Conchiuso il 30 luglio 1973
Entrato in vigore con scambio di note il 30 aprile 1974
(Stato 30 aprile 1974)
Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria al Pakistan intesa a sgravare la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti commerciali a medio termine,
il governo della Confederazione svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° maggio 1971 e il 30 giugno 1973 nonché a una parte (Fr. 4 804 868,20) degli interessi derivanti dall’accordo del 22 giugno 19641tra il governo svizzero e quello pakistano circa i crediti di trasferimento e dallo scambio di note del 9 gennaio 19672tra i suddetti governi circa l’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultino da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.
- I pagamenti di cui al paragrafo 1 scaduti prima del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma.
Art. 2
Per il finanziamento di debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo, il governo svizzero apre in favore del governo pakistano un credito pari alla somma dei pagamenti fatti ai creditori svizzeri.
Art. 3
Il governo pakistano garantisce il libero trasferimento di tutti i pagamenti effettuati a titolo d’ammortamento dei debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo.
Art. 4
Il governo pakistano tralascia qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare o impedire il libero trasferimento di pagamenti dovuti da debitori pakistani a creditori svizzeri in virtù di obblighi cui non s’applica l’articolo 1 del presente accordo.
Art. 5
Il governo svizzero mette il credito di cui all’articolo 2 del presente accordo a libera disposizione del governo pakistano in proporzione dei pagamenti fatti da quest’ultimo alla Società di Banca Svizzera per il conto del gruppo bancario (Società di Banca Svizzera, Credito svizzero, Unione di Banche svizzere, Banca popolare svizzera) non appena detti pagamenti siano effettuati. Per tale scopo à aperto un conto «P» presso la Banca nazionale svizzera di Zurigo in favore della «State Bank of Pakistan».
Art. 6
A contare dal momento di ciascun abbuono, il governo pakistano paga un interesse annuo del 4 per cento sulle somme messegli a disposizione sul conto «P». Detti interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1973.
Art. 7
Il governo pakistano rifonde i crediti messigli a disposizione giusta gli articoli 2 e 5 del presente accordo in 7 uguali rate semestrali per la prima volta il 1° luglio 1974 e per l’ultima volta il 1° luglio 1977.
Art. 8
I pagamenti di capitale e interesse avvengono in franchi svizzeri liberi presso la Banca nazionale svizzera di Zurigo che agisce per il conto del governo svizzero.
Art. 9
Il governo pakistano paga alla Società di Banca svizzera, per il conto del gruppo bancario, un interesse di consolidamento del 4 per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo. Tale interesse à calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del governo pakistano. La somma completa di tale interesse di consolidamento è versata subito dopo la firma del presente accordo. L’articolo 2 di detto accordo non si applica a quest’ultimo pagamento.
Art. 10
Il governo pakistano
- concede alla Svizzera, riguardo al periodo di rimborso e il saggio d’interesse, un trattamento non meno favorevole di quello che fosse accordato a qualsiasi altro paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili;
- informa il governo svizzero in merito alle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento dei debiti di cui al capoverso a) che fosse successivamente conchiuso.
Art. 11
Il presente accordo s’applica provvisoriamente a contare dalla data della firma; esso entra in vigore non appena ciascuna delle parti contraenti ha notificato all’altra l’adempimento delle formalità costituzionali circa la messa in vigore dell’accordo.
Fatto in due esemplari a Islamabad il 30 luglio 1973 nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
Debiti pakistani cui s’applica l’accordo di consolidamento del 30 luglio 1973
Scambio di lettere del 30 luglio 1973
Traduzione dal testo originale inglese
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di confermare ricevuta la vostra lettera in data odierna del seguente tenore:
«Conformemente all’accordo firmato in data odierna sul consolidamento dei debiti pakistani mi pregio confermarle che dopo la firma del detto accordo il saldo inutilizzato del secondo credito di trasferimento è immediatamente disponibile e nuovo uso. La sospensione parziale da parte del Pakistan dei pagamenti dovuti per il servizio del debito durante i negoziati finali per l’accordo concernente le scadenze 1973/74 non ostacola l’utilizzazione del saldo disponibile.»
Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.