Conchiuso il 4 dicembre 1974
Entrato in vigore il 10 ottobre 1975
(Stato 10 ottobre 1975)
Premurosi di regolare con reciproca soddisfazione le questione concernenti taluni debiti,
il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
A contare dal 1° luglio 1974, il Governo del Bangladesh è responsabile, giusta lo scadenzario in allegato1, del servizio del debito derivante dai rimborsi dovuti sui crediti svizzeri di trasferimento destinati a finanziare dei progetti in Bangladesh.
Art. 2
Il servizio del debito, di cui al precedente articolo, sarà svolto conformemente all’accordo sul consolidamento dei debiti, da stipulare tra il Governo svizzero e il Governo bangladesciano.
Art. 3
Dopo il 1° luglio 1974, il Governo svizzero non esigerà che il Governo bangladesciano abbia a rispondere del servizio del debito non menzionato in allegato2e derivante da precedenti crediti svizzeri di trasferimento.
Art. 4
Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all’accordo svizzero-bangladesciano sul consolidamento dei debiti3.
Fatto in due originali a Berna, il 4 dicembre 1974, in tedesco e inglese, i due testi facendo parimente fede.