0.973.254.51•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Malta concernente l’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata
0.973.254.51Bilateral International Treaty29 apr 2008
Concluso il 20 dicembre 2007
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 aprile 2008
(Stato 29 aprile 2008)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Malta
(in seguito denominato «Malta»)
in seguito congiuntamente denominati «Parti»,
consapevoli dell’importanza che l’allargamento dell’Unione europea riveste per la stabilità e la prosperità in Europa,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno,
avendo riguardo ai rapporti di amicizia che uniscono i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra i due Paesi,
volendo favorire la crescita sociale ed economica a Malta,
considerato che in un Memorandum d’intesa sottoscritto con l’Unione europea il 27 febbraio 20061(in seguito denominato «Memorandum d’intesa») il Consiglio federale ha espresso l’intenzione della Svizzera di stanziare un contributo di un importo sino a 1 000 000 000 di franchi (un miliardo di franchi) per ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione europea allargata,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’interpretazione diversa, le seguenti definizioni: – «Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta»: l’ambito entro il quale l’Accordo quadro bilaterale tra la Svizzera e Malta sarà governato; – «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera in virtù dell’Accordo; – «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo; – «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti; – «accordo di progetto»: accordo tra le Parti concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti; – «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo maltese incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Malta; – «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di agenzie operative che realizzano progetti; – «ministro responsabile»: ministro responsabile per il coordinamento della realizzazione di progetti approvati che rientrano nel suo portafoglio; – «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo; – «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto; – «fondo di assistenza tecnica»: fondo destinato a finanziare l’adempimento dei compiti svolti a titolo supplementare dalle autorità maltesi ed esclusivamente ai fini della destinazione del contributo.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazionali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multilaterali e ad altri donatori, e realizzati da un organismo esecutore approvato di comune accordo dalle Parti.
Le Parti condividono una comune preoccupazione in materia di lotta contro la corruzione, la quale compromette il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e inoltre mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la disdetta o l’annullamento del presente Accordo, del pertinente accordo di progetto o dell’assegnazione del conseguente aiuto oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile.
Fatto a Berna, il 20 dicembre 2007, in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Micheline Calmy-Rey Doris Leuthard | Per il Governo della Repubblica di Malta: Michael Frendo |
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