 GHz e 14 GHz (Base: ETS 300 159) | 2 | 1.1.95 |
| 337/1.16 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione mobile mediante satelliti, destinati alle comunicazioni di dati a deboli portate e operanti su 11 GHz, 12 GHz e 14 GHz (Base: ETS 300 255) | 2 | 1.1.95 |
| 337/1.17 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione mobile mediante satelliti, destinati alle comunicazioni di dati a deboli portate e operanti su 1,5 GHz e 1,6 GHz (Base: ETS 300 254) | 2 | 1.1.95 |
| 337/1.18 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti mobili portatili destinati alla videotrasmissione dei reportage | 1 | 1.1.95 |
| 337/1.19 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti a fasce hertziane nella gamma di frequenza 1,5 GHz | 1 | 22.5.95 |
| 337/1.20 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti a fasce hertziane nella gamma di frequenza 58 GHz (Base: prETS 300 408) | 1 | 6.3.95 |
| 337/1.22 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti a fasce hertziane nella gamma di frequenza 7 GHz (Base: ETS 300 234) | 2 | 15.5.96 |
| 337/1.23 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione mobile, che operano per il «Terrestrial Flight Telecommunication System (TFTS)» (Base: ETS 300 326-2) | 1 | 15.8.95 |
| 337/1.24 | Specificazioni tecniche provvisorie per le stazioni terrestri di satellite che operano per il «Satellite News Gathering (SNG)» nelle gamme di frequenza 13–14 GHz e 11–12 GHz (Base: ETS 300 327) | 1 | 15.5.96 |
| 337/1.25 | Specificazioni tecniche provvisorie per le stazioni terrestri mobili che operano su 1,5 GHz e 1,6 GHz e destinate alla trasmissione della voce e dei dati (Base: ETS 300 423) | 1 | 15.5.96 |
| 337/1.26 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti di radiotelefonia del servizio mobile marittimo che operano nelle onde medie e onde corte (Base: ETS 300 373) | 1 | 1.4.97 |
| 337/1.27 | Specificazioni tecniche provvisorie per «Repeater» che operano nelle reti hertziane nella fascia di frequenza 1,5 GHz | 1 | 19.5.97 |
| 337/1.28 | Specificazioni tecniche provvisorie per stazioni di base GSM e DCS 1800 (Base: I‑ETS 300609‑1) | 1 | 1.12.97 |
| 337/1.29 | Specificazioni tecniche provvisorie per le stazioni terrestri del servizio mobile aeronautico utilizzate nella fascia VHF (118 MHz–137 MHz) con una modulazione di frequenza di 8,33 kHz (Base: ETS 300 676) | 1 | 1.12.97 |
| 337/2.2 | Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti di utenti: raccordo PSTN (Base: TBR 21) | 1 | 22.12.97 |
| 786.6/prTA 1.34 | Specificazioni tecniche provvisorie per Ritrasmettenti GSM (Fase 2 e 2+) (Base: ETS 300 609-4) | 1 | 1.8.98 |
| 786.6/pr.TA 1.38 | Specificazioni tecniche provvisorie per trasmittenti di radiodiffusione HHF modulati in frequenza (Base: ETS 300 384) | 1 | 15.6.98 |
1.1 Le disposizioni del presente allegato si applicano:
2.1 I requisiti tecnici pertinenti sono specificati nella legislazione e nei regolamenti di cui all’annesso 1.
2.2 Le procedure e i requisiti per la valutazione della conformità applicati da una Parte ai prodotti di fabbricazione nazionale devono essere applicati senza ulteriori requisiti o variazioni ai prodotti o ai risultati dei collaudi originari dell’altra Parte.
3.1 Ciascuna Parte riconosce tutti i verbali, certificati e schede tecniche necessari, ai sensi delle rispettive legislazioni, senza altre valutazioni dei prodotti.
3.2 Entrambe le parti riconoscono le dichiarazioni di conformità rilasciate dai reciproci fornitori nel quadro delle rispettive legislazioni.
4.1 Autorità designatrici
4.2 Organismi di valutazione della conformità designati
5.1 Le disposizioni in materia di riconoscimento reciproco di cui al presente allegato, in particolare alla sezione 3, entrano in vigore 18 mesi dopo l’entrata in vigore del presente allegato.
