0.973.242.31•Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’India concernente l’apertura di crediti di trasferimento
0.973.242.31Bilateral International Treaty30 lug 1960
Conchiuso a Berna il 30 luglio 1960
Entrato in vigore il 30 luglio 1960
(Stato 30 luglio 1960)
Il Governo svizzero
e
il Governo indiano,
desiderosi di permettere all’economia indiana di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico dell’India,
hanno stabilito di agevolare l’apertura di crediti di trasferimento in favore delle operazioni di pagamento relative a determinate forniture.
A questo scopo, i due Governi hanno convenuto quanto segue:
Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 30 luglio 1960, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo parimente fede.
(Seguono le firme).
Protocollo d’ApplicazioneL’Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso oggi tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’India è completato dalle disposizioni seguenti:
| Il delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali | Berna, 30 luglio 1960 |
|---|
Eccellenza,
Riferendomi all’Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso e firmato oggi tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’India, ho l’onore di proporle che l’intesa tra le autorità competenti, di cui al numero uno dell’Accordo, per l’applicazione, alle singole forniture, delle disposizioni concordate, sia effettuata come segue: (i) Sono autorità competenti: per la Svizzera, la Divisione del commercio1del Dipartimento federale dell’economia pubblica2; per l’India, il Ministero delle finanze (Dicastero degli affari economici). (ii) Ciascuna autorità può proporre all’altra, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera alla Nuova Delhi, di assoggettare all’Accordo una fornitura determinata di attrezzature svizzere. Questa proposta, e l’assenso dell’altra autorità, saranno considerate costituire l’intesa di cui al numero 1 dell’Accordo.
Propongo inoltre che le autorità indicate qui sopra (ii) siano parimente competenti per approvare, giusta l’articolo 5, i contratti di fornitura come anche quelli concernenti i crediti di trasferimento.
Le sarei grato ove volesse significarmi il consenso del Governo dell’India alle proposte fatte per la presente.
Colgo quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia alta considerazione.(Segue la firma).
| Il delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali | Berna, 30 luglio 1960. |
|---|
Eccellenza,
Durante i negoziati conchiusi con l’accordo in data odierna, le due delegazioni hanno conchiuso quanto segue circa al punto 1 a (ii) del protocollo d’applicazione: Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l’acquirente indiano prevede che una parte del valore fatturato deve essere trattenuta o depositata in garanzia, nei limiti usuali, e che pertanto il credito di trasferimento sia utilizzato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito di trasferimento deve essere rimborsata come se fosse stata utilizzata al momento della spedizione.
Le sarei grato di volermi confermare l’accordo del Governo dell’India sulla disposizione recata qui sopra.
Colgo quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’espressione della mia massima considerazione.(Segue la firma)
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