0.973.262.31•Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l’apertura dei crediti di trasferimento
0.973.262.31Bilateral International Treaty22 giu 1964
Conchiuso il 22 giugno 1964
Entrato in vigore il 22 giugno 1964
(Stato 22 giugno 1964)
Il Governo svizzero
e
il Governo pakistanese,
desiderosi di permettere all’economia pakistanese di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico del Pakistan, hanno stabilito di agevolare l’apertura di crediti di trasferimento in favore delle operazioni di pagamento relative a determinate forniture.
A questo scopo, i due Governi hanno convenuto quanto segue:
Fatto in doppio esemplare, a Berna, il 22 giugno 1964, in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimente fede.
| Per il governo della Confederazione svizzera: E. Stopper | Per il governo del Pakistan: H. Rahman |
|---|
L’Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso oggi tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan è completato dalle disposizioni seguenti:
| Per il governo della Confederazione svizzera: E. Stopper | Per il governo del Pakistan: H. Rahman |
|---|
Il direttore della Divisione del commercio1Berna, 22 giugno 1964 Eccellenza, Riferendomi all’Accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso e firmato oggi tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Pakistan, ho l’onore di proporle che l’intesa tra le autorità competenti, di cui al numero uno dell’Accordo, per l’applicazione, alle singole forniture, delle disposizioni concordate, sia effettuata come segue: (i) Sono autorità competenti: per la Svizzera, la Divisione del commercio del Dipartimento federale dell’economia pubblica2; per il Pakistan, il Dicastero degli affari economici, segreteria presidenziale; (ii) Ciascuna autorità può proporre all’altra, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Karaci, di assoggettare all’Accordo una fornitura determinata di attrezzature svizzere. Questa proposta, e l’assenso dell’altra autorità, saranno considerate come costituenti l’intesa di cui al numero 1 dell’Accordo. Propongo inoltre che le autorità indicate qui sopra (i) siano parimente competenti per approvare, giusta l’articolo 5 dell’accordo, i contratti di fornitura. Le sarei grato ove volesse significarmi il consenso del Governo del Pakistan alle proposte fatte per la presente. Colgo quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia alta considerazione. E. Stopper Il direttore della Divisione del commercio3Berna, 22 giugno 1964 Eccellenza, Durante i negoziati conchiusi con l’accordo in data odierna, le due delegazioni hanno stabilito quanto segue circa al punto 1 a (ii) del protocollo d’applicazione: Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l’acquirente pakistanese prevede che una parte del valore fatturato deve essere trattenuta o depositata in garanzia, nei limiti usuali, e che pertanto il credito di trasferimento sia utilizzato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito di trasferimento deve essere rimborsata come se fosse stata utilizzata al momento della spedizione. Le sarei grato di volermi confermare l’accordo del Governo del Pakistan sulla disposizione recata qui sopra. Colgo quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’espressione della mia massima considerazione. E. Stopper
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