5.2 Nel periodo precedente la conclusione dell’Accordo e la sua effettiva applicazione, le Parti collaborano al fine di:
Subappalto
6.1 Le operazioni di subappalto sono svolte nel rispetto dei requisiti in materia di subappalto dell’altra Parte.
6.2 Gli organismi di valutazione della conformità tengono nota dei dettagli delle loro indagini sulla competenza e sull’idoneità dei propri subappaltatori e tengono un registro di tutti i subappalti. Su richiesta dell’altra Parte, tali dati sono messi subito a disposizione dell’altra Parte.
Sorveglianza post-vendita
6.3 Ai fini della sorveglianza post-vendita, le parti possono mantenere eventuali obblighi esistenti in materia di etichettatura e di numerazione. L’assegnazione di numeri o l’apposizione di etichette o marcature può avvenire nel territorio della Parte esportatrice.
Scambio di informazioni e assistenza reciproca
6.4 Ciascuna Parte istituisce un punto di contatto incaricato di rispondere a tutte le ragionevoli domande dell’altra Parte in merito alle procedure, ai regolamenti e ai reclami.
6.5 Le Parti si informano reciprocamente dei cambiamenti apportati ai regolamenti, alle specifiche, ai metodi di collaudo, alle norme, e alle procedure amministrative entro trenta (30) giorni lavorativi dalla loro notifica nazionale.
Modifiche regolamentari e aggiornamento dell’allegato settoriale
6.6 Nel caso di modifiche ai regolamenti di cui all’annesso 1 o di introduzione di nuovi regolamenti in materia di procedure di valutazione della conformità presso una delle Parti, le Parti aggiornano il presente allegato.
Riferimenti
6.7 Qualora prodotti coperti dal presente allegato siano soggetti anche a requisiti in materia di sicurezza elettrica o di radiofonia o telecomunicazioni, si applicheranno anche le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali sulla sicurezza elettrica, sulle apparecchiature per terminali di telecomunicazioni, sulle apparecchiature concernenti la tecnologia dell’informazione e i radiotrasmettitori.
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM); (RS 734.5 ) Regolamenti svizzeri per i radiotrasmettitori (applicazione civile) sottoposti alla legge federale del 30 giugno 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); (RS 784.10 ) | Radiocommunication Act Regolamenti in materia di radiocomunicazioni (qui di seguito lista delle norme applicabili ai radiotrasmettitori in virtù dei regolamenti canadesi concernenti le radiocomunicazioni) Elenco delle norme concernenti le apparecchiature di categoria II |
Norme applicabili agli impianti che producono interferenze
| Norma | Titolo | Edizione | Data |
|---|---|---|---|
| ICES 001 | Generatori di radiofrequenze industriali, scientifici e medici | 2 | 13.8.94 |
| ICES 003 | Sistemi di accensione a scintilla dei veicoli e altri dispositivi muniti di un motore a combustione interna | 2 | |
| ICES 003 | Apparecchiature digitali | 3 | 22.11.97 |
| ICES 004 | Reti elettriche a corrente alternata ad alta tensione | 1 | giugno 91 |
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| Ufficio federale dell’energia. | Industry Canada |
(Questo annesso dovrebbe comprendere nome, indirizzo, numeri di telefono e fax, punto di contatto, prodotti, norme e procedure di valutazione della conformità per le quali è stata fatta la designazione, con riferimento ai requisiti normativi dell’altra Parte).
1.1 Il presente allegato settoriale mira a istituire un quadro per l’accettazione di prodotti elettrici mediante il riconoscimento della valutazione di conformità effettuata da organismi che soddisfano i requisiti dell’altra Parte senza peraltro modificare la normativa sulla sicurezza di alcuna delle Parti.
1.2 Il presente allegato definisce inoltre procedure per il riconoscimento:
2.1 Per l’accesso in Svizzera: la sicurezza del materiale elettrico coperto dall’ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)7; (RS734.26 ).
2.2 Per l’accesso al Canada: il materiale elettrico a bassa tensione, compresi i dispositivi medici, coperti dal «Canadian Electrical Code», ad eccezione dei prodotti specificamente esclusi della direttiva CE sulla bassa tensione (fatti salvi i dispositivi medici).
2.3 I requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi applicabili nel territorio di ciascuna Parte come pure le autorità preposte alla sicurezza elettrica sono elencati nell’annesso 1.
3.1 Le autorità di cui nell’annesso 2 sono le organizzazioni/autorità pubbliche preposte al controllo degli OVC che rispondono della competenza di tali organismi a certificare la conformità del materiale elettrico nei rispettivi territori secondo i requisiti dell’altra Parte.
4.1 Le disposizioni transitorie si applicano per un periodo di diciotto (18) mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo di reciproco riconoscimento.
