0.973.262.32•Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan concernente un credito di trasferimento e un dono
0.973.262.32Bilateral International Treaty16 apr 1970
Firma decisa dal Consiglio federale il 1oaprile 1970
Conchiuso il 16 aprile 1970
Entrato in vigore il 16 aprile 1970
(Stato 12 giugno 1979)
Il Governo della Confederazione Svizzera
ed
il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan,
desiderosi di facilitare all’economia pakistanese di completare la propria attrezzatura mediante acquisti in Svizzera, onde ne sia incrementato lo sviluppo economico del Pakistan,
hanno convenuto quanto segue:
L’importo totale delle forniture svizzere di attrezzatura che possono essere incluse nel presente accordo è stabilito a cinquanta milioni di franchi svizzeri. Alle disposizioni del presente Accordo sono soggette soltanto le forniture svizzere di attrezzature destinate alla realizzazione di progetti di sviluppo pakistanesi che, data la loro natura, giustificano un lungo periodo di ammortamento.
L’inclusione di qualsiasi fornitura nel quadro del presente accordo richiede l’approvazione preliminare delle autorità competenti dei due Paesi.
Le disposizioni uniformi contenute nell’annesso protocollo d’applicazione sono applicabili a tutti i contratti di fornitura soggetti al presente accordo.
Il Governo svizzero agevola, nei limiti delle sue competenze legali, la conclusione di contratti di fornitura ed il loro finanziamento.
I crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere sono a disposizione del Governo del Pakistan giusta le disposizioni del protocollo d’applicazione menzionato all’articolo 3.
2. Il Governo del Pakistan si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente, in parte o totalmente, gli importi prelevati dai crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere.
Il pagamento degli interessi ed i rimborsi dei capitali avvengono, per entrambi i crediti di trasferimento, in franchi svizzeri liberi ed effettivi.
Il Governo del Pakistan esenta il Governo svizzero, i fornitori svizzeri e le banche svizzere da ogni contributo fiscale o imposta pakistanese su od in relazione con i crediti di trasferimento disciplinati dal presente Accordo, nonché sugli interessi maturati per questi crediti.
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
Fatto in doppio esemplare, a Islamabad il 16 aprile 1970 in lingua tedesca e inglese, i due testi facenti parimenti fede.
(Si omettono le firme)
L’accordo sui crediti di trasferimento e sul dono, conchiuso tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, è completato dalle disposizioni seguenti:3
Islamabad, 16 aprile 1970 Signor Segretario, Durante i negoziati conchiusi con l’accordo in data odierna, le due delegazioni hanno stabilito quanto segue circa al punto 1 a (ii) del protocollo d’applicazione: Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l’acquirente pakistanese prevede che una parte del valore fatturato deve essere trattenuta o depositata in garanzia, nei limiti usuali, e che pertanto il credito di trasferimento sia utilizzato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito di trasferimento deve essere rimborsata come se fosse stata utilizzata al momento della spedizione. Le sarei grato di volermi confermare l’accordo del Governo del Pakistan sulla disposizione recata qui sopra. Colgo quest’occasione per rinnovarle, signor Segretario, l’espressione della mia massima considerazione. (Si omette la firma)
Nuovo testo giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 24 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1137). ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 12 giu.. 1979, in vigore dal 12 giu. 1979 (RU 1979 1033). ↩
Nuovo testo giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 24 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1137). ↩
Oggi: Segreteria di Stato dell’economia (SECO). ↩
Oggi: Dipartimento federale dell’economia (DFE). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di lettere del 12 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1976 2864). ↩
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