0.973.237.21•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ellenica concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione
0.973.237.21Bilateral International Treaty14 ott 2022
Concluso il 14 ottobre 2022
Entrato in vigore il 14 ottobre 2022
(Stato 14 ottobre 2022)
Il Consiglio federale svizzero (in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica Ellenica (in seguito denominato «Grecia»),
in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte»,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione Europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per sostenere misure nel settore della migrazione;
desiderosi di rafforzare ulteriormente le strutture per la gestione della migrazione all’interno dell’UE e della Grecia;
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione bilaterale tra la Svizzera e la Grecia;
condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;
rispettando e difendendo i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali;
facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
considerando i rapporti di amicizia che uniscono le Parti;
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;
facendo riferimento al memorandum d’intesa tra la Svizzera e l’UE relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno di provvedimenti in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022, per un importo complessivo pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);
tenuto conto della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 franchi (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero;
in vista della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 franchi (duecento milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo quadro valgono le seguenti definizioni:
«contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Grecia in virtù del presente Accordo quadro;
«accordo specifico per il Paese» (allegato 11): assegnazione tematica del contributo e regole specifiche concordate tra la Svizzera e Grecia nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia e nelle misure di sostegno;
«memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’UE e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio sottoscritto il 30 giugno 2022, per un importo complessivo pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri) destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione;
«unità di coordinamento nazionale» (UCN): ente pubblico nazionale della Grecia incaricato di operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia;
«programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie della Grecia realizzate con il sostegno fornito dal contributo, incluso un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali; un programma può essere affiancato da un dialogo politico;
«progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati e non facenti parte di un programma;
«regolamenti»: regolamenti sull’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione, emanati dalla Svizzera e contenenti le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia;
«misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia;
«accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostegno;
«programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro;
«sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.
La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e la Grecia si limita all’erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume alcuna responsabilità nei confronti della Grecia, di qualsivoglia ente pubblico o privato coinvolto in una misura di sostegno o di terzi.
Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di aggiudicazione, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito o durante l’attuazione del presente Accordo quadro, sarà interpretato come atto illecito o pratica di corruzione. Qualsiasi atto di tale natura costituisce ragione sufficiente per disdire il presente Accordo quadro e il relativo accordo sulla misura di sostegno, e per annullare l’assegnazione del conseguente aiuto, oppure per adottare qualsiasi misura correttiva proporzionata prevista dalla legge applicabile. Le Parti si informano senza indugio in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.
Fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2022 in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Karin Keller-Sutter | Per il Governo della Repubblica Ellenica: Notis A. Mitarachi |
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Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzohttps://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/688> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando. ↩
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