0.970.4•Convenzione istitutiva dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici
0.970.4Multilateral International Treaty30 set 1961
Conchiusa a Parigi il 14 dicembre 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19611
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 settembre 1961
Entrata in vigore per la Svizzera il 30 settembre 1961
(Stato 10 aprile 2019) (Stato 10 aprile 2019)
I Governi della Repubblica d’Austria, del Regno del Belgio, del Canada,
del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Grecia, dell’Irlanda, della Repubblica d’Islanda, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e della Turchia,
Considerando che la potenza e la prosperità economica sono essenziali a raggiungere gli scopi delle Nazioni Unite, salvaguardare le libertà individuali e aumentare il benessere generale;
Giudicando che essi possono progredire efficacemente su questa via rafforzando la tradizione di cooperazione che si è sviluppata tra loro;
Riconoscendo che la ripresa e il progresso economici dell’Europa, ai quali la loro collaborazione in seno all’Organizzazione europea di cooperazione economica ha apportato un contributo importantissimo, hanno aperto nuove prospettive che permettono di rafforzare questa tradizione e applicarla a compiti nuovi e obbiettivi più vasti;
Convinti che una cooperazione più vasta costituirà un contributo essenziale allo sviluppo di pacifiche e armoniose relazioni tra i popoli;
Riconoscendo che le loro economie sono sempre più interdipendenti;
Determinati, grazie a consultazioni mutue e alla cooperazione, a sviluppare al massimo e ad utilizzare più efficacemente le loro capacità e possibilità per espandere il più possibile la loro economia e migliorare il benessere economico e sociale dei loro popoli;
Stimando che le nazioni economicamente più evolute debbano cooperare per aiutare con tutte le loro facoltà i paesi sottosviluppati;
Riconoscendo che il proseguimento dell’espansione del commercio mondiale costituisce uno dei massimi fattori a favore dello sviluppo economico dei vari paesi e del miglioramento dei rapporti economici internazionali;
Determinati a realizzare questi progetti compatibilmente agli obblighi derivanti loro dalla partecipazione a altre organizzazioni, istituzioni o accordi internazionali;
Hanno convenuto le disposizioni seguenti per promuovere
l’Organizzazione europea di cooperazione economica
ad Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici.
L’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (detta di seguito Organizzazione) ha lo scopo di promuovere una politica intesa a:
Per il perseguimento di detti scopi, i Membri convengono, individualmente e collettivamente, di:
Per raggiungere gli obbiettivi stabiliti nell’articolo 1 e adempiere agli impegni elencati nell’articolo 2, i Membri convengono di:
Sono Membri dell’Organizzazione le Parti contraenti della presente convenzione.
Per raggiungere i suoi scopi, l’Organizzazione può,
Un Consiglio, composto di tutti i Membri, è l’organo dal quale emanano tutti gli atti. Il Consiglio può riunirsi in sessione di ministri o di rappresentanti permanenti.
Il Consiglio designa, ogni anno, un Presidente che presiede le riunioni ministeriali, e due vice presidenti. Il Presidente può essere designato per un anno suppletivo consecutivo al suo mandato.
Il Consiglio può istituire un Comitato esecutivo e qualsiasi organo sussidiario necessario ad adempire gli scopi dell’Organizzazione.
L’Organizzazione può, a condizioni determinate dal Consiglio:
La rappresentanza nell’Organizzazione delle Comunità europee istituite dai Trattati di Parigi e di Roma, il 18 aprile 1951 e il 25 marzo 1957 è definita nel Protocollo addizionale N. 1 della presente Convenzione.
La ricostituzione dell’Organizzazione europea di cooperazione economica, ha effetto a contare dall’entrata in vigore della Convenzione e i suoi scopi, organismi, poteri e nome saranno quelli previsti dalla Convenzione. La personalità giuridica che l’Organizzazione europea di cooperazione economica possiede, continuerà nell’Organizzazione, ma le decisioni, raccomandazioni e risoluzioni dell’Organizzazione europea di cooperazione economica per essere applicabili, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, richiedono l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio può decidere di invitare qualsiasi governo pronto ad assumere gli obblighi di membro, ad aderire alla presente Convenzione. Questa decisione richiede l’unanimità; il Consiglio può, tuttavia, ammettere all’unanimità, in un caso particolare, la possibilità d’astensione essendo inteso che, nonostante le disposizioni dell’articolo 6, la decisione si applica a tutti i Membri. L’adesione ha effetto a contare dal deposito dello strumento di adesione presso il Governo depositario.
