0.961.514.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private
0.961.514.1Bilateral International Treaty17 ago 2016
Concluso il 10 luglio 2015
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20162
Entrato in vigore con scambio di note il 17 agosto 2016
(Stato 17 agosto 2016)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
memori degli stretti rapporti di buon vicinato esistenti tra la Svizzera e il Liechtenstein;
intenzionati a consolidare le relazioni economiche esistenti fra le Parti nel settore delle assicurazioni e a promuovere, nell’osservanza di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso di tali rapporti, garantendo la protezione degli assicurati;
considerato che il 19 dicembre 1996 le Parti hanno concluso un Accordo concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa3che autorizza le imprese di assicurazione con sede sociale nel territorio di una Parte contraente a esercitare la loro attività nel territorio dell’altra Parte contraente mediante una succursale o nell’ambito della libera prestazione dei servizi4e che i mercati assicurativi della Svizzera e del Liechtenstein sono strettamente legati, in particolare nel settore dell’assicurazione di diritto privato contro i danni causati dagli elementi naturali; e
considerato che nel settore dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, l’articolo 176 dell’ordinanza sulla sorveglianza5disciplina soltanto l’attività assicurativa e gli eventi assicurativi nel territorio svizzero, mentre l’articolo 7 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del Liechtenstein sull’assicurazione degli immobili6contempla invece l’attività assicurativa e gli eventi assicurativi nel territorio del Liechtenstein e della Svizzera;
decisi a eliminare gli ostacoli nel settore dell’assicurazione privata contro i danni causati dagli elementi naturali e quindi a promuovere tra i due Stati la solidarietà in questo settore,
a complemento del vigente Accordo concernente l’assicurazione diretta hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo ha lo scopo di creare la base per una cerchia di solidarietà comune concernente l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private sul territorio della Svizzera e del Liechtenstein.
Il presente Accordo si applica alle imprese di assicurazione attive nel settore dell’assicurazione diretta che esercitano l’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali in Svizzera o nel Liechtenstein, che hanno la loro sede sociale o una succursale sul territorio di una Parte contraente e che sottostanno alla vigilanza delle imprese di assicurazione private conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
Il presente Accordo si applica all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali a cose (beni mobili e fabbricati) situate sul territorio di una Parte contraente.
L’articolo 9 dell’Accordo concernente l’assicurazione diretta si applica per analogia alla composizione delle controversie.
Il presente Accordo non modifica in alcun modo l’esistente Accordo concernente l’assicurazione diretta.
Il presente Accordo non modifica in alcun modo i rapporti esistenti tra le imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e gli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo o altri Stati e viceversa.
La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all’altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per via diplomatica.
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle condizioni nazionali necessarie. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.Fatto a Vaduz, in duplice esemplare in lingua tedesca il 10 luglio 2015.
| Per la Confederazione Svizzera: Eveline Widmer-Schlumpf | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Adrian Hasler |
|---|
Dal testo originale tedesco. ↩
RU 2016 2863 ↩
Accordo del 19 dic. 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa (Accordo concernente l’assicurazione diretta;RS 0.961.514 ), entrato in vigore il 9 lug. 1998. ↩
Art. 5 dell’Acc. concernente l’assicurazione diretta. ↩
O del 9 nov. 2005 sulla sorveglianza (OS;RS 961.011 ). ↩
Verordnung vom 25. Jan. 2005 zum Gesetz über den Versicherungsschutz der Gebäude gegen Feuer- und Elementarschäden (Gebäudeversicherungsverordnung, GVersV; LR 705.31). ↩
LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (L sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA;RS 961.01 ). ↩
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