0.973.242.34•Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Indiana concernente un credito di trasferimento e un dono
0.973.242.34Bilateral International Treaty10 apr 1974
Conchiuso il 9 ottobre 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19731
Entrato in vigore con scambio di note il 10 aprile 1974
(Stato 1° gennaio 1978)
Desiderosi di agevolare all’economia indiana l’acquisto di beni svizzeri d’investimento suscettivi d’incrementare lo sviluppo economico dell’India,
il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Indiana
hanno convenuto quanto segue:
L’ammontare complessivo delle forniture svizzere di beni d’investimento che possono essere incluse nel presente accordo è stabilito a cinquantacinque milioni di franchi svizzeri. Soggiacciono ai disposti del presente accordo soltanto le forniture svizzere per l’attuazione dei progetti indiani di sviluppo che per loro natura giustificano un lungo periodo d’ammortamento.
L’inclusione di qualsiasi fornitura nel quadro del presente accordo è sottoposta a un’intesa preliminare tra le autorità competenti dei due Paesi.
Le disposizioni uniformi dell’allegato protocollo d’applicazione sono applicabili a ogni contratto di fornitura soggetto al presente accordo.
Il Governo svizzero facilita, nei limiti della propria competenza legale, la conclusione dei contratti di fornitura e il loro finanziamento.
Al fine di provvedere al finanziamento parziale delle forniture di beni d’attrezzatura d’un valore di 55 milioni di franchi svizzeri, il Governo svizzero accorda al Governo indiano un credito di trasferimento (14 151 842,25 franchi svizzeri) e un dono (10 598 157,75 franchi svizzeri) per un ammontare totale di 24,75 milioni di franchi svizzeri, sempre che sia stata conchiusa, tra il Governo indiano e un gruppo di banche svizzere, una convenzione concernente la messa a disposizione di un credito di trasferimento per una somma equivalente. Tali crediti di trasferimento e tale dono vanno esclusivamente adoperati per il finanziamento di forniture svizzere di beni d’investimento, nel quadro del presente accordo.
I crediti di trasferimento e dono del Governo svizzero2e del gruppo di banche svizzere sono messi a disposizione del Governo indiano, conformemente ai disposti del protocollo d’applicazione di cui all’articolo 3.
Il pagamento degli interessi e la rifusione del capitale d’ambedue i crediti vanno eseguiti in franchi svizzeri liberi ed effettivi.
Il Governo indiano esonera il Governo svizzero, i fornitori svizzeri e le banche svizzere da qualsiasi tassa fiscale o imposta indiana su o in relazione con i crediti contemplati nel presente accordo e gli interessi prodotti.
Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per l’entrata in vigore dell’accordo.
Fatto a Nuova Delhi, il 9 ottobre 1973, in sei originali, di cui due in lingua francese, due in lingua inglese e due in hindi, ciascun testo facente parimente fede; in caso di divergenza d’interpretazione prevarrà nondimeno il testo inglese.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Fritz Real | Per il Governo della Repubblica Indiana: M. G. Kaul |
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L’accordo sui crediti di trasferimento e sul dono, conchiuso tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana, è completato dalle disposizioni seguenti:3
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Fritz Real | Per il Governo della Repubblica Indiana: M. G. Kaul |
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Traduzione dal testo originale inglese
| L’Ambasciatore di Svizzera | Nuova Delhi, 9 ottobre 1973 Sua Eccellenza Signor M. G. Kaul Segretario Dipartimento degli affari economici Ministero delle finanze della Repubblica Indiana Nuova Delhi |
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Signor Segretario, Durante i negoziati conchiusisi con l’accordo in data odierna, le due delegazioni hanno convenuto quanto segue riguardo al paragrafo 1 lettera a ii) del protocollo d’applicazione: «Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l’acquirente indiano prevede che una parte del valore fatturato dev’essere trattenuta o depositata in garanzia normale e usuale, e che pertanto il credito di trasferimento sia adoperato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito va rimborsata come se fosse stata adoperata al momento della spedizione». Le sarei grato di volermi confermare l’accordo del Governo indiano sulla convenzione qui sopra. Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Segretario, l’espressione della mia massima considerazione. Fritz Real Traduzione dal testo originale inglese
| L’Ambasciatore di Svizzera | Nuova Delhi, 9 ottobre 1973 Sua Eccellenza Signor M. G. Kaul Segretario Dipartimento degli affari economici Ministero delle finanze della Repubblica Indiana Nuova Delhi |
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Signor Segretario, Durante le nostre conversazioni inerenti all’applicazione dell’accordo firmato in data odierna, la delegazione indiana ha sottolineato gli sforzi intrapresi dal Governo indiano per meglio utilizzare i mezzi di produzione esistenti nel paese. Segnatamente, le condizioni dell’India in materia di riserve in divise estere rende difficile la destinazione di fondi all’importazione di parti costituenti di beni d’investimento necessari al pieno impiego della capacità industriale a disposizione nonché al mantenimento e all’estensione dell’apparato produttivo esistente. Conseguentemente, la delegazione indiana ha proposto che le parti costituenti richieste a tal fine dall’industria indiana siano incluse nell’ambito dell’accordo. Al lume di questa opinione, le due delegazioni hanno convenuto quanto segue: «Della somma totale di 55 milioni di franchi svizzeri previsti nell’accordo, 10 milioni di franchi svizzeri sono riservati alla fornitura di parti costituenti di beni di investimento, nell’ambito di progetti congiunti o in base ad accordi di licenza tra ditte svizzere ed indiane». Le sarei grato di volermi confermare il suo accordo su quanto precede. Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Segretario, l’espressione della mia massima considerazione. Fritz Real Traduzione dal testo originale inglese
| L’Ambasciatore di Svizzera | Nuova Delhi, 9 ottobre 1973 Sua Eccellenza Signor M. G. Kaul Segretario Dipartimento degli affari economici Ministero delle finanze della Repubblica Indiana Nuova Delhi |
|---|
Signor Segretario, Durante i negoziati conchiusisi con l’accordo in data odierna, la delegazione indiana ha proposto che la prescrizione di cui al paragrafo 5 del protocollo d’applicazione, secondo la quale il valore fatturato di qualsiasi contratto di fornitura non deve per principio essere inferiore a centomila franchi svizzeri, sia interpretata in modo di corrispondere parimente ai bisogni delle industrie di dimensioni ridotte in India. Esaminate accuratamente le posizioni rispettive, le due delegazioni hanno convenuto quanto segue in merito al limite inferiore di qualsiasi contratto di fornitura: «Per principio, per le forniture di beni di investimento e di parti costituenti, si osserverà il limite inferiore di 100 000 franchi svizzeri prescritto nel paragrafo 5 del protocollo d’applicazione. In casi speciali, si esaminerà la possibilità di derogare a questa norma abbassando il limite inferiore a 50 000 franchi svizzeri per contratto di fornitura». Le sarei grato di volermi confermare il suo accordo su quanto precede. Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Segretario, l’espressione della mia massima considerazione. Fritz Real
Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 14 dic. 1973 (RU 1974 1765). ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 della scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131). ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 della scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131). ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 della scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131). ↩
Oggi: Segreteria di Stato dell’economia (SECO). ↩
Mediante scambio di lettere del 22 apr. 1977 questo termine è stato prolungato di dodici mesi fino al 10 apr. 1978 (RU 1977 925). ↩
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