0.972.41•Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Banca Interamericana per lo sviluppo istituente il fondo Svizzero di sviluppo per l’America latina
0.972.41Bilateral International Treaty12 apr 1974
Conchiuso il 4 ottobre 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19731
Entrato in vigore con scambio di note il 12 aprile 1974
(Stato 12 aprile 1974)
Il Governo della Confederazione Svizzera
(appresso «Confederazione»)
e
la Banca Interamericana per lo sviluppo
(appresso «Banca»),
animati dal desiderio di cooperare per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’America latina,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo sancisce l’istituzione del Fondo Svizzero di Sviluppo per l’America latina (appresso «Fondo») le cui risorse sono costituite conformemente all’articolo 3 del presente Accordo.
Il Fondo è impiegato per la concessione di mutui a qualsiasi governo o organismo dei paesi in via di sviluppo membri della Banca, per contribuire al finanziamento di progetti desinati a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati membri della Banca, tenendo debitamente conto delle condizioni economiche di questi paesi e dei bisogni di quelli fra loro relativamente meno sviluppati.
a) La Confederazione mette a disposizione del Fondo, secondo le modalità stipulate qui di seguito, una somma di 30 milioni di franchi svizzeri (appresso «Contributo»).
b) Tutti i fondi ricevuti dalla Banca in rimborso di quote di mutui o di altre prestazioni rimborsabili finanziate dalla Confederazione, come anche tutti i redditi prodotti dal Contributo, eccettuata la provvigione di servizio di cui all’articolo 6, sono parte integrante delle risorse del Fondo e sono disponibili per un nuovo impiego conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
La Banca è designata come Amministratore del Fondo e lo gestisce conformemente alle clausole del presente Accordo.
a) Il contributo è messo a disposizione della Banca in tre quote. La prima quota ammontante a 10 milioni di franchi svizzeri dev’essere pagata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, ma non prima del 1ogennaio 1974. La seconda e la terza quota ammontanti a 10 milioni di franchi svizzeri ciascuna devono essere pagate il 30 giugno 1975, rispettivamente il 30 giugno 1976.
b) Le quote menzionate nel paragrafo a) sono pagate in contanti su un conto di deposito speciale denominato «Banca interamericana per lo sviluppo – Fondo svizzero di sviluppo per l’America latina» non fruttante interessi e aperto in favore della Banca presso la Banca Nazionale Svizzera, restando inteso che quando il Contributo in franchi svizzeri è impiegato per pagamenti in un paese che non sia la Svizzera, i franchi svizzeri saranno convertiti in altre monete presso la Banca Nazionale Svizzera salvo che quest’ultima accetti di procedere altrimenti.
a) La Banca può impiegare il Fondo per qualsiasi operazione di cui all’articolo 2 del presente Accordo per finanziare i costi (compresi quelli in divise e le spese in moneta locale) che ne risultano, conformemente ai principi generali e alle procedure stabilite periodicamente dalla Banca per i mutui da essa concessi per mezzo del Fondo delle Operazioni speciali, restando inteso che il Fondo non può essere impiegato per finanziare un’assistenza non rimborsabile.
ii) Il pagamento dei costi locali nel paese mutuatario.
iii) Le spese amministrative percepite dalla Banca presso i suoi mutuatari a concorrenza di un ½ di 1 per cento sulle somme impegnate o non ancora rimborsate dei mutui, come retribuzione per i servizi resi nell’ambito del presente Accordo.
c) L’ammortamento, gli interessi e le provvigioni sono pagabili in franchi svizzeri.
La Banca assume la responsabilità della scelta, dell’elaborazione e dell’approvazione dei progetti che possono essere oggetto di un mutuo e, riservate le disposizioni del presente Accordo, stabilisce le condizioni e le modalità dei mutui. A tal fine, essa applica la sua politica generale e le sue procedure e impiega il suo personale. Tuttavia, fin dalle prime fasi, la Banca consulta la Confederazione circa la scelta dei progetti al fine di ottenere la sua approvazione per l’impiego del Fondo in favore del progetto di cui si tratta. La Banca fornisce alla Confederazione qualsiasi informazione e qualsiasi documento che quest’ultima possa ragionevolmente chiedere.
Gli averi e i conti del Fondo sono tenuti separatamente e indipendentemente da qualsiasi altro avere e conto della Banca e sono designati separatamente in maniera appropriata.
a) La Banca tiene inserti e contabilità distinti dei fondi forniti nell’ambito del presente Accordo e mette questi inserti e questa contabilità a disposizione della Confederazione, in quanto quest’ultima possa ragionevolmente chiederlo. In ogni caso, essa sottopone alla Confederazione un rapporto annuo contenente informazioni sulle operazioni del Fondo e sulle condizioni e l’evoluzione di ogni mutuo concesso per mezzo di fondi forniti nell’ambito del presente Accordo.
b) Oltre alle informazioni contenute nei rapporti annuali menzionati qui sopra, la Banca fornisce alla Confederazione qualsiasi rapporto che quest’ultima possa ragionevolmente chiedere per quanto concerne il Fondo e le operazioni speciali finanziate per mezzo di quest’ultimo.
La Confederazione e la Banca si consultano periodicamente circa tutti i problemi derivanti dal presente Accordo.
La Banca, in nome della Confederazione, assume soltanto la responsabilità dell’ispezione e della sorveglianza dei progetti e, a tal fine, può esigere che su ciascun mutuo le siano pagati contributi conformi alla sua pratica generale.
La Banca esercita le sue funzioni in virtù del presente Accordo come se si trattasse dell’amministrazione e della gestione dei suoi propri affari.
I mutui consentiti dalla Banca nell’ambito del presente Accordo non sono parte integrante delle risorse proprie della Banca e non implicano obblighi finanziari da parte sua.
La Banca si dichiara d’accordo che la Confederazione, qualora divenisse membro non regionale della Banca, può, quando le aggrada, convertire la somma del Contributo messo a disposizione della Banca, come anche qualsiasi somma del Contributo che non sarà stata ancora messa a disposizione della Banca, come quota della sottoscrizione della Svizzera al capitale della Banca o del contributo della Svizzera al Fondo delle Operazioni Speciali della Banca, con la riserva che la parte del Contributo già messa a disposizione della Banca e impiegata in mutui consentiti per mezzo del Fondo è convertibile soltanto in quanto parte del contributo della Svizzera al Fondo delle Operazioni Speciali.
Qualsiasi controversia tra la Confederazione e la Banca inerente all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo o di qualsiasi convenzione o accordo suppletivo che non sia composta per mezzo di negoziati sarà sottoposta alla decisione di un consiglio composto di tre arbitri di cui il primo nominato dalla Confederazione, il secondo dalla Banca ed il terzo, operante come presidente, per accordo delle Parti Contraenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in casi particolari le Parti non convengano di ricorrere a un altro modo di composizione.
a) L’una o l’altra Parte può proporre in qualsiasi momento di modificare il presente Accordo.
b) Qualsiasi notificazione o domanda fatta in virtù del presente Accordo e qualsiasi accordo tra le Parti previsto dal presente Accordo vanno redatti per scritto.
a) Una parte, se ritiene che la cooperazione prevista nel presente Accordo non può più essere appropriatamente ed effettivamente proseguita, può por fine al presente Accordo per mezzo di un preavviso scritto di novanta (90) giorni.
b) Dopo l’invio o il ricevimento di un tal avviso, la Banca non è più autorizzata a consentire mutui per mezzo del Fondo ma continua ad essere responsabile delle operazioni correnti del Fondo, compresi la supervisione dei progetti e il servizio dei mutui non ancora rimborsati, fino alla data di cessazione.
c) Alla cessazione del presente Accordo, salvo che le Parti convengano altrimenti, tutti gli averi del Fondo, compresi tutti i contratti conclusi in virtù del presente Accordo, saranno trasferiti alla Confederazione, e le responsabilità del Fondo e della Banca in virtù del presente Accordo saranno allora considerate cessate.
d) In qualsiasi discussione concernente la cessazione, si dovrà tener debitamente conto della liquidazione dei mutui in corso.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti si saranno reciprocamente informate che le esigenze costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiute.
Fatto a Washington il 4 ottobre 1973, in due originali inglesi e in due originali francesi, i testi inglese e francese facenti parimente fede.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Felix Schnyder | Per la Banca Interamericana per lo sviluppo: Henry Costanzo |
|---|
Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 14 dic. 1973 (RU 1974 1765). ↩
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