0.973.229.11•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata
0.973.229.11Bilateral International Treaty30 giu 2015
Concluso il 30 giugno 2015
Applicato provvisoriamente dal 30 giugno 2015
Entrato in vigore il 9 gennaio 20171
(Stato 9 gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «la Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Croazia
(in seguito denominato «la Croazia»)
in seguito congiuntamente denominati «le Parti»,
consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea (in seguito denominata «UE») riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’UE quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno;
partendo dal fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi durante il processo di transizione in Croazia, che ha portato all’adesione di quest’ultima all’UE,
tenendo conto dei rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti e la proficua collaborazione tra i due Paesi,
volendo favorire la crescita sociale ed economica in Croazia,
considerando che nell’Addendum del 2 maggio 2014 (in seguito denominato «Addendum») al Memorandum d’intesa sottoscritto con la Comunità europea il 27 febbraio 2006 (in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di innalzare il proprio contributo per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE allargata di un ulteriore importo sino a 45 000 000 di franchi (quarantacinque milioni di franchi svizzeri) a favore della Croazia,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: – «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera conformemente al presente Accordo quadro; – «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia»: programma bilaterale per l’applicazione del presente Accordo; – «progetto»: progetto o programma specifico oppure altre attività congiunte nell’ambito del presente Accordo quadro. Un programma consiste in una serie di progetti legati da un tema comune o da obiettivi condivisi; – «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti; – «accordo di progetto»: accordo tra le due parti e, se necessario, ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti; – «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo croato incaricato del coordinamento del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia; – «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti; – «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di attuare un progetto specifico finanziato conformemente al presente Accordo quadro; – «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto; – «aiuto globale»: fondo istituito per uno scopo ben definito, destinato a fornire assistenza a organizzazioni o istituzioni per favorire un’amministrazione efficiente sotto il profilo dei costi principalmente nei programmi che prevedono numerosi progetti di piccole dimensioni; – «meccanismo di finanziamento per la preparazione di progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di progetto finale; – «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità croate ed esclusivamente ai fini dell’attuazione del contributo; – «autorità di pagamento»: ente croato incaricato di assicurare un adeguato controllo finanziario sull’impiego dei fondi del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia; – «autorità preposta all’audit»: organizzazione interna o esterna certificata che effettua audit finanziari durante e dopo l’attuazione dei progetti.
Le disposizioni del presente Accordo quadro si applicano ai progetti nazionali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme a istituzioni multilaterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.
– il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ed – il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO)
ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Croazia.
I progetti sono assegnati all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di competenza. 3. L’Ambasciata di Svizzera funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale relativa al contributo. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.
Le Parti condividono intenti comuni in materia di lotta contro la corruzione, che compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e, inoltre, mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata su prezzo e qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per combattere la corruzione e dichiarano in particolare che qualsiasi tipo di offerta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio proposto direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona per ottenere un mandato o un contratto correlato al presente Accordo quadro o durante la sua esecuzione sarà considerato un atto illecito o una pratica di corruzione. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la cessazione del presente Accordo quadro e del rispettivo accordo di progetto nonché l’annullamento dell’assegnazione del conseguente aiuto, oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile. In tale ambito, le Parti si informano tempestivamente a vicenda qualora sussista un fondato sospetto di atto illecito o pratica di corruzione.
Firmato a Zagabria, il 30 giugno 2015, in due esemplari originali, in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Stefan Estermann | Per il Governo della Repubblica di Croazia: Branko Grčić |
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