0.973.233.41•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Estonia concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Estonia destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata
0.973.233.41Bilateral International Treaty29 apr 2008
Concluso il 20 dicembre 2007
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 aprile 2008
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo dell’Estonia
(in seguito denominato «Estonia»)
in seguito congiuntamente denominati «Parti»,
consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno,
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra i due Paesi durante il processo di transizione che ha condotto l’Estonia ad essere ammessa in seno all’Unione europea,
avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra i due Paesi,
volendo favorire la crescita sociale ed economica in Estonia,
considerato che in un Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Unione europea il 27 febbraio 20061(in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di stanziare un contributo di un importo sino a 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’interpretazione diversa, le seguenti definizioni: – «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera in virtù dell’Accordo; – «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi; – «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti; – «accordo di progetto»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti; – «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo estone incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione svizzero-estone; – «Direzione svizzera dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (DSC/SECO): organismo svizzero responsabile dell’attuazione del programma di cooperazione svizzero-estone; – «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di organismi esecutori che realizzano progetti; – «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo; – «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto; – «aiuto globale»: fondo costituito per uno scopo ben definito a sostegno di organizzazioni o istituzioni e che facilita un’amministrazione efficiente dal profilo dei costi, principalmente in programmi composti di numerosi piccoli progetti; – «meccanismo di finanziamento della preparazione dei progetti»: dispositivo che fornisce sostegno finanziario per l’allestimento delle proposte di progetto finale; – «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità estoni ed esclusivamente ai fini della destinazione del contributo; – «fondo borse di studio»: fondo destinato a finanziare le borse di studio a favore di studenti e ricercatori estoni ammessi a istituti superiori d’insegnamento e di ricerca in Svizzera.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazionali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multilaterali e ad altri donatori, approvati di comune accordo dalle Parti e realizzati da un organismo esecutore.
ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del Programma di cooperazione svizzero-estone.
I progetti sono assegnati all’uno o all’altro ente secondo i rispettivi ambiti di competenza. 3. L’Ambasciata svizzera a Riga funge da punto di contatto per le UCN per quanto riguarda l’informazione ufficiale sul contributo. Le autorità competenti possono mantenere contatti diretti per le comunicazioni correnti.
Le Parti condividono una comune preoccupazione in materia di lotta contro la corruzione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la disdetta o l’annullamento del presente Accordo, del pertinente accordo di progetto o dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.
Fatto a Berna, il 20 dicembre 2007, in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Micheline Calmy-Rey Doris Leuthard | Per il Governo dell’Estonia: Ivari Padar |
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