4.2 La fase transitoria mira ad offrire alle autorità responsabili/designatrici la possibilità di aumentare la fiducia e la comprensione nei confronti delle reciproche procedure di riconoscimento degli OVC e dell’idoneità di tali organismi a svolgere i compiti affidatigli. Il completamento soddisfacente di tale fase indica che le autorità responsabili convengono che gli OVC nominati rispondono ai criteri applicabili e sono idonei a svolgere attività di valutazione della conformità secondo modalità ritenute accettabili dall’altra Parte.
4.3 Durante la fase transitoria le autorità possono promuovere congiuntamente due seminari, uno in Canada e uno in Svizzera, in materia di requisiti, anche tecnici, per l’approvazione dei prodotti.
5.1 Nella fase transitoria gli OVC canadesi accettano i rapporti di collaudo e gli altri documenti pertinenti rilasciati dagli OVC nel territorio dell’altra Parte. Gli OVC svizzeri devono soddisfare i seguenti requisiti:
5.2 Durante la fase transitoria le OVC svizzeri:
5.3 Le organizzazioni di certificazione canadesi:
6.1 Durante la fase transitoria il comitato misto sviluppa meccanismi e procedure reciprocamente accettabili per la marcatura dei prodotti da esportare in Canada, al fine di indicare la conformità di questi ultimi alla normativa canadese. Tale marchio, apposto sotto il controllo degli OVC riconosciuti dalle autorità responsabili/designatrici, garantisce la rintracciabilità dei prodotti, informa i consumatori in modo soddisfacente e non dà adito a confusione con altri marchi di conformità. Per l’accesso al mercato comunitario si applicano le disposizioni dell’OPBT.
7.1 Nella fase operativa le Parti procedono al pieno riconoscimento reciproco dei risultati delle attività di valutazione della conformità come previsto dalle rispettive legislazioni. Gli OVC riconosciuti dalle autorità responsabili/ designatrici operano nel seguente modo: a) Per l’accesso al mercato svizzero: qualora un prodotto venga messo in discussione dalle autorità svizzere, un rapporto redatto da un OVC canadese riconosciuto ai sensi del presente Accordo è considerato dalla Svizzera come redatto da un OVC svizzero riconosciuto in virtù delle disposizioni dell’OPBT; b) Per l’accesso al mercato canadese: gli OVC della Svizzera sono accreditati in base ai criteri fissati dallo «Standards Council of Canada» (SCC) per l’accreditamento degli organismi di certificazione riconosciuti in Canada e ricevono un certificato di accreditamento. Le seguenti condizioni si ritengono equivalenti ai criteri previsti: i) la prova di un operato soddisfacente durante la fase transitoria; ii) l’accreditamento da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) a norma delle guide ISO/IEC pertinenti adattate alle condizioni canadesi e svizzere per l’accreditamento di organizzazioni di certificazione; iii) la prova dell’esistenza di procedure di controllo delle attività di certificazione compresa l’identificazione di un punto di contatto responsabile dell’avvio delle eventuali azioni nei confronti dei produttori in causa.
7.2 Le Parti incoraggiano la conclusione di accordi di reciproco riconoscimento tra il SAS (o European Accreditation - EA) e lo SCC.
7.3 Dopo l’entrata in vigore della fase operativa, l’inclusione di nuovi OVC avviene secondo le norme stabilite nell’Accordo.
8.1 Su richiesta, un OVC può essere tenuto a fornire ulteriori prove documentali al fine di facilitarne il passaggio dalla fase transitoria a quella operativa.
8.2 Eventuali proposte fatte alle autorità responsabili/designatrici durante o alla fine del periodo transitorio miranti a limitare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità designato o ad escluderlo dall’elenco degli organismi designati, secondo le procedure illustrate nell’Accordo quadro, si basano su criteri obiettivi, documentati per scritto e presentati al comitato misto.
8.3 Previa correzione degli elementi contestati, un OVC precedentemente escluso o solo parzialmente riconosciuto può chiedere di essere ripreso in considerazione.
9.1 Le autorità di ciascuna Parte (cfr. annessi 1 e 2) mantengono il diritto di mettere in dubbio le prestazioni degli OVC che operano nel contesto del presente allegato. Su richiesta motivata, le autorità di una Parte possono farsi consegnare una copia della certificazione preparata su sua richiesta nel territorio della Parte esportatrice. Tale certificazione viene fornita gratuitamente e con la massima sollecitudine.
9.2 Gli OVC preparano insieme ai propri clienti un piano d’azione per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi o pericolosi. Nell’ambito di tale piano viene identificato un punto di contatto responsabile per l’avvio di eventuali azioni nei confronti dei produttori in questione.
10.1 Il comitato misto istituito ai sensi dell’accordo di reciproco riconoscimento istituisce un Gruppo misto sulla sicurezza elettrica.
10.2 Il Gruppo misto sulla sicurezza elettrica è composto da un numero pari di rappresentanti del Canada e della Svizzera.
10.3 Il Gruppo misto sulla sicurezza elettrica può analizzare questioni di interesse per una o entrambe le Parti. Una Parte non può rifiutare la richiesta dell’altra Parte di analizzare una data questione.
10.4 Il Gruppo misto sulla sicurezza elettrica può trasmettere raccomandazioni al comitato misto in merito a questioni sollevate dai rappresentanti del Canada o della Svizzera.
10.5 Il Gruppo misto sulla sicurezza elettrica adotta il proprio regolamento interno, prende decisioni e adotta raccomandazioni all’unanimità.
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT); (RS 734.26 ) Ufficio federale dell’energia | Il codice canadese dell’elettricità ripreso nella legislazione provinciale e territoriale è sotto la responsabilità delle seguenti autorità regolamentari provinciali e territoriali: Alberta: The Safety Codes Act, Statutes of Alberta, 1991, Chapter S-0.5; Alberta Department of Labour, Technical and Safety Services; Columbia Britannica: Electrical Safety Act, Chapter 109 Electrical Safety Regulation, B.C. Reg 253/96 Ministry of Municipal Affairs & Housing; Manitoba: The Manitoba Hydro Act, 1976 Provincial Regulations 126-94, modificati nel settembre 1995 Manitoba Hydro; Nuovo Brunswick: The Electrical Installation and Inspection Act 84-165 The General Regulation 82‑215 The Lighting Protection Regulation Department of Advanced Education and Labour; Terranova: Public Safety Act Electrical Regulations, 1996 Department of Government Services and Lands; Territori del Nord-Ovest: Electrical Protection Act, R.S.N.W.T. 1988, C.E‑3 Department of Public Works and Services; Nuova Scozia: The Electrical Installation and Inspection Act Nova Scotia Department of Labour; Ontario: The Power Corporation Act, Revised Statutes of Ontario, 1990, Chapter P18, Section III Ontario Regulation 612-94 Ontario Hydro; Isola Principe Edoardo: The Electrical Inspection Act The Electrical Inspection Act Regulations Department of Community Affairs and Attorney General; Québec: Loi sur les installations électriques, L.R.Q., Chapter I-13.01 Règlement sur les installations électriques, I‑13.01, R.3 Code de l’électricité du Québec Régie du bâtiment du Québec; Saskatchewan: The Electrical Inspection Act, 1993 Electrical Inspection Regulations SaskPowers; Yukon: The Electrical Protection Act OIC 1992‑017 Electrical Protection Act Yukon Regulations Yukon Department of Community and Transportation Services |
Le autorità responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della conformità sono:
| Svizzera | Canada |
|---|---|
| Ufficio federale dell’energia | The Standards Council of Canada, un organismo federale istituito da una legge del Parlamento nel 1970, emendata nel 1996. |
(Questo annesso dovrebbe comprendere nome, indirizzo, numeri di telefono e fax, punto di contatto, prodotti, norme e procedure di valutazione della conformità per le quali è stata fatta la designazione, con riferimento ai requisiti normativi dell’altra Parte).
Le Parti si impegnano affinché il presente allegato sia esteso onde coprire le imbarcazioni da diporto quando le autorità svizzere avranno adottato esigenze regolamentari che si basano sulla direttiva 94/25/CE o qualsiasi modifica di questa direttiva.
Dal testo originale francese. ↩
RU 2001 2898 ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
RS 0.632.20 ↩
Nel quadro del presente Accordo, l’espressione «rete pubblica di telecomunicazioni» deve essere compresa in rapporto alla legislazione svizzera come «gli impianti di un fornitore di servizi di telecomunicazione destinati al pubblico». ↩
Abbreviazione. Il numero di codice legale completo è:RS 784.101.21 /m.n. ↩
Sono esclusi dall’ambito d’applicazione dell’OPBT: i materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione, i materiali elettrici per radiologia e uso clinico, le parti elettriche di ascensori e montacarichi, i contatori elettrici, le prese di corrente (basi e spine) a uso domestico, i dispositivi d’alimentazione di recinti elettrici, i disturbi radioelettrici. ↩
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