Conchiuso il 25 febbraio 1974
Entrato in vigore il 25 febbraio 1974
(Stato 25 febbraio 1974)
Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria suppletiva al Pakistan intesa a sgravare la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti commerciali a medio termine,
il governo della Confederazione svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan
hanno convenuto la proroga dell’accordo del 30 luglio 19731
(dappresso accordo di consolidamento) conformemente alle disposizioni seguenti:
Art. 1
- Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974 nonché agli interessi giusta l’accordo del 22 giugno 19642tra il governo svizzero e quello pakistano sull’apertura di crediti di trasferimento nonché lo scambio di note del 9 gennaio 19673tra i due detti governi riguardo all’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultanti da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.
- Le scadenze di cui al paragrafo 1 saranno regolate conformemente agli accordi conchiusi inizialmente tra le quattro banche svizzere e il governo pakistano. Tutti i pagamenti dovuti innanzi alla firma del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma dell’accordo.
Art. 2
Per il finanziamento dei debiti pakistani di cui all’articolo 1 del presente accordo, il governo svizzero aumenta il credito aperto in favore del Pakistan in virtù dell’articolo 2 dell’accordo di consolidamento per una somma uguale a quella dei pagamenti fatti ai creditori svizzeri.
Art. 3
Il governo svizzero pone il credito addizionale di cui all’articolo 2 del presente accordo a libera disposizione del governo pakistano conformemente all’articolo 5 dell’accordo di consolidamento.
Art. 4
Il governo pakistano paga conformemente all’articolo 6 dell’accordo di consolidamento un interesse sulle somme messegli a disposizione per la prima volta il 31 dicembre 1974.
Art. 5
Il governo pakistano rimborsa il credito addizionale messogli a disposizione conformemente all’articolo 2 del presente accordo in 7 rate semestrali uguali, la prima volta il 1° luglio 1975 e l’ultima volta il 1° luglio 1978.
Art. 6
Il governo pakistano paga alla Società di Banca svizzera per il conto del gruppo bancario un interesse annuo di consolidamento del 4 per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del Governo pakistano. La somma complessiva di tale interesse di consolidamento è pagata subito dopo la firma del presente accordo. L’articolo 2 del presente accordo non è applicabile a quest’ultimo pagamento.
Art. 7
Gli articoli 3, 4, 8 e 10 dell’accordo di consolidamento s’applicano anche al presente accordo.
Art. 8
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
Fatto in due esemplari a Islamabad il 25 febbraio 1974 nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
Debiti pakistani in capitale e interessi con scadenza il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974
In caso di errore di calcolo le somme sono debitamente corrette.