0.973.221.41•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione Europea allargata
0.973.221.41Bilateral International Treaty25 ott 2010
Concluso il 7 settembre 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 ottobre 2010
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria
(in seguito denominato «Bulgaria»)
in seguito congiuntamente denominati «Parti»,
consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea (in seguito denominata «UE») riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’UE quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno;
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi,
avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra i due Paesi,
volendo favorire la crescita sociale ed economica in Bulgaria,
considerando che nell’Addendum del 25 giugno 2008 (in seguito denominato «Addendum») al Memorandum d’intesa sottoscritto con la Comunità europea il 27 febbraio 20061(in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di innalzare il suo contributo di 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata di un ulteriore contributo sino a 257 000 000 franchi (duecentocinquantasette milioni di franchi) a favore di Bulgaria e Romania,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: – «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Bulgaria; – «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria»: programma bilaterale per l’applicazione del presente Accordo; – «misure di sostegno»: un progetto, un fondo tematico, un meccanismo di finanziamento della preparazione di progetti, un fondo per l’assistenza tecnica o altre attività correlate; – «progetto»: progetto o programma specifico. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi; – «fondo tematico»: piano di sovvenzioni volte a finanziare attività destinate a specifici campi tematici o rivolte a specifici gruppi di beneficiari; – «attività»: assistenza specifica fornita nel quadro di un fondo tematico a progetti, borse di studio, partenariati e misure di trasferimento delle conoscenze; – «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a una misura di sostegno approvata dalle Parti; – «accordo di progetto»: accordo tra le due parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti; – «accordo di fondo tematico»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente l’istituzione di un fondo tematico approvato dalle Parti; – «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo bulgaro incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria; – «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato designato dall’UCN che agisce sotto la responsabilità o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti; – «organismo intermediario svizzero»: qualsiasi ente legale pubblico o privato incaricato dalla Svizzera della gestione del fondo tematico; – «autorità di pagamento»: ente istituito in seno al Ministero delle Finanze incaricato da parte bulgara di assicurare un controllo finanziario adeguato nell’ambito del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria; – «autorità preposta all’audit»: ente istituito in seno al Ministero delle Finanze preposto da parte bulgara al controllo dell’impiego delle risorse finanziarie nell’ambito del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria; – «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di attuare misure di sostegno; – «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto; – «accordo di mandato»: accordo tra la Svizzera, l’organismo intermediario svizzero e/o possibilmente l’organismo esecutore per l’attuazione di un fondo tematico; – «meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di progetto finale; – «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità bulgare ed esclusivamente ai fini della gestione del contributo; – «aiuto globale»: fondo istituito all’interno di un fondo tematico per uno scopo ben definito, destinato a finanziare piccole attività in modo efficiente sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle misure di sostegno nazionali e transnazionali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multilaterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.
ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria.
Le misure di sostegno sono assegnate all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di competenza. 3. L’Ambasciata svizzera in Sofia funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale sul Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.
Le Parti condividono intenti comuni in materia di lotta contro la corruzione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata su prezzo e qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione. Dichiarano in particolare che sarà considerato inaccettabile ogni atto volto a farsi promettere o ad accettare un vantaggio per compiere un’azione o un’omissione nel contesto di un mandato o di un contratto nell’ambito del presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la disdetta del presente Accordo o dei rispettivi accordi di misure di sostegno, l’annullamento dell’assegnazione del conseguente aiuto, oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.
Fatto a Berna, il 7 settembre 2010, in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Doris Leuthard Micheline Calmy-Rey | Per il Governo della Repubblica di Bulgaria: Tomislav Donchev |
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