Ciascuna Parte contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all’applicazione della presente Convenzione, mediante preavviso di un anno al Governo depositario.
Salvo che il Consiglio decida altrimenti, la sede dell’Organizzazione è a Parigi.
La capacità giuridica dell’Organizzazione e i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, dei suoi funzionari e dei rappresentanti dei Membri, sono stabiliti nel Protocollo addizionale N. 2 della presente Convenzione.
Al momento del ricevimento degli strumenti di ratificazione, d’adesione o del preavviso di recesso, il Governo depositario ne darà comunicazione a tutte le Parti contraenti e al Segretario generale dell’Organizzazione.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo depositario, il quale ne comunicherà copia certificata conforme a tutti i firmatari.(Seguono le firme)
I firmatari della Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici;hanno convenuto quanto segue:1. La rappresentazione nell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, delle Comunità europee istituite dai Trattati di Roma e di Parigi, del 18 aprile 1951 e 25 marzo 1957, è disciplinata giusta le disposizioni istituzionali di detti trattati.2. Le Commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia nucleare come anche l’Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio partecipano ai lavori di detta Organizzazione.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo della Repubblica francese che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i firmatari.(Seguono le firme)
I firmatari della Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici
(detta di seguito «l’Organizzazione»);
hanno convenuto quanto segue:
L’Organizzazione possiede la capacità giuridica e l’Organizzazione, i suoi funzionari e i rappresentanti dei suoi Membri presso di essa godono dei privilegi, delle esenzioni e immunità seguenti:
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo della Repubblica francese il quale ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti firmatari.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 giugno | 1971 A | 7 giugno | 1971 |
| Austria | 29 settembre | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Belgio | 13 settembre | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Canada | 10 aprile | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Ceca, Repubblica | 21 dicembre | 1995 A | 21 dicembre | 1995 |
| Cile | 7 maggio | 2010 A | 7 maggio | 2010 |
| Corea (Sud) | 12 dicembre | 1996 A | 12 dicembre | 1996 |
| Danimarca | 30 maggio | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Estonia | 9 dicembre | 2010 A | 9 dicembre | 2010 |
| Finlandia | 28 gennaio | 1969 A | 28 gennaio | 1969 |
| Francia | 7 agosto | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Germania | 27 settembre | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Giappone | 28 aprile | 1964 A | 28 aprile | 1964 |
| Grecia | 27 settembre | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Irlanda | 17 agosto | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Islanda | 5 giugno | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Israele | 7 settembre | 2010 A | 7 settembre | 2010 |
| Italia | 29 marzo | 1962 | 29 marzo | 1962 |
| Lettonia | 1° luglio | 2016 A | 1° luglio | 2016 |
| Lituania | 5 luglio | 2018 A | 5 luglio | 2018 |
| Lussemburgo | 7 dicembre | 1961 | 7 dicembre | 1961 |
| Messico | 18 maggio | 1994 A | 18 maggio | 1994 |
| Norvegia | 4 luglio | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Nuova Zelanda | 29 maggio | 1973 A | 29 maggio | 1973 |
| Paesi Bassi | 13 novembre | 1961 | 13 novembre | 1961 |
| Polonia | 22 novembre | 1996 A | 22 novembre | 1996 |
| Portogallo | 4 agosto | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Regno Unito | 2 maggio | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Slovacchia | 14 dicembre | 2000 A | 14 dicembre | 2000 |
| Slovenia | 21 luglio | 2010 A | 21 luglio | 2010 |
| Spagna | 3 agosto | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Stati Uniti | 12 aprile | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Svezia | 28 settembre | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Svizzera | 28 settembre | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Turchia | 2 agosto | 1961 | 30 settembre | 1961 |
| Ungheria | 7 maggio | 1996 A | 7 maggio | 1996 